Alla Conferenza delle parti della Convenzione sulla biodiversità dell'ottobre 2010 a Nagoya, la comunità internazionale ha adottato chiari obiettivi per la biodiversità 2020, vincolanti anche per la Svizzera, da raggiungere entro dieci anni. Conformemente all'art. 78 della Costituzione federale, la protezione della natura e del paesaggio rientra nel settore di competenza dei Cantoni. La Confederazione emana le prescrizioni necessarie, la cui esecuzione spetta in ampia misura ai Cantoni e che va disciplinata in modo vincolante con leggi e ordinanze. A ottobre 2010 il Gran Consiglio grigionese ha approvato la nuova legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, in vigore dal 1° maggio 2011.
In vista dell'attuazione degli obiettivi per la biodiversità 2020, le firmatarie e i firmatari pregano il Governo di rispondere alle domande seguenti:
1. Quali aree del nostro Cantone presentano un'importanza particolare per la biodiversità (cosiddetti hotspot)?
2. Quali sforzi ha intrapreso finora il Cantone per proteggere e curare queste aree importanti e quali altri passi sono stati avviati per la conservazione e il rafforzamento della biodiversità cantonale?
3. Dove vede il Governo la maggiore necessità di agire in vista dell'adempimento degli obiettivi per la biodiversità 2020 sul territorio del nostro Cantone?
4. Quali prossimi passi prevede il Governo per garantire il raggiungimento degli obiettivi per la biodiversità 2020 nel nostro Cantone?
5. Di quale sostegno necessita il Cantone dalla Confederazione per attuare adeguatamente gli obiettivi per la biodiversità 2020?
Coira, 16 giugno 2011
Thöny, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Baselgia-Brunner, Bezzola (Samedan), Bucher-Brini, Dermont, Dosch, Foffa, Fontana, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Gasser, Jaag, Kappeler, Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Meyer-Grass, Michel, Müller, Niederer, Noi-Togni, Peyer, Pfenninger, Pult, Tenchio, Trepp, Wieland
Risposta del Governo
Il Cantone è consapevole dell'importanza della biodiversità e da oltre 20 anni dispone di una strategia d'esecuzione per l'attuazione della protezione dei biotopi e delle specie nel Cantone dei Grigioni (decreto governativo n. 237 del 4 febbraio 1992).
1. Gli hotspot per la biodiversità nei Grigioni sono le cosiddette zone Smeraldo, ossia zone golenali, torbiere, prati e i pascoli secchi, nonché siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale inseriti negli inventari federali secondo l'art. 18a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), così come il bosco in generale e le superfici boschive abbandonate da molto tempo in particolare, i boschi con presenza del gallo cedrone e rimboschimenti gestiti in modo tradizionale (selve castanili, boschi di larice). Vanno inoltre citate le zone della vegetazione primaria e i pochi corsi d'acqua maggiori ancora intatti.
2. Ad eccezione dei prati e pascoli secchi, già oggi tutti i biotopi di importanza nazionale e regionale sono inseriti nel Piano direttore cantonale e costituiscono quindi parte integrante permanente della politica d'assetto del territorio. Dal 1991 il Cantone dispone di una strategia di interconnessione cantonale, conformemente alle direttive dell'ordinanza federale sulla qualità ecologica. Sulla base di questa strategia, oggi circa l'80% dei comuni ha elaborato una strategia di interconnessione comunale che viene attuata con contratti di gestione con singole aziende. A fine 2010 circa il 21% delle superfici agricole utili sottostava a un contratto. Nel quadro della pianificazione di sviluppo del bosco, dal 1996 le superfici boschive particolarmente importanti per la biodiversità vengono delimitate come superfici naturali privilegiate. Inoltre, sono state create numerose riserve boschive. Il Cantone dispone pure di una gestione dettagliata della selvaggina.
I diversi progetti di valorizzazione e rivitalizzazione nelle torbiere e nelle zone golenali, nonché il ripristino di terreni secchi sono ulteriori provvedimenti importanti per il mantenimento e il rafforzamento della biodiversità. Sono inoltre stati decisi diversi provvedimenti per favorire la biodiversità nel bosco. Con gli accordi di programma, stipulati per la prima volta nel 2008 tra la Confederazione e i Cantoni nei settori protezione della natura e del paesaggio, biodiversità nel bosco e sistemazione di corsi d'acqua/rivitalizzazioni, sono state definite e concordate le prestazioni ai sensi degli obiettivi di biodiversità 2020.
3. Nel settore del bosco vengono attuati gli obiettivi di protezione della natura stabiliti nella pianificazione di sviluppo del bosco. Per quanto riguarda gli ulteriori biotopi terrestri (torbiere, prati secchi), alla politica agraria di Confederazione e Cantone oltre ai provvedimenti di pianificazione territoriale viene attribuito un ruolo decisivo. Nel settore degli habitat acquatici bisogna attuare le nuove disposizioni della legislazione federale sulla protezione delle acque. I Cantoni sono tenuti a delimitare spazi acquatici e a garantirli nella pianificazione. Essi devono inoltre occuparsi della rivitalizzazione dei corsi d'acqua e del risanamento di danni dovuti a centrali elettriche. Nel settore della protezione delle specie, la gestione dei grandi predatori acquisterà importanza. Ulteriori contributi possono essere forniti da una politica venatoria e della pesca sostenibile. Dalla realizzazione di nuovi parchi naturali è lecito attendersi una promozione della consapevolezza nella popolazione.
4. Fatta salva l'approvazione del preventivo da parte del Gran Consiglio, entro la fine del 2014 la maggior parte delle strategie di interconnessione dovrebbero essere state attuate in modo contrattuale. Entro la fine del 2014 i lavori di progettazione che sono scaturiti dalle nuove disposizioni della legislazione federale sulla protezione delle acque dovranno essere conclusi. Nel frattempo verranno realizzati progetti di rivitalizzazione nel quadro dei mezzi disponibili.
5. Affinché possano essere raggiunti obiettivi di biodiversità vincolanti, va dapprima presentata la strategia sulla biodiversità della Confederazione. Inoltre, vanno messi a disposizione mezzi sufficienti per l'attuazione degli accordi di programma con la Confederazione nei settori menzionati, nonché nel campo dell'agricoltura.
24 agosto 2011