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Sessione: 03.12.2007
Il 13 giugno 2007 il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati). A questo proposito è tra l'altro stato deciso a titolo di novità che in futuro il Cantone verserà soltanto sussidi agli investimenti per la trasformazione di camere doppie in camere singole, nonché per la creazione di ulteriori letti di cura nell'ambito della pianificazione quadro cantonale. Tuttavia, per il rinnovo periodico di posti di cura esistenti (secondo il messaggio quaderno n. 22/2006/2007 l'elenco cantonale attuale delle case di cura conta 2082 letti) il Cantone non verserà più sussidi agli investimenti. In cambio, le istituzioni offerenti vengono autorizzate a fissare le rette giornaliere in modo tale da compensare i sussidi agli investimenti riferiti all'oggetto del Cantone che vengono a mancare. I sussidi dei comuni alle spese di sistemazione e di rinnovo non hanno tuttavia subito modifiche in seguito alla revisione parziale del giugno 2007.

Finora, secondo la disposizione finora vigente della legge sulla cura degli ammalati, Cantone e comuni dovevano partecipare nella misura del 50 % ciascuno a tutti gli investimenti (nuovi posti o rinnovo della struttura già esistente). Di regola, la competenza per seguire i lavori in caso di grandi investimenti spettava al Cantone. Si trattava in primo luogo di determinare quali spese di costruzione e di attrezzatura considerare computabili per la determinazione dei sussidi dell'ente pubblico. Le spese computabili fissate dal Cantone venivano poi di regola anche riprese dai comuni, risp. dalle regioni d'istituto.

Con il passaggio a un nuovo sistema di sussidi dell'ente pubblico concernente il rinnovo periodico si tratta, come ha detto il Consigliere di Stato Martin Schmid in giugno in Gran Consiglio, di creare "maggiori margini di manovra" per gli enti responsabili. Per questo motivo raccomandava ai comuni di "mettere in futuro a disposizione delle case di cura una forfettaria agli investimenti per giorno di cura e di lasciare quindi la decisione sugli investimenti agli istituti stessi."

Maggiori margini di manovra e meno misure amministrative sono chiaramente nell'interesse degli enti responsabili di offerte stazionarie, come pure nell'interesse di Cantone e comuni. In considerazione del fatto che le infrastrutture attuali delle diverse case di cura dei Grigioni e anche all'interno delle singole regioni d'istituto presentano uno stato molto differente, il che significa quindi un bisogno di rinnovo molto diverso, soluzioni soltanto forfettarie sono tuttavia poco efficaci. L'attuale accompagnamento edilizio da parte di specialisti del Cantone ha inoltre garantito un impiego economico e adeguato dei fondi pubblici. Per i comuni si pone quindi la domanda se almeno per grandi progetti di rinnovo (ad esempio per progetti d'investimento con un volume di oltre 2 mio. di franchi) non debba anche in futuro esservi un certo controllo secondo la procedura finora applicata, risp. un finanziamento una tantum dei progetti secondo il principio delle spese riconosciute. Qualora si mirasse a soluzioni di questo tipo, vista l'assenza di know-how nelle regioni e nei comuni per quanto riguarda la valutazione di grandi progetti d'investimento, i comuni dipenderebbero tuttavia come finora dal sostegno degli specialisti cantonali.

In questo contesto si invita il Governo a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui, ai sensi di un sostegno ai comuni, risp. alle regioni di pianificazione esistenti, nell'interesse di un controllo minimo dell'impiego dei mezzi finanziari pubblici, nonché per garantire una certa unitarietà della prassi, gli specialisti cantonali debbano procedere come finora, in caso di investimenti volti a rinnovare l'offerta di posti di cura esistente, ad una valutazione specialistica ad esempio al fine di determinare le spese riconosciute, almeno se queste ultime superano un determinato importo?

2. A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base della nuova disposizione legislativa cantonale, i singoli enti responsabili prevedono di riscuotere con le rette fatturate agli utenti un contributo forfettario di al massimo fr. 10.- al giorno. I comuni, risp. le regioni di pianificazione sono tenuti, a partire da questa data, a mettere a disposizione gli stessi mezzi (conformemente al principio della partecipazione ai costi nella misura del 50 % ciascuno), risp. a riservarli almeno a livello contabile, oppure a questo proposito i comuni hanno la possibilità di decidere altri importi?

3. La legislazione in materia di appalti pubblici per investimenti di case di cura varrà in futuro anche nei casi in cui gli enti responsabili finanziano le spese che si presentano senza sussidi finanziari diretti di Cantone e comuni (bensì mediante tariffe di cura più elevate, risp. accumulando sussidi forfettari versati dai comuni)?

