Il Governo viene invitato a presentare alla Confederazione un'iniziativa cantonale che chieda dei cambiamenti nel diritto in materia di protezione delle acque.
L'11 dicembre 2009, con una modifica della legislazione sulla protezione delle acque (LPAc) il Parlamento federale ha deciso un controprogetto all'iniziativa popolare "Acqua viva". L'amministrazione federale ha in seguito concretizzato le nuove disposizioni legislative a livello di ordinanza, rafforzando tuttavia in modo insostenibile importanti decisioni parlamentari. Il 1° giugno 2011, il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Essa stabilisce tra l'altro le larghezze minime, nonché l'utilizzazione e lo sfruttamento autorizzati per il nuovo spazio riservato alle acque. L'ordinanza relativa alla nuova legislazione sulla protezione delle acque crea grandi problemi di attuazione per i Cantoni e i diretti interessati (agricoltura, comuni, bonifiche fondiarie, proprietari fondiari, ecc.). Numerosi Cantoni hanno ad esempio già deciso iniziative cantonali che chiedono un adeguamento nell'attuazione della legislazione sulla protezione delle acque. Anche a livello nazionale sono state inoltrate mozioni con richieste in tal senso da parte della CAPTE del Consiglio nazionale, nonché da parte di singoli membri del Consiglio nazionale.
Oltre alla perdita di terreno coltivabile per l'agricoltura causata dalle rivitalizzazioni attuate, anche la delimitazione degli spazi riservati alle acque da utilizzare in modo estensivo ha conseguenze incisive sulle aree agricole e sulle superfici edificate. Il Consiglio federale ha vincolato lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque stabilito nell'art. 36a cpv. 3 LPAc alle condizioni dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998 (RS 910.13, OPD). Viene così prescritta la prima data di sfalcio possibile. A seconda dello sfruttamento dello spazio riservato alle acque, da ciò risultano anche limitazioni al pascolo. Per questo motivo, la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA) nella consultazione relativa alla revisione dell'OPAc ha difeso esplicitamente la posizione secondo cui le fasce cuscinetto con il corrispondente divieto di spargere concime prescritte nell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura sono assolutamente sufficienti per tenere conto degli interessi della protezione delle acque. La determinazione della prima data di sfalcio possibile e la limitazione del pascolo non portano alcun miglioramento alla protezione delle acque.
Il fatto di rendere estensiva più del necessario la coltivazione di prezioso terreno coltivo è in contraddizione con l'obiettivo della protezione delle superfici coltive conformemente all'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT, dato che conformemente all'OPAc nella zona di protezione delle acque non si possono spargere né concimi, né prodotti fitosanitari.
L'onere finanziario per l'attuazione e l'indennizzo non è noto e la delimitazione dello spazio riservato alle acque richiesta della legge e dall'ordinanza entro il 31.12.2018 è irrealistica.
Si deve rendere possibile un'attuazione prossima alla prassi della legge sulla protezione delle acque con una completa considerazione delle necessità dei Cantoni, dei comuni, dell'agricoltura, delle bonifiche fondiarie, dei proprietari fondiari, nonché della protezione dalle piene e della natura.
Per questa ragione, i membri del Gran Consiglio firmatari invitano il Governo a presentare alla Confederazione in virtù dell'art. 160 cpv. 1 Cost. un'iniziativa cantonale che chieda di adeguare l'ordinanza sulla protezione delle acque secondo i principi seguenti:
1. Bisogna tenere maggiormente conto degli interessi dei proprietari fondiari e dell'agricoltura.
2. Ai Cantoni vanno concesse la competenza e la libertà di considerare maggiormente gli interessi per quanto riguarda la protezione delle superfici agricole utili e degli impianti a ubicazione vincolata.
3. Va garantita una compensazione effettiva delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) conformemente all'art. 36a cpv. 3 della legge sulla protezione delle acque. Se lo spazio riservato alle acque non è considerato SAC (art. 36a cpv. 3 LPAc), nell'ordinanza non può ottenere lo stato di "SAC potenziale".
4. Proprietari e coltivatori delle superfici interessate vanno previamente interpellati e coinvolti nelle decisioni, secondo l'art. 36a cpv. 1 LPAc.
