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Sessione: 02.09.2006
Come si è potuto leggere nei giornali, nel Cantone di Zurigo è stata concessa la semilibertà ad un delinquente molto pericoloso nonostante l'internamento. Il delinquente ha approfittato della semilibertà concessa per commettere nuovi reati. Solo dopo mesi sono stati scoperti i suoi inganni ed è stato nuovamente internato. Il Governo ha nel frattempo comunicato che al momento non vengono concessi congedi non accompagnati alle persone internate, ma che in un secondo momento si tornerà a questo metodo.
Con un chiaro sì all'iniziativa sull'internamento le e gli aventi diritto di voto hanno dichiarato la loro volontà di internare a vita i criminali violenti pericolosi e di non concedere loro alcun congedo. La prassi attuale contraddice almeno in alcuni Cantoni questa volontà.

Sulla base di quanto esposto si impongono diverse domande:

1. Quanti delinquenti sono attualmente internati nel Cantone dei Grigioni?

2. Come si presenta nel nostro Cantone l'esecuzione della pena per i delinquenti internati?

3. A questi delinquenti vengono o verrebbero concesse uscite o congedi non accompagnati? Se sì, con quale motivazione, a quali condizioni e con quali misure accompagnatorie?

4. Quali conclusioni trae e quali precauzioni adotta il Governo in seguito al caso di Zurigo?

Coira, 2 settembre 2006

Name: Christoffel-Casty, Rathgeb, Casty, Bachmann Bleiker, Blumenthal, Brandenburger, Brantschen, Brüesch, Buchli, Butzerin, Caduff, Castelberg-Fleischhauer, Caviezel-Sutter (Thusis), Dermont, Dudli, Farrér, Giovanoli, Hardegger, Hasler, Heinz, Janom Steiner, Kleis-Kümin, Krättli-Lori, Loepfe, Mani-Heldstab, Märchy-Michel, Marti, Meyer-Grass (Klosters), Montalta, Nick, Parolini, Perl-Kaiser, Pfister, Rizzi, Stiffler, Stoffel, Thurner-Steier, Vetsch (Klosters), Wettstein, Furrer, Laely

Session: 02.09.2006
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

L'internamento rappresenta una misura di sicurezza per delinquenti abituali (art. 42 CP) o una misura stazionaria per anormali mentali (art. 43 n. 1 cpv. 2 CP). Quest'ultima si applica in caso di delinquenti molto pericolosi che non possono essere sottoposti ad un trattamento e in caso di delinquenti per i quali nonostante il trattamento o la cura medica permane il serio pericolo di gravi reati e soprattutto di reati violenti. Gli internamenti vengono eseguiti in un penitenziario o in uno stabilimento per l'esecuzione delle misure. Nella nuova parte generale del Codice penale (nCP), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, per una migliore protezione della società è previsto un nuovo internamento di sicurezza configurato in modo esteso (art. 64 nCP), in particolare per criminali violenti pericolosi, anche se non esiste un grave disturbo psichico.

Ancora inattuata è l'iniziativa sull'internamento accettata dal Popolo che prevede una "forma di internamento qualificata" (art. 123a Cost.). L'iniziativa deve essere interpretata in diversi punti e per essere attuata necessita di una legislazione esecutiva. Al momento non è noto come e quando entreranno in vigore le novità per l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento.

Per le sue decisioni sull'esecuzione dell'internamento e per la valutazione di eventuali allentamenti delle misure d'esecuzione (ad es. congedo accompagnato o non accompagnato) l'autorità esecutiva si basa al momento sulle direttive del Concordato in materia di esecuzione delle pene della Svizzera orientale sull'esecuzione di pene privative della libertà nei confronti di condannati di pericolo pubblico del 16 aprile 1999 e dal 1° gennaio 2007 sulle direttive adeguate al nuovo Codice penale.

1. Nel Cantone dei Grigioni sono attualmente tre i delinquenti soggetti ad una misura stazionaria per anormali mentali e quindi in internamento secondo l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP.

2. Attualmente due delinquenti si trovano nel Penitenziario Realta a Cazis e uno nel Centro terapeutico Schache nel Cantone di Soletta. I due internati a Realta possono muoversi liberamente all'interno del braccio dove si trovano le celle. Al momento vengono accompagnati al lavoro e poi riaccompagnati. Eventuali inasprimenti necessari delle misure d'esecuzione e possibili allentamenti vengono esaminati regolarmente.

3. Per i delinquenti internati, prima di attuare previsti allentamenti delle misure d'esecuzione, come ad esempio prima della concessione di un primo congedo accompagnato o non accompagnato, viene sempre chiesto il parere della commissione specialistica del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure. Sulla base delle valutazioni, a due delinquenti può essere concesso solo un congedo accompagnato. Per il terzo delinquente vengono attualmente esaminati allentamenti delle misure d'esecuzione (alloggio in esternato, concessione di congedi non accompagnati). Per quanto riguarda questa persona, l'autorità esecutiva deciderà su eventuali allentamenti delle misure d'esecuzione dopo aver sentito la commissione specialistica del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.

4. Per quanto riguarda i delinquenti internati, per via della concessione dei congedi comunque restrittiva non vi è al momento nessuna necessità d'azione nel Cantone dei Grigioni.

Data: 20 ottobre 2006