Nei Grigioni il limite di velocità massimo di 30 km/h è un vero successo. Nelle zone 30 introdotte finora, il numero di incidenti è diminuito di circa la metà, il rumore provocato dal traffico è stato ridotto considerevolmente e la qualità abitativa è aumentata di conseguenza. Tutto ciò senza particolari svantaggi per i conducenti, dato che la perdita di tempo dovuta al limite di velocità massimo di 30 km/h è trascurabile.
L'introduzione del limite di velocità massimo di 30 km/h è disciplinato a livello federale in particolare nell'ordinanza sulla segnaletica stradale e nell'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro. Conformemente a tali ordinanze, il limite di velocità massimo di 30 km/h è fondamentalmente sempre possibile su strade secondarie all'interno delle località. Su strade principali segnalate, il limite di velocità massimo di 30 km/h può essere introdotto eccezionalmente per attenuare pericoli particolari, per ridurre il carico ambientale o per migliorare la fluidità del traffico. Nel Cantone dei Grigioni, nell'ambito dell'introduzione del limite di velocità massimo di 30 km/h, in aggiunta al diritto federale bisogna considerare anche la direttiva cantonale "Moderazione del traffico all'interno delle località".
I criteri elencati in questa direttiva e la loro interpretazione in parte restrittiva da parte della Commissione per la determinazione della velocità massima differenziata nel traffico stradale, negli ultimi anni hanno portato ripetutamente al rifiuto parziale o completo di richieste di comuni per il limite di velocità massimo di 30 km/h, anche se la richiesta è stata approvata dall'autorità comunale competente e/o dall'assemblea comunale ed è in accordo con il diritto federale.
Domande:
1. Anche il Governo ritiene che su strade all'interno delle località e su strade secondarie utilizzate perlopiù da residenti vada maggiormente considerata l'opinione degli organi comunali competenti (autorità esecutiva o assemblea comunale)?
2. Il Governo condivide l'opinione secondo cui la Commissione per la determinazione della velocità massima differenziata nel traffico stradale dovrebbe essere composta in modo più equilibrato, integrando ulteriori rappresentanti degli interessi dei comuni e degli utenti della strada più deboli, come pedoni e ciclisti?
Coira, 18 aprile 2012
Michel (Davos Monstein), Baselgia-Brunner, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Casanova-Maron, Casutt, Clalüna, Fontana, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Hartmann (Champfèr), Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Kappeler, Krättli-Lori, Kunz (Coira), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Meyer-Grass. Noi-Togni, Papa, Pedrini, Peyer, Pfenninger, Pult, Rosa, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Wieland, Deplazes, Fravi, Michel (Igis)
Risposta del Governo
Con la revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) e con l'emanazione dell'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro del 28 settembre 2001, la Confederazione ha facilitato l'introduzione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h. Le segnalazioni di zona sono ammesse all'interno dell'abitato e su strade secondarie, con carattere possibilmente analogo. In caso di particolari peculiarità, ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini, anche un tratto di strada principale può eccezionalmente essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h, se sono dati i presupposti di cui all'art. 108 OSStr per una riduzione della velocità massima (art. 2a cpv. 2, 5 e 6 OSStr).
Il numero di domande è in seguito sensibilmente aumentato, motivo per cui il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ha incaricato la Commissione della velocità massima differenziata (di seguito Commissione) di elaborare una direttiva per zone a circolazione lenta ("Moderazione del traffico all'interno delle località", approvata dal Governo il 15 marzo 2005, aggiornata il 23 settembre 2009). La direttiva serve da guida durante il processo decisionale e da istruzione per i comuni. Essa deve contribuire alla garanzia della maggior parità di trattamento giuridico possibile.
Complessivamente, la Commissione ha trattato 105 domande per l'introduzione di una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h, inoltrate dai comuni. Su proposta della Commissione, 90 domande sono state accolte, mentre il Governo, rispettivamente il Dipartimento ne hanno dovuto respingere sei. Per sei domande la Commissione ha effettuato adeguamenti dei settori destinati alla zona 30 e in tre domande la Commissione ha valutato in modo negativo l'ampliamento della zona esistente.
L'introduzione di zone 30 ha portato a una diminuzione degli incidenti. Contrariamente alle argomentazioni addotte nell'interpellanza, il numero di incidenti è diminuito del 22 %. Rispetto al regime della viabilità precedente che prevedeva il limite generale di 50 km/h, dall'introduzione di zone 30 il numero di feriti è inoltre diminuito del 14 %. Tuttavia, una vittima è stata registrata anche in una zona 30.
1. Possono essere ordinate deroghe alle limitazioni generali della velocità se sono dati i presupposti di cui all'art. 108 cpv. 2 OSStr e se tramite una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr, art. 108 cpv. 4 OSStr) si è chiarito se il provvedimento è necessario, opportuno oppure se sono da preferire altre misure. L'impulso per l'introduzione di una zona 30 parte di regola dal municipio o dall'assemblea comunale. In questo modo, le opinioni e le richieste degli organi comunali vengono già considerate in misura importante durante il processo decisionale interno. La base per l'introduzione di una zona 30 non può però consistere nell'opinione degli organi comunali competenti, bensì nella presenza dei presupposti legali richiesti dall'art. 108 cpv. 2 OSStr.
2. L'equilibrio all'interno della Commissione è garantito da un rappresentante ciascuno di ACS, TCS e ATA, nonché dell'Ufficio tecnico (responsabile del Servizio cantonale per il traffico non motorizzato) e dal capo della Polizia stradale. La Commissione viene inoltre coadiuvata da uno specialista del Servizio tecnico della polizia stradale cantonale. A seguito della funzione consultiva della Commissione e della generosa prassi seguita finora, anche rispetto agli altri Cantoni della Svizzera orientale, secondo il Governo non vi è necessità di agire per integrare nella Commissione ulteriori rappresentanti degli interessi, come proposto nell'interpellanza.
29 giugno 2012