Sostegno finanziario
Rifugiati e rifugiati ammessi provvisoriamente
Nella maggior parte dei casi, all'inizio della loro vita in Svizzera i rifugiati e i rifugiati ammessi provvisoriamente non esercitano un'attività lucrativa. Di conseguenza non sono economicamente indipendenti e necessitano di aiuto sociale.
Soggiorno nelle strutture dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC)
In seguito a una decisione d'asilo, i rifugiati e i rifugiati ammessi provvisoriamente cercano un alloggio nel Cantone. Dal momento della decisione fino all'ottenimento di un proprio alloggio i rifugiati e i rifugiati ammessi provvisoriamente rimangono negli alloggi collettivi dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC). Durante questo periodo, il Cantone si occupa dell'assistenza e del finanziamento dei rifugiati. Ciò permette di sgravare i comuni di ubicazione di alloggi collettivi dal profilo amministrativo e in parte anche da quello finanziario.
Soggiorno in un alloggio proprio
I rifugiati e i rifugiati ammessi provvisoriamente che vivono in un proprio alloggio ricevono aiuto sociale finanziario da parte del comune di domicilio. Per quanto riguarda la determinazione e l'erogazione dell'aiuto sociale, essi sono equiparati alla popolazione indigena.
Forfetarie globali della Confederazione
Al fine di indennizzare le spese di aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni somme forfetarie globali per al massimo cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo per rifugiati non esercitanti un'attività lucrativa e per al massimo sette anni dall'entrata in Svizzera per rifugiati ammessi provvisoriamente non esercitanti un'attività lucrativa.
Il Cantone versa le somme forfetarie globali della Confederazione ai comuni in modo graduato secondo l'entità del dossier. La graduazione tiene conto del forfait per il mantenimento determinante per l'aiuto sociale nonché dei valori standard per le pigioni.
Le forfetarie globali della Confederazione hanno carattere di sovvenzione. Ciò significa che non riducono l'entità dell'obbligo di rimborso delle prestazioni di aiuto finanziario percepite da rifugiati e rifugiati ammessi provvisoriamente. Se il rifugiato rimborsa le prestazioni di aiuto finanziario, deve essere eventualmente rimborsata in parte anche la forfetaria globale. In questo caso il comune deve contattare il Cantone.
Persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da più di sette anni (AP7+)
Nel Cantone dei Grigioni, la competenza per il sostegno a persone ammesse provvisoriamente, le quali soggiornano in Svizzera da più di sette anni (AP7+) spetta ai comuni. L'entità del sostegno si basa sul diritto federale e deve essere inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Il legislatore federale non prescrive l'entità del sostegno effettivo a persone ammesse provvisoriamente.
Sulla base di una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna del 15 agosto 2022 e dell'esperienza maturata nel sostegno alle persone AP7+ e con lo statuto di protezione S in alloggi individuali, l'Ufficio del servizio sociale del Cantone raccomanda ai Comuni di fornire un sostegno finanziario secondo le linee guida COSAS, che prevedono una riduzione del fabbisogno di base del 20 %.