Coira, 3 dicembre 2007

Name: Jäger, Hardegger, Nick

Session: 03.12.2007
Vorstoss: it Anfrage


Risposta del Governo

Con la nuova concezione del finanziamento degli investimenti delle case per anziani e di cura e delle unità di cura, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, la procedura di sussidio, finora onerosa, è stata fortemente semplificata. Con l'introduzione di un forfait per i sussidi cantonali agli investimenti per nuove costruzioni e ampliamenti, nonché per la trasformazione di camere doppie in camere singole, viene meno l'oneroso calcolo delle spese computabili. Al contempo gli enti responsabili possono contare fin dall'inizio su sussidi fissi da parte del Cantone, ciò che semplifica la pianificazione finanziaria a medio e lungo termine e che promuove un atteggiamento imprenditoriale. Per quanto riguarda i lavori di sistemazione e di rinnovo, la procedura cantonale di sussidio viene interamente meno, poiché per questi investimenti il Cantone non verserà più sussidi riferiti all'oggetto. I sussidi cantonali che verranno meno dovranno essere finanziati dagli ospiti degli istituti, tramite una forfettaria d'investimento pari al 50 percento delle spese di sistemazione e di rinnovo calcolatorie. Basandosi sull'art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, il Governo ha stabilito che la forfettaria d'investimento che gli ospiti degli istituti sono tenuti a pagare può ammontare al massimo a 10 franchi per giorno di cura. Le rimanenti spese per la sistemazione e il rinnovo di costruzioni esistenti sono come finora a carico dei comuni.

Il Governo risponde come segue alle domande poste:

1. Sì. Nonostante sia venuta meno la procedura di sussidio per lavori di sistemazione e di rinnovo, gli enti responsabili potranno anche in futuro fare capo al sostegno specialistico e alla consulenza da parte delle autorità cantonali. In primo piano vi sono come finora il sostegno e la consulenza specialistici nell'elaborazione e nella definizione delle basi, in particolare per quanto riguarda i requisiti posti agli spazi e alle installazioni all'aperto. In questo modo si garantisce che le case per anziani e di cura e le unità di cura soddisfino adeguati requisiti di qualità posti agli spazi. L'adempimento di questi requisiti costituisce un presupposto per l'ottenimento e il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio. Inoltre, su richiesta, gli enti responsabili o le regioni di pianificazione ricevono consulenza in merito a questioni inerenti lo svolgimento e la procedura. Le risorse umane a disposizione dei servizi cantonali non permettono invece di farsi carico di consulenze di dettaglio e lavori di pianificazione più ampi, rispettivamente specifici in relazione a lavori di sistemazione e di rinnovo. Se si procede ad ampi lavori di sistemazione e di rinnovo in combinazione con lavori per nuove costruzioni e ampliamenti o in combinazione con una trasformazione di camere doppie in camere singole, l'Ufficio edile, rispettivamente l'Ufficio dell'igiene pubblica, valuteranno e seguiranno il progetto nell'ambito della procedura di sussidio. Non sono più previsti per nessuna categoria di investimenti, quindi nemmeno per lavori di sistemazione e di rinnovo, il calcolo e la determinazione delle spese computabili.

2. I comuni sono tenuti a partecipare in misura del 50 % alle spese d'investimento da essi riconosciute. Conformemente all'art. 21 cpv. 5 della legge sulla cura degli ammalati, i sussidi dei comuni agli investimenti nelle diverse categorie d'investimento devono essere stabiliti negli accordi di prestazioni tra i comuni delle regioni di pianificazione e gli enti responsabili delle offerte. I comuni devono rendere possibile agli enti responsabili una pianificazione finanziaria e degli investimenti a lungo termine. Il legislatore ha volutamente rinunciato a prescrivere ai comuni come versare i sussidi agli investimenti per le case per anziani e di cura. Nel caso ideale, i comuni versano alle case per anziani e di cura una forfettaria d'investimento per giorno di cura e lasciano le case per anziani e di cura libere di decidere sugli investimenti. Per i comuni ciò comporta il vantaggio che i sussidi annui agli investimenti per le case per anziani e di cura rimangono più o meno stabili (PGC 2007/2008, p. 1246, 1252).

3. Sì. Per l'applicazione delle prescrizioni sugli appalti pubblici da parte delle case per anziani e di cura e delle unità di cura è irrilevante la modalità di sovvenzionamento da parte dell'ente pubblico (riferito all'oggetto oppure sotto forma di forfettaria d'investimento annua).

Data: 7 febbraio 2008