La nostra interpellanza si basa su una decisione del Tribunale federale secondo la quale, in virtù dell'art. 329d cpv. 1 CO, il salario del dipendente durante le vacanze deve corrispondere a quello per il periodo lavorativo. Il salario durante le vacanze viene dunque calcolato sulla base del salario mensile effettivo.
Considerando il termine di prescrizione di 5 anni secondo il CO, il calcolo interessa gli anni 2004 - 2009.
In base a questa decisione, la Federazione grigionese ospedali e case di cura ha stipulato degli accordi con i partner sociali e con il Cantone per il settore sanitario (ospedali, nonché case per anziani e di cura). Questa procedura è stata scelta in analogia al percorso seguito dal Governo per quanto riguarda il personale cantonale avente diritto a indennità. Sono state sommate le indennità versate al personale impiegato nelle aziende il giorno di riferimento, e di queste il 10% è stato versato retroattivamente come indennizzo forfetario per le vacanze.
Il settore dei portatori di handicap non è stato purtroppo considerato.
A seguito del diritto incontestato, la maggior parte delle istituzioni ha adeguato del 10% le indennità a partire dall'1.1.2010.
Sulla base di questa situazione si presentano le seguenti domande:
1. Qual è la posizione del Governo in merito ai versamenti retroattivi dovuti di indennità nel settore dei portatori di handicap?
2. Questi versamenti retroattivi, incontestati dal punto di vista giuridico, vengono rimborsati ai centri abitativi e lavorativi quali oneri straordinari nelle spese computabili per i sussidi?
3. Anche gli aumenti delle indennità del 10% a partire dall'1.1.2010 verranno considerati in futuro quali spese provocate da fattori esogeni computabili?
Coira, 21 aprile 2010
Perl, Bleiker, Baselgia-Brunner, Bezzola (Zernez), Bischoff, Blumenthal, Brandenburger, Bühler-Flury (Schiers), Campell, Casparis-Nigg, Casty, Casutt, Caviezel-Sutter (Thusis), Christoffel-Casty, Conrad, Dermont, Dudli, Farrér, Federspiel, Feltscher, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Geisseler, Giovanoli, Hardegger, Hartmann (Coira), Jäger, Jenny, Kessler, Koch, Kollegger, Kunz (Coira), Loepfe, Mani-Heldstab, Marti, Mengotti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Michel, Noi-Togni, Parolini, Pedrini, Peer, Pfäffli, Pfenninger, Portner, Ragettli, Rizzi, Sax, Stiffler, Thomann, Thöny, Trepp, Vetsch (Pragg-Jenaz), Clalüna, Cortesi, Furrer-Cabalzar, Locher Benguerel, Märchy-Caduff (Domat/Ems), Schädler
Risposta del Governo
Conformemente all'articolo 329d del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), che non può essere modificato a svantaggio dei dipendenti, questi ultimi per quanto riguarda il salario vanno trattati allo stesso modo sia durante le vacanze, sia durante i periodi lavorativi. Se vengono versate indennità per il lavoro effettivamente svolto durante la notte o la domenica, conformemente alla decisione del Tribunale federale del 5 dicembre 2005 (sentenza 4C.313/2005) queste vanno considerate nel calcolo del salario spettante al lavoratore durante le vacanze, qualora abbiano carattere regolare e durevole.
Quale soluzione per i collaboratori cantonali che negli anni 2004-2008 hanno ricevuto indennità per lavoro notturno, domenicale, a turni oppure per il servizio di picchetto, sono state versate retroattivamente per gli ultimi cinque anni tutte le quote di stipendio spettanti al lavoratore durante le vacanze a partire da un determinato importo minimo (30 fr., DG 828 del 25 agosto 2009). Da gennaio 2009 queste quote di stipendio sono comprese nelle indennità adeguate a partire da tale data.
Per il settore sanitario, pure interessato dalla decisione del Tribunale federale, in virtù dell'art. 18b della legge sull'igiene pubblica (CSC 506.000) i costi supplementari per una soluzione simile possono essere riconosciuti e rimborsati quali modifiche di spesa provocate da fattori esogeni. La disposizione recita che nella determinazione della spesa per caso standardizzata il Governo tiene conto delle modifiche di spesa causate da fattori esogeni.
In merito alle domande:
1. Secondo indicazioni delle istituzioni per persone portatrici di handicap, anch'esse finora non hanno considerato nel calcolo dello stipendio per le vacanze le indennità per il lavoro notturno e domenicale. In virtù dell'articolo 329d CO e della decisione del Tribunale federale, le richieste dei dipendenti relative al versamento a posteriori di quote di stipendio sono perciò legittime.
2. L'articolo 329d CO disciplina i doveri del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. I collaboratori di istituzioni per persone portatrici di handicap sono dipendenti dei loro enti responsabili. Di conseguenza, dal punto di vista giuridico gli enti responsabili quali datori di lavoro sono competenti per il versamento a posteriori. Dato che il Cantone non ha stipulato contratti di lavoro con i collaboratori di questi enti, non può nemmeno essere obbligato a farsi carico dei versamenti retroattivi. Per quanto concerne le richieste retroattive, bisogna inoltre considerare che fino al 2007 la responsabilità per il finanziamento delle strutture per persone andicappate spettava alla Confederazione. Conformemente alle disposizioni della legge sulla promozione delle persone andicappate (CSC 440.000), solo a partire dal 2008 il Cantone è competente per il finanziamento delle strutture per persone andicappate. A differenza della legge sulla cura degli ammalati, nelle basi giuridiche per il calcolo del finanziamento delle strutture per persone portatrici di handicap (legge sulla promozione delle persone andicappate/legge sugli andicappati; CSC 440.000) non sono previsti fattori esogeni da considerare. Per questo motivo, le spese per il versamento a posteriori delle quote spettanti al lavoratore durante le vacanze per lavoro domenicale e notturno non possono essere considerate spese supplementari che vanno ad aumentare i sussidi a istituzioni per persone portatrici di handicap. Un indennizzo può avvenire nel quadro dei sussidi d'esercizio conformemente alla legge sulla promozione delle persone andicappate. Ciò significa che il Cantone può indennizzare le spese riconosciute solo a quelle istituzioni che non hanno ancora raggiunto la limitazione legale del sussidio d'esercizio cantonale.
3. Attraverso il sovvenzionamento delle istituzioni, il Cantone influisce in modo indiretto sui rapporti di lavoro tra gli enti responsabili e i collaboratori delle istituzioni. In questo ruolo, il Cantone riconosce la legittimità di un aumento delle indennità che gli enti responsabili devono garantire dal 1° gennaio 2010, in considerazione delle quote di stipendio per le indennità domenicali e notturne spettanti al lavoratore durante le vacanze, dovute dal datore di lavoro al dipendente.
5 luglio 2010