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Sessione: 17.06.2009
Nella sessione di giugno 2009 il Gran Consiglio ha respinto la proposta di sottoporre a referendum amministrativo, conformemente all'art 16 n. 6 della Costituzione cantonale, la legge mantello sulla nuova perequazione finanziaria. Il Gran Consiglio non ha mai fatto uso di questo strumento, dall'introduzione di tale disposizione costituzionale.

L'origine dell'art. 16 n. 6 è legata all'introduzione del referendum legislativo facoltativo, avvenuta in occasione della revisione totale della Costituzione cantonale grigionese, approvata dal popolo il 18 maggio 2003/14 settembre 2003. Con questa disposizione la Commissione preparatoria del Gran Consiglio intendeva dare la possibilità al Parlamento di sottoporre spontaneamente progetti legislativi importanti a referendum popolare. La disposizione avrebbe dovuto rappresentare una misura di accompagnamento all'introduzione del referendum facoltativo.

Secondo un'impressione diffusa, dall'introduzione del referendum amministrativo dei progetti legislativi importanti, come ad esempio il pacchetto di risparmi del Cantone, la legge sulle lingue, la legge sullo sviluppo economico e la revisione della legge sulle imposte, non sono stati sottoposti dal Gran Consiglio a referendum amministrativo. Esso si rivela quindi uno strumento inadatto, dato che finora il Gran Consiglio non ha voluto farne uso. Contemporaneamente l'esperienza accumulata finora (legge sulla caccia, divieto di fumo) ha mostrato che il numero minimo di firme necessarie per richiedere il referendum facoltativo conformemente all'art. 17 Cost. cant è talmente contenuto da non limitare la partecipazione diretta del popolo. Durante il dibattito in Gran Consiglio nella sessione di giugno 2009, alcuni deputati hanno pure messo in dubbio che il referendum amministrativo verrà mai utilizzato, invitando apertamente ad abolirlo.
I firmatari e le firmatarie chiedono perciò al Governo di abrogare senza sostituzione il numero 6 dell'articolo 16 della Costituzione cantonale, in occasione della prossima revisione parziale.

Poschiavo, 17 giugno 2009

Loepfe, Kessler, Peyer, Augustin, Barandun, Berni, Bezzola (Samedan), Bleiker, Blumenthal, Brandenburger, Brüesch, Bucher-Brini, Buchli, Bühler-Flury, Bundi, Caduff, Cahannes Renggli, Casparis-Nigg, Castelberg-Fleischhauer, Casty, Casutt (Falera), Caviezel (Pitasch), Cavigelli, Claus, Clavadetscher, Donatsch, Fasani, Feltscher, Florin-Caluori, Gartmann-Albin, Geisseler, Giovanoli, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Jenny, Keller, Kleis-Kümin, Koch, Kollegger, Krättli-Lori, Kunz, Mani-Heldstab, Marti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel, Möhr, Nick, Niederer, Nigg, Noi-Togni, Parpan, Peer, Perl, Pfäffli, Pfister, Plozza, Portner, Quinter, Ragettli, Righetti, Rizzi, Stiffler, Stoffel, Thomann, Thurner-Steier, Troncana-Sauer, Tscholl, Tuor, Valär, Vetsch (Pragg- Jenaz), Wettstein, Zanetti, Candinas (Disentis/Mustér), Furrer-Cabalzar, Gunzinger, Märchy-Caduff (Domat/Ems)

Session: 17.06.2009
Vorstoss: it Auftrag

Risposta del Governo

Il referendum obbligatorio straordinario (referendum amministrativo) disciplinato nell'art. 16 n. 6 della Costituzione del Cantone dei Grigioni, è stato introdotto dal Parlamento durante la revisione totale della stessa. In origine il Governo intendeva concedere a una maggioranza qualificata di un quinto dei parlamentari il diritto di ricorrere al referendum (cfr. messaggio, quaderno n. 10/2001-2002, p. 509 e seg.). Tuttavia il Parlamento voleva concedere questo diritto solo alla maggioranza. Non si volevano mischiare strumenti parlamentari e diritti popolari. Si temeva pure che la costante presenza di una minaccia latente di referendum avrebbe potuto portare alla paralisi dei lavori del Gran Consiglio. Il referendum amministrativo conformemente all'art. 16 n. 6 Cost. cant doveva però compensare la cancellazione del diritto di referendum per una minoranza del Parlamento (cfr. PGC 2002/2003, 261 e 264).

Finora il Gran Consiglio non ha ancora fatto uso del referendum amministrativo. Nell'ambito di diversi affari, come da ultimo durante la sessione di giugno 2009 in relazione al progetto di NPC, in Gran Consiglio vi sono però state accese discussioni in merito all'impiego di tale strumento. Ciò considerato, con il presente incarico viene richiesto lo stralcio senza sostituzione dell'art. 16 n. 6 Cost. cant, e quindi l'abolizione del referendum amministrativo. Il Governo è invece favorevole al mantenimento di questo strumento, per diverse ragioni. La flessibilità di far eccezionalmente partecipare il popolo a determinate decisioni, concessa dalla Costituzione al Parlamento con il referendum amministrativo, non andrebbe eliminata. In futuro potranno presentarsi delle situazioni in cui per il Parlamento sarà vantaggioso poter disporre di questo strumento. Il Governo crede sia ancora prematuro dichiarare non idoneo questo strumento, sulla base della prassi attuale. Andrebbero piuttosto fatte ulteriori esperienze. Nella discussione sulla questione dell'abrogazione di questo strumento, non si dovrebbe nemmeno perdere di vista il fatto che a suo tempo il referendum amministrativo era stato inserito nella Costituzione assieme alla riduzione da 3'000 a 1'500 del numero di firme necessarie al referendum facoltativo, quale equivalente del passaggio dal referendum obbligatorio a quello facoltativo. L'equilibrato ordine costituzionale nei settori del referendum obbligatorio e facoltativo non dovrebbe ora essere di nuovo cambiato senza necessità.

Per tutti questi motivi il Governo chiede di non accogliere l'incarico.

Data: 4 settembre 2009