Come noto, il Tribunale amministrativo non è entrato nel merito del ricorso del primo firmatario contro la votazione concernente "sinergia". Esso ha motivato la sua decisione di non entrata nel merito facendo osservare che l'art. 60 cpv. 2 lett. c LGA prevede un termine di ricorso di 10 giorni dalla rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi tuttavia dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati della votazione (considerando 2a p. 14). In risposta all'argomentazione del ricorrente secondo cui nelle spiegazioni sulle votazioni non sarebbero stati indicati i rimedi giuridici, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che nel caso di spiegazioni sulle votazioni non si tratta né di un decreto, né di una decisione, bensì di un atto materiale come gli altri, consueto in una procedura di votazione e possibile in varie forme. Atti materiali di questo tipo non verrebbero muniti di un'indicazione dei rimedi giuridici (considerando 3 p. 17).
Mentre quindi i decreti e le decisioni conformemente all'art. 22 cpv. 1 LGA devono imperativamente essere muniti dell'indicazione dei rimedi giuridici e anche in caso di elezioni e votazioni cantonali i risultati vanno imperativamente pubblicati dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale cantonale con l'indicazione relativa al diritto di ricorso (art. 44 cpv. 1 LDPC), con il diritto cantonale vigente, secondo i considerandi del Tribunale amministrativo ciò non vale per le spiegazioni sulle votazioni, anch'esse suscettibili di impugnazione. Contrariamente a quanto accade per decreti e decisioni, in questo caso si parte dal presupposto che gli aventi diritto di voto conoscano o debbano conoscere le disposizioni legali concernenti i rimedi giuridici utili, l'autorità giudiziaria superiore alla quale appellarsi e il termine di ricorso. Una prassi così diversa nell'indicazione dei rimedi giuridici è inadeguata.
Il senso e lo scopo di un'indicazione dei rimedi giuridici consistono nell'indicare al cittadino soggetto di diritto come opporsi a un atto ufficiale. Dato che il rispetto del termine di ricorso comporta conseguenze giuridiche come l'entrata o la non entrata nel merito, non si capisce il motivo per cui in caso di decreti e decisioni vadano indicati i rimedi giuridici, mentre ciò non è il caso per spiegazioni sulle votazioni impugnabili, quali cosiddetti atti materiali.
L'opinione secondo cui gli aventi diritto di voto dovrebbero conoscere i corrispondenti regolamenti giuridici concernenti il termine di ricorso, l'autorità giudiziaria superiore e il tipo del rimedio giuridico non tiene conto della realtà. Anche per molti politici una supposizione di questo tipo è semplicemente esagerata.
Dal punto di vista dei diritti popolari democratici e della trasparenza è indispensabile disciplinare in modo unitario l'obbligo di indicare i rimedi giuridici, quindi di prescriverlo assolutamente anche per le spiegazioni sulle votazioni cantonali.
Le firmatarie e i firmatari chiedono perciò al Governo di completare la legge sui diritti politici (LDPC) e/o la legge sulla giustizia amministrativa (LGA) nel senso che le spiegazioni sulle votazioni cantonali dovranno essere munite di un'indicazione dei rimedi giuridici dalla quale risultino il termine entro il quale le spiegazioni possono essere impugnate, con quale rimedio giuridico e a quale istanza.
Coira, 23 aprile 2013
Tscholl, Claus, Augustin, Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Brandenburger, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Campell, Casutt Renatus, Davaz, Hardegger, Jeker, Jenny, Kasper, Koch (Igis), Kollegger (Coira), Komminoth-Elmer, Krättli-Lori, Kunz (Coira), Marti, Meyer-Grass, Nick, Niggli-Mathis (Grüsch), Parolini, Pedrini (Roveredo), Stiffler (Davos Platz), Vetsch (Pragg-Jenaz), Gugelmