L'art. 22 cpv. 2 della legge sulle imposte stabilisce per il Cantone dei Grigioni il principio secondo cui il valore locativo proprio deve essere calcolato con il valore di mercato. L'art. 22 cpv. 5 LIG stabilisce inoltre che il valore locativo è imponibile anche quando il fondo è dato in locazione o affitto a una persona, con la quale s'intrattengono stretti rapporti, a una pigione considerevolmente divergente dal valore locativo di mercato.
In questo contesto, il Piano direttore regionale costruzione di abitazioni secondarie, che con ogni probabilità entrerà in vigore nel Circolo dell'Engadina Alta, ha un potenziale di chiarimento. In futuro questo Piano direttore distinguerà infatti tra residenze primarie, risp. abitazioni principali, abitazioni secondarie e cosiddette abitazioni di vecchio diritto. Conformemente all'art. 2 cpv. 2 del Piano direttore regionale costruzione di abitazioni secondarie, con abitazioni di vecchio diritto si intendono tutte le superfici abitative autorizzate prima dell'emanazione di misure comunali volte alla promozione della costruzione di abitazioni principali e alla limitazione della costruzione di abitazioni secondarie nel comune interessato. Così come le abitazioni secondarie, anche queste abitazioni di vecchio diritto non sottostanno ad alcuna restrizione di utilizzazione.
Al contempo, a causa delle regolamentazioni di contingentamento ormai presenti nella maggior parte dei comuni dell'Engadina Alta e previsti per il Circolo, l'offerta di abitazioni secondarie viene ridotta e l'ingente aumento dei prezzi si protrarrà. In questo modo non aumenta tuttavia solo la pressione della domanda, bensì in modo particolare anche la pressione dei costi, risp. l'onere fiscale sul cosiddetto spazio abitativo di vecchio diritto e dunque non gravato. Se si osserva infatti la situazione effettiva sul mercato immobiliare dell'Engadina Alta, si può constatare che tra le abitazioni secondarie da un lato e le abitazioni principali, risp. residenze primarie dall'altro, il divario dei prezzi raggiunge il 50%. Questo sviluppo è fatale, poiché lo spazio abitativo di vecchio diritto, praticamente equiparato alle residenze secondarie, nella maggior parte dei casi già da decenni è utilizzato dalla popolazione locale o affittato a persone prossime. Questa forte pressione dei costi, risp. il forte onere fiscale nel comparto delle abitazioni di vecchio diritto farà inevitabilmente sì che questo spazio abitativo venga vieppiù attribuito all'utilizzazione quale zona per abitazioni secondarie. Al contempo la popolazione locale si trasferirà sempre più in zone speciali con costruzione di abitazioni esclusivamente destinate agli autoctoni, o addirittura abbandonerà la regione.
Bisogna opporsi a una tale evoluzione. Chiediamo pertanto al Governo di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui le cosiddette abitazioni di vecchio diritto (non gravate), se abitate da persone del luogo, ovvero da persone con un relativo domicilio di diritto civile ai sensi dell'art. 23 CC, dal punto di vista fiscale debbano essere considerate, risp. valutate come residenze primarie, risp. abitazioni principali?
2. Quale alternativa, il Governo prevede eventualmente una possibilità per ridurre il valore locativo proprio per abitazioni di vecchio diritto ai sensi dell'art. 22 cpv. 4 LIG (regolamentazione dei casi di rigore)?
3. Secondo il Governo, con quali altre possibilità del sistema fiscale il Cantone potrebbe influire sullo sviluppo descritto in precedenza?
Coira, 21 aprile 2008
Name: Pfäffli, Bezzola (Samedan), Hartmann (Champfèr), Perl
Session: 21.04.2008
Vorstoss: it Anfrage