Da anni Governo e Parlamento si stanno occupando della questione relativa alle modalità per aumentare l'efficienza energetica nel Cantone. La proposta di decreto diretto per un'iniziativa cantonale concernente la promozione del risanamento energetico del 29 agosto 2008, l'incarico di commissione CATE concernente l'efficienza energetica per gli edifici grigionesi del 12 febbraio 2008, nonché i lavori parlamentari relativi all'emanazione della legge sull'energia (LGE del 20 aprile 2010, CSC 820.200) sono degli esempi nell'ambito edile. Uno studio sui potenziali commissionato dall'Ufficio dell'energia e dei trasporti, presentato il 15 dicembre 2011, individua nei Grigioni un potenziale considerevole per le energie rinnovabili, in particolare per la produzione di corrente elettrica con impianti fotovoltaici.
Quando un committente si appresta ad attuare le strategie cantonali per sfruttare il potenziale di energie rinnovabili, ad esempio utilizzando la superficie del tetto per installare un impianto fotovoltaico, per questa misura volta alla protezione dell'ambiente si trova di fronte alla seguente situazione:
- non riceve sussidi promozionali per l'investimento;
- l'investimento, contrariamente a quanto succede a livello federale, non può essere dedotto dalle imposte;
- in certi casi deve addirittura dichiarare quale reddito i ricavi dalla produzione di energia elettrica.
A questo proposito al Governo vengono poste le seguenti domande:
1. Come giudica il Governo questa prassi, difficilmente conciliabile con gli annunci sulla volontà di promuovere le energie rinnovabili?
2. Perché nei Grigioni, contrariamente ad altri Cantoni, non viene attuata l'esenzione fiscale dei ricavi degli impianti fotovoltaici prevista dalla Conferenza fiscale svizzera CFS il 15 febbraio 2011 nella sua analisi sulla qualifica fiscale di investimenti in tecnologie ecocompatibili?
3. Cosa andrebbe eventualmente regolamentato diversamente a livello legislativo (e in quali atti normativi), affinché anche nella prassi del Cantone dei Grigioni e in questo settore gli annunci relativi alla promozione delle strategie per lo sfruttamento del potenziale di energie rinnovabili possano essere rispettati, e le strategie promosse come a livello federale?
4. Se per raggiungere gli obiettivi andrà applicata una regolamentazione legislativa, con che velocità si può contare e quali provvedimenti si possono adottare affinché gli investimenti effettuati nel frattempo possano essere dedotti retroattivamente dalle imposte?
Coira, 21 marzo 2012
Giacomelli, Sax, Lorez-Meuli, Bezzola (Samedan), Blumenthal, Bucher-Brini, Burkhardt, Caluori, Campell, Casty, Fasani, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Heiz, Jeker, Jenny, Kappeler, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Meyer-Grass, Michael (Donat), Michel, Montalta, Nick, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Pedrini, Peyer, Pult, Righetti, Stiffler (Davos Platz), Thöny, Trepp, Valär, Waidacher, Wieland, Zweifel-Disch, Degonda, Müller (Susch), Patt
Risposta del Governo
Con l'interpellanza Giacomelli il Governo viene invitato a rispondere a diverse domande inerenti la promozione di energie rinnovabili nel diritto fiscale. Nell'interpellanza viene anche indicato che in determinate circostanze i ricavi dalla produzione di energia elettrica verrebbero addirittura tassati quale reddito. Questa affermazione corrisponde alla realtà ed è la conseguenza diretta del diritto fiscale federale armonizzato, cui i Cantoni devono attenersi. I ricavi dalla vendita di energia prodotta con impianti fotovoltaici rappresentano un reddito. Un reddito imponibile è però dato soltanto se questi ricavi superano i costi dell'impianto fotovoltaico. In questo senso, il diritto fiscale grigionese permette già oggi una deduzione dei costi degli impianti fotovoltaici. Come vuole la dottrina fiscale, la deduzione non avviene tuttavia nel momento dell'investimento, bensì nel momento in cui viene anche conseguito un relativo ricavo.
1. Il Governo ha sempre difeso l'opinione secondo cui il diritto fiscale non è idoneo, per diversi motivi, al raggiungimento di obiettivi extra-fiscali. Per via delle tariffe fiscali progressive, a seconda delle aliquote fiscali marginali, le misure fiscali hanno effetti molto diversi. I costi di misure di incentivazione applicate tramite il diritto fiscale non vengono inseriti a preventivo, non vengono calcolati e non vengono controllati, cosa che dovrebbe anche essere il motivo per il quale queste misure sono così apprezzate. Le misure promozionali non vengono perciò nemmeno analizzate periodicamente e quando si devono attuare dei tagli vengono regolarmente trascurate. Inoltre, manca un controllo dell'efficacia delle misure d'incentivazione, dato che nessuno ritiene di esserne responsabile. Per finire, queste misure di incentivazione riducono il reddito imponibile, al quale oggi sono associate le più svariate prestazioni (riduzione individuale dei premi, borse di studio, pagamenti diretti all'agricoltura, tassa per l'asilo nido, ecc.).
2. Il diritto fiscale federale armonizzato lascia ai Cantoni la possibilità di introdurre una deduzione per provvedimenti di risparmio energetico (art. 9 cpv. 3 legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14). Se il Cantone desidera introdurre una simile deduzione, questa va necessariamente configurata come previsto dal diritto sull'imposta federale diretta; essa può trovare applicazione unicamente a edifici esistenti. Con questa deduzione, le spese che incrementano il valore e qualificate come investimenti vengono equiparate alle spese che mantengono il valore ed è ammessa la loro deduzione dalle imposte. L'analisi della Conferenza fiscale svizzera si occupa dell'interpretazione delle relative norme di legge e nei Grigioni non trova applicazione, dato che la legge sulle imposte del Cantone dei Grigioni non prevede una disposizione corrispondente a quella della Confederazione.
3. La promozione fiscale incontrollata di impianti fotovoltaici non viene considerata sensata dal Governo. Al di fuori del diritto fiscale, esistono possibilità migliori e più efficaci. Vanno pure impedite la promozione attraverso una rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) e la promozione con misure non trasparenti. Se una promozione fiscale dovesse comunque essere auspicata, nel diritto fiscale andrebbe inserita una disposizione corrispondente all'art. 5 dell'ordinanza federale sui costi di immobili (RS 642.116).
4. Una promozione fiscale di impianti fotovoltaici, che il Governo respinge, potrebbe essere raggiunta solo tramite una revisione parziale della legge sulle imposte. La modifica in questione produrrebbe tuttavia effetti solo a partire dall'entrata in vigore della nuova disposizione. Manca una base legale per una modifica nel frattempo; una retroattività non è né giuridicamente possibile, né praticabile.
20 giugno 2012