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Sessione: 16.06.2009
La legislazione cantonale sulla pianificazione del territorio e la legislazione edilizia vigenti richiedono che, per edifici fuori dalle zone edificabili, il Cantone approvi modifiche alle facciate di edifici esistenti e modifiche simili di poco conto a edifici esistenti. Ai comuni, altrimenti competenti da soli per questioni di polizia edilizia, se gli edifici si trovano fuori dalla zona edilizia viene così negata una competenza decisionale per qualsiasi tipo di modifica, anche di poco conto, alla sostanza edilizia esistente.

Con la regolamentazione odierna della procedura EFZ (edifici fuori dalle zone edificabili) gli oneri (tempo e costi) delle autorità cantonali e comunali, che secondo il diritto vigente hanno una doppia competenza, ma anche dei committenti aumentano in modo notevole ed eccessivo.

Le firmatarie e i firmatari invitano perciò il Governo a sottoporre al Gran Consiglio una revisione della legislazione cantonale sulla pianificazione del territorio e della legislazione edilizia, che preveda, nel quadro della procedura EFZ per modifiche di poco conto a edifici esistenti fuori dalla zona edificabile che continueranno ad essere utilizzati con la stessa destinazione, che la competenza rimanga in modo definitivo ed esclusivamente all'autorità comunale.

Secondo le aspettative delle firmatarie e dei firmatari tra le modifiche di poco conto rientrano in particolare:

• Ampliamento o creazione di finestre o porte;

• Montaggio di collettori solari di dimensioni superiori a 1,5 m2;

• Creazione di una tettoia quale protezione dell'entrata;

• Simili modifiche di poco conto a edifici fuori dalle zone edificabili.

La legislazione cantonale sulla pianificazione del territorio e la legislazione edilizia vigenti mirano a semplificare le procedure in generale e ad abbreviare i tempi delle procedure. La richiesta secondo il presente incarico sostiene questa esigenza importante e giustificata nell'interesse di committenti e comuni e attribuisce inoltre la responsabilità al giusto livello.

Poschiavo, 16 giugno 2009

Thurner-Steier, Feltscher, Felix, Barandun, Berther (Sedrun), Bezzola (Zernez), Bleiker, Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Brantschen, Buchli, Bühler-Flury, Bundi, Butzerin, Caduff, Cahannes Renggli, Casparis-Nigg, Castelberg-Fleischhauer, Casty, Casutt (Falera), Caviezel (Pitasch), Claus, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Dudli, Fallet, Fasani, Florin-Caluori, Geisseler, Giovanoli, Hardegger, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Heinz, Jeker, Kessler, Kleis-Kümin, Koch, Kollegger, Kunz, Loepfe, Mani- Heldstab, Märchy-Michel, Mengotti, Michel, Montalta, Nick, Parolini, Parpan, Pedrini, Peer, Pfister, Plozza, Portner, Quinter, Ragettli, Ratti, Righetti, Rizzi, Stiffler, Stoffel, Tenchio, Thomann, Troncana-Sauer, Tuor, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Wettstein, Candinas (Disentis/Mustér), Casutt-Derungs (Falera), Furrer-Cabalzar, Gunzinger, Hartmann (Küblis), Märchy-Caduff (Domat/Ems)

Session: 16.06.2009
Vorstoss: it Auftrag

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 25 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), "tutti" i progetti edilizi fuori delle zone edificabili necessitano di un permesso EFZ del Cantone. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'art. 24c LPT si parla espressamente tra le altre cose di "rinnovamenti" e "trasformazioni parziali".

Come la prima firmataria del presente incarico, il Governo parte dal presupposto che non ogni minimo "rinnovamento" o "trasformazione parziale" richieda un permesso EFZ, bensì che in questo ambito il legislatore cantonale disponga di un determinato margine di manovra. Per questa ragione, nel 2004, in occasione della revisione totale della legislazione cantonale in materia di pianificazione del territorio (in vigore dal 1.11.2005), nell'art. 40 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) il Governo ha creato un ampio elenco con decine di piccoli progetti di costruzione che non necessitano di una licenza edilizia o di un permesso EFZ; oltre a diverse categorie di nuovi edifici si tratta anche di progetti edilizi standard, che rappresentano trasformazioni a edifici esistenti ai sensi del presente intervento parlamentare. In questo modo, con il catalogo cantonale sono stati esclusi in generale dall'obbligo di autorizzazione "lavori di riparazione e di manutenzione", purché servano alla conservazione del valore, e anche determinate trasformazioni più ampie a edifici esistenti come la posa di piccoli pannelli solari (fino a 2 m2 di superficie assorbente) o piccoli impianti di ricezione satellitare (fino a 1,5 m2), impianti per la strutturazione del giardino, ecc. sono state dichiarate esenti dall'obbligo di licenza.

Quando a suo tempo è stato allestito il catalogo delle costruzioni non sottoposte all'obbligo di licenza, il Governo ha cercato di sfruttare completamente il margine di manovra considerato ammissibile dal diritto federale. Ciononostante, oggi il Governo è disposto a esaminare liberalizzazioni più ampie ai sensi dell'intervento, soprattutto perché in base agli sviluppi intervenuti nella giurisprudenza e nelle legislazioni di altri Cantoni, è possibile che si aprano nuove possibilità. Non bisogna comunque nutrire eccessive speranze. È il diritto federale a giudicare cosa sia soggetto all'obbligo di licenza. Le liberalizzazioni già introdotte non hanno portato al Cantone solo lodi, da diverse parti è giunto invece anche il rimprovero che esso abbia in questo modo superato in parte i limiti di quanto ammesso dal diritto federale. Anche per numerosi comuni il catalogo era troppo ampio e la maggioranza ha sfruttato la possibilità di dichiarare nuovamente soggetti all'obbligo di licenza i progetti di costruzione elencati nel catalogo, o almeno una parte di essi. Considerando le prescrizioni del diritto federale, liberalizzazioni ancora più ampie saranno difficilmente attuabili. Per ragioni di stato di diritto, il Governo è obbligato, e anche disposto, ad attenersi al diritto federale.

Qualora l'esame dovesse rivelare che il catalogo può eventualmente ancora essere ampliato con l'una o l'altra categoria di progetti di costruzione, per ragioni di uniformità formale ciò non andrà attuato con una revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, in cui oggi è integrato il catalogo dei progetti di costruzione esentati dall'obbligo di licenza. Il Governo informerà in ogni caso in modo adeguato il Gran Consiglio in merito al risultato dell'esame effettuato.

Riassumendo, il Governo è disposto ad accogliere il presente incarico nel senso esposto.

Data: 3 settembre 2009