In una direttiva l'UCIML richiede per i collaboratori ai quali si applica la LADI che in caso di malattia debba sempre, vale a dire dal primo giorno, essere presentato un certificato medico. Se questo manca, la Cassa di disoccupazione non versa l'indennità giornaliera per questi giorni.
Il punto A 37 della circolare della SECO sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (gennaio 2006) recita invece: "…Se l'incapacità lavorativa non supera i tre giorni, non è richiesto alcun certificato medico. Dal quarto giorno di incapacità lavorativa in poi, invece, il certificato medico è in ogni caso obbligatorio. Se vi sono dubbi fondati circa l'incapacità al lavoro della persona assicurata, eccezionalmente il certificato medico può essere richiesto fin dal primo giorno."
Anche nella prassi dell'economia in caso di malattia il datore di lavoro richiede di regola un certificato medico soltanto a partire dal 3° giorno. Ad esempio, in caso di impedimento al lavoro, il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione obbliga i collaboratori a presentare un certificato medico soltanto a partire dal 4° giorno.
Se ora è richiesto un certificato medico per ogni assenza, sia essa anche soltanto di mezza giornata, l'UCIML provoca da un lato un notevole onere amministrativo e dall'altro spese mediche sproporzionate e inutili. Senza consultazione e visita nessun medico può attestare un'inabilità al lavoro.
La maggior parte delle assenze è soltanto di breve durata e non richiede poche o nessuna cura medica.
Certo, questa misura ha effetti positivi sulla cifra d'affari dei medici, essa testimonia però anche una diffidenza generalizzata nei confronti dei disoccupati. Se per il resto sono sani e non sono in costante cura medica, questi vengono ulteriormente svantaggiati. In caso di visita per un'influenza di breve durata, i disoccupati devono sostenere essi stessi le spese mediche fino alla franchigia scelta (almeno 300 franchi).
In merito alle domande:
1. Come giustifica L'UCIML la sua divergenza dalla direttiva della SECO e come spiega la sua regolamentazione molto restrittiva, amministrativamente onerosa e cara dal punto di vista economico generale?
2. Di regola le assenze dovute a malattia si percepiscono nel caso dei disoccupati che partecipano attivamente ad una misura per la reintegrazione nel mercato del lavoro. Chi non partecipa ad una misura, di solito non viene e non può venire controllato. Come garantisce l'UCIML la parità di trattamento giuridico degli interessati?
3. Il Governo è disposto a valutare e a riesaminare la nuova regolamentazione e a ritornare eventualmente alla soluzione secondo la circolare della SECO?
Coira, 5 dicembre 2006
Trepp, Peyer, Pfiffner-Bearth, Bachmann, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Menge, Meyer Persili (Coira), Pfenninger, Thomann, Thöny, Wettstein, Grendelmeier, Locher
Session: 05.12.2006
Vorstoss: it Auftrag