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Sessione: 11.02.2009
Conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. a, per la caccia alta grigionese si può far uso soltanto di fucili a un solo colpo senza magazzino, con un calibro minimo di 10,2 mm.

La limitazione del calibro è da anni oggetto di accese discussioni tra i cacciatori del Cantone dei Grigioni.

A favore del mantenimento del calibro si adducono sovente motivi di sicurezza e le maggiori possibilità di cui godrebbe la selvaggina.
I Cantoni GL, BE, NW e Vallese, che oltre ad avere anch'essi una caccia basata sul sistema della patente hanno condizioni topografiche comparabili (alta montagna), rinunciano in parte a un calibro minimo oppure fissano la limitazione a un livello notevolmente più basso, ossia tra 5,6 e 7 mm.

Tutti i Cantoni menzionati in precedenza prevedono però per la caccia alta una distanza di tiro di al massimo 200 m, con un errore di stima tollerato di al massimo il 10%.

Per contro, il Cantone dei Grigioni non prevede una distanza di tiro massima.

Negli strumenti ottici da caccia si osserva ora la tendenza di un numero sempre maggiore di produttori a offrire cannocchiali da mira con misuratore integrato della distanza, che possono tra l'altro venire combinati con un cosiddetto sistema di informazione balistica. Questo sistema indica al cacciatore che ha aggiustato il tiro della propria arma a 100 m di quanti centimetri deve alzare il tiro (cosiddetta correzione del punto di mira), in considerazione della balistica della munizione, se la distanza misurata dell'animale è superiore.

A queste condizioni, i motivi summenzionati a favore del mantenimento del calibro grigionese risultano obsoleti.

Sarebbe molto più sensato introdurre una distanza di tiro massima, come prevista dai Cantoni presi a confronto nelle loro legislazioni sulla caccia. In questo modo si terrebbe completamente conto degli aspetti relativi alla sicurezza, nessuno vorrà infatti sostenere che gli altri Cantoni considerano meno importante questo aspetto. In questi Cantoni non si segnalano nemmeno incidenti di caccia riconducibili a proiettili sparati troppo lontano. Del resto, il cacciatore può sparare all'animale soltanto se dietro a quest'ultimo si trova un parapalle sufficiente.

Con l'introduzione della distanza di tiro massima si tiene anche adeguatamente conto delle chance della selvaggina.

Con la legislazione sulla caccia vigente e con i summenzionati strumenti ottici di puntamento, oggi sarebbe infatti senz'altro possibile sparare p.es. a un cervo che si trova a oltre 300 m di distanza. Ciò potrebbe realmente accadere anche perché ai cacciatori locali è permesso caricare personalmente le cartucce, aumentando così la distanza di tiro.

Non vi è nulla da obiettare alla determinazione di un calibro minimo secondo gli standard dei Cantoni summenzionati, esso non dovrebbe però superare i 7 mm.

Il Governo viene incaricato di:

1. rivedere l'art. 13 cpv. 1 lett. a della legge sulla caccia, cancellando dalla legge la disposizione relativa al calibro minimo di 10,2 mm. Qualora il Governo dovesse ritenere sensato un calibro minimo, questo va fissato al massimo a 7 mm.

2. fissare nella legge sulla caccia una distanza di tiro massima di 200 m con un errore di stima tollerato di al massimo il 10%. Sarebbero sensate e potrebbero senz'altro venire previste delle distanze di tiro graduate verso il basso per l'abbattimento di caprioli, volpi, tassi e marmotte.

Coira, 11 febbraio 2009

Menge, Thomann, Casutt, Donatsch, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Jäger, Jenny, Keller, Kunz, Meyer Persili (Coira), Peyer, Pfenninger, Pfiffner-Bearth, Ragettli, Thöny, Toschini, Trepp, Locher Benguerel, Züst

Risposta del Governo

Nel 2006, nell'ambito della revisione parziale della legge cantonale sulla caccia, è stata approfonditamente esaminata la questione della soppressione della limitazione del calibro, associata alla determinazione nella legge di una distanza massima di tiro. Questa pretesa è stata respinta da tutti i partecipanti alla consultazione, con un'unica eccezione. In seguito, la questione del calibro non è più stata sollevata nemmeno in Gran Consiglio (PGC 2005/2006, p. 888 e p. 949).

Come già osservato dal Governo nel messaggio relativo alla revisione parziale della legge cantonale sulla caccia (Messaggi 2005-2006, p. 1245 seg.), con calibri più piccoli e proiettili più rapidi si ottengono valori balistici migliori e una traiettoria più diretta del proiettile. Il vantaggio del calibro grigionese (almeno 10,2 mm) è dato dal limitato campo venatorio dei cacciatori. Per la caccia basata sul sistema della licenza, praticata nei Grigioni, questa limitazione tecnica del campo venatorio è più vantaggiosa rispetto a una limitazione teorica del campo di azione fissata per legge. In cambio, nella legge sulla caccia si è consapevolmente rinunciato a stabilire una distanza di tiro massima. Secondo la legge e la giurisprudenza del Tribunale cantonale, la distanza di tiro deve però rispettare i principi venatori e per gli ungulati può essere di norma di al massimo 150 m.

A una soppressione della limitazione di calibro si oppongono anche riflessioni di carattere venatorio e relative alla protezione degli animali. I piccoli calibri rappresentano una tentazione a tirare da lontano. Ciò compromette la precisione del tiro sull'animale, nonché la valutazione dell'effetto del colpo da parte del cacciatore, in particolare per la selvaggina in fuga. Se la distanza di tiro è inferiore, risulta inoltre più semplice trovare il capo colpito. Ciò è importante proprio per un'eventuale ricerca di capi feriti ma non abbattuti. Distanze di tiro inferiori comportano però anche distanze di fuga inferiori per la selvaggina. Ciò è determinante in particolare per la sensibilità ai fattori di disturbo di camosci e stambecchi.

La soluzione grigionese con un calibro di almeno 10,2 mm si è dimostrata valida in occasione della caccia alta. Inoltre, come emerso durante la procedura di consultazione relativa alla recente revisione parziale della legge cantonale sulla caccia, questa limitazione è generalmente accettata. Per questi motivi il Governo chiede di respingere l'incarico.

27 aprile 2009