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Sessione: 04.12.2006
La chiara approvazione della legge federale sugli assegni familiari ha mostrato che il Popolo svizzero vuole sostenere maggiormente le famiglie e che desidera una semplificazione del sistema degli assegni. Si deve tenere conto di questo desiderio procedendo al più presto ad una revisione delle basi legislative cantonali.

Per questo adeguamento deve essere sfruttato il margine di manovra concesso dalla legge federale, introducendo assegni per i figli e per la formazione anche per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Il primo giorno del quarto mese dopo l'approvazione della legge in votazione popolare (1° marzo 2007) entreranno in vigore gli articoli 17 e 26 della legge federale, quindi quelle disposizioni che disciplinano le competenze e le prescrizioni dei Cantoni. Si tratta in primo luogo della vigilanza sulle casse di compensazione per assegni familiari professionali e cantonali e della loro organizzazione. Anche qui bisogna tener conto del desiderio della popolazione di una semplificazione. Deve inoltre essere rafforzata la vigilanza sulle casse. I Cantoni quali autorità di vigilanza devono garantire che le casse private delimitino chiaramente le varie attività e che possa essere escluso qualsiasi finanziamento trasversale. In più, le riserve devono essere ridotte ad un livello ragionevole, affinché, se possibile, i contributi dei datori di lavoro non debbano essere aumentati.

Si deve rinunciare ad una partecipazione dei lavoratori al finanziamento degli assegni, poiché in caso contrario le casse dovrebbero essere ristrutturate in modo tale da garantire una composizione paritetica dei consigli di vigilanza (datori di lavoro, lavoratori, Cantone).

Il Governo è invitato a procedere presto alle necessarie revisioni delle rispettive basi legislative cantonali in relazione alla nuova legge federale sugli assegni familiari, di modo che queste possano entrare in vigore l'1.1.2008. A questo riguardo devono essere introdotti assegni per i figli e per la formazione anche per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Coira, 4 dicembre 2006

Name: Meyer Persili (Coira), Bucher-Brini, Menge, Arquint, Baselgia-Brunner, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Thöny, Trepp, Locher Benguerel

Session: 04.12.2006
Vorstoss: it Auftrag


Risposta del Governo

Con il suo incarico di frazione inoltrato nella sessione di dicembre 2006 del Gran Consiglio il PS invita il Governo a procedere al più presto alle necessarie revisioni delle basi legislative cantonali in relazione alla nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam), di modo che queste possano entrare in vigore l'1.1.2008.

La nuova legge sugli assegni familiari è stata accettata dal Popolo svizzero nella votazione sul referendum del 26 novembre 2006. La particolarità di questa legge consiste nel fatto che ai Cantoni non compete soltanto l'attuazione, bensì essi devono disciplinare importanti settori nella loro legislazione. Nel fare ciò devono osservare determinate direttive della Confederazione. Sia la Confederazione che i Cantoni devono ora preparare l'esecuzione.

In base alle disposizioni transitorie della legge (articolo 29 capoverso 3 LAFam) i Cantoni sono tenuti ad adeguare i loro ordinamenti sugli assegni familiari, che dovranno essere posti in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della LAFam, prevista al più tardi per il 1° gennaio 2009. Nel quadro della procedura di consultazione relativa all'ordinanza d'esecuzione i Cantoni potranno esprimersi anche in merito alla data dell'entrata in vigore della LAFam.

Il presupposto per l'attuazione della legge federale a livello cantonale è l'esistenza dell'ordinanza d'esecuzione approvata dal Consiglio federale che deve garantire

un'attuazione uniforme della legge. A livello federale la consultazione relativa all'ordinanza d'esecuzione durerà presumibilmente fino a metà 2007. L'approvazione dell'ordinanza d'esecuzione da parte del Consiglio federale è prevista entro la fine di novembre 2007. Sulla base di queste scadenze non è possibile porre in vigore la revisione della legge cantonale sugli assegni familiari per l'1.1.2008, poiché mancano semplicemente le basi risp. esse non sono definite. Questo è il motivo per cui la Confederazione vuole concedere ai Cantoni tempo fino all'1.1.2009 per procedere ai necessari adeguamenti legislativi e per preparare l'attuazione. Sulla base della legislazione federale i Cantoni devono disciplinare entro questa data in particolare i seguenti settori. Essi
- stabiliscono gli importi degli assegni per i figli e per la formazione; questi possono superare gli importi minimi previsti dalla LAFam;
- possono introdurre assegni di nascita e di adozione;
- disciplinano l'organizzazione e il finanziamento ed esercitano la vigilanza sulle casse di compensazione per assegni familiari;
- disciplinano l'organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari a persone prive di attività lucrativa; i Cantoni possono qui andare oltre gli standard minimi previsti dalla LAFam (limite di reddito) ed estendere la cerchia degli aventi diritto;
- conservano la loro competenza di introdurre o mantenere assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente; la LAFam non contiene prescrizioni al riguardo.

Al momento il Governo non entra nel merito delle richieste materiali menzionate nell'incarico del PS. Esse verranno esaminate e valutate nel quadro delle revisione legislativa. Come esposto sopra non è possibile porre in vigore la revisione legislativa per l'1.1.2008. Il Governo chiede pertanto di respingere l'incarico di frazione.

Data: 19 febbraio 2007