Coira, 5 dicembre 2012
Darms-Landolt, Niggli-Mathis (Grüsch), Niggli (Samedan), Albertin, Augustin, Barandun, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Camischolas), Bleiker, Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Burkhardt, Caduff, Caluori, Campell, Casty, Casutt, Casutt-Derungs, Cavegn, Clalüna, Claus, Conrad, Davaz, Della Vedova, Dermont, Dosch, Engler, Fallet, Fasani, Felix, Foffa, Geisseler, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Hartmann (Coira), Heinz, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jeker, Joos, Kasper, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Kollegger (Malix), Komminoth-Elmer, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Michael (Donat), Papa, Parolini, Parpan, Pedrini, Perl, Righetti, Rosa, Sax, Steck-Rauch, Tenchio, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Valär, Wieland, Zanetti, Degonda, Fausch, Müller (Susch), Müller (Haldenstein), Patt, Rodigari, Vincenz
Risposta del Governo
Un'iniziativa cantonale è un progetto concreto o una proposta generica presentata da un Cantone per la modifica della Costituzione, di una legge o di un decreto federale. Il presente incarico per un'iniziativa cantonale si riferisce alla modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 decisa l'11 dicembre 2009 dal Parlamento federale quale controprogetto all'iniziativa popolare "Acqua viva". Per poter tenere conto dei vari interessi nell'attuazione di queste disposizioni, con decreto governativo del 17 maggio 2011, protocollo n. 467, è stato istituito un gruppo di lavoro sovradipartimentale. A intervalli regolari, i lavori vengono presentati a una commissione accompagnatoria esterna, composta da rappresentanti di centrali idroelettriche, dell'agricoltura, della Federazione dei pescatori, di organizzazioni ambientaliste e del turismo. Nel quadro delle disposizioni legislative vigenti si tiene conto come segue delle richieste formulate nell'incarico.
1. Si tiene conto degli interessi dell'agricoltura con la presenza di un rappresentante dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione e dell'Unione grigionese dei contadini nel gruppo di lavoro e nella commissione accompagnatoria. Gli interessi dei proprietari fondiari vengono salvaguardati nella determinazione dello spazio riservato alle acque, nella pianificazione delle utilizzazioni e nelle rivitalizzazioni nel caso della procedura di approvazione del progetto o della procedura per il rilascio della licenza edilizia. Inoltre, i comuni verranno sentiti in merito al rapporto intermedio relativo alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, che dovrà essere presentato alla Confederazione entro la fine del 2014. Nei progetti concreti di rivitalizzazione, con i proprietari fondiari interessati si cercheranno delle soluzioni su come gestire la perdita di superficie agricola.
2. Per quanto riguarda i grandi fiumi di valle, ad eccezione dei tratti per progetti di rivitalizzazione da definire nella pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, verrà delimitato soltanto lo spazio riservato alle acque minimo ammesso. Per le rivitalizzazioni si prevede di utilizzare spazio soltanto laddove esiste un reale potenziale di rivalorizzazione e si è proceduto a una ponderazione degli interessi. Per quanto possibile, si rinuncia a rivitalizzazioni per le quali sono necessarie superfici per l'avvicendamento delle colture, sfruttando al massimo il margine di apprezzamento.
3. Il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture incarica il Cantone dei Grigioni ad assicurare 6 300 ha. Alla fine del 2012, 7 163 ha erano assicurati mediante zone agricole. Se, come in altri Cantoni, venissero contate soltanto le superfici con una declività inferiore al 18 per cento, la superficie assicurata soddisfarebbe soltanto di stretta misura il valore di riferimento del piano settoriale. Di conseguenza, nei progetti di rivitalizzazione e per quanto riguarda tutte le altre esigenze di sfruttamento la perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va il più possibile contenuta, in considerazione della loro qualità.
4. La procedura per la determinazione degli spazi riservati alle acque nella pianificazione direttrice e nella pianificazione delle utilizzazioni, nonché per la dimostrazione della compatibilità con il territorio delle misure di rivitalizzazione va ancora fissata nel dettaglio. Nelle procedure pianificatorie consolidate sono garantiti il diritto di essere sentito e l'interesse degno di tutela giuridica dei proprietari e dei gestori. Nei progetti di rivitalizzazione, i proprietari fondiari vengono coinvolti nell'elaborazione del progetto.
Per creare maggiore margine di manovra per salvaguardare gli interessi dei proprietari fondiari e dell'agricoltura, nonché per sostituire le superfici per l'avvicendamento delle colture andate perse in prossimità dei corsi d'acqua, a livello legislativo ai Cantoni dovrebbero venire concesse maggiori competenze. Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico per la presentazione di un'iniziativa cantonale e a inoltrare alla Confederazione una tale iniziativa conformemente all'incarico Darms-Landolt.
22 febbraio 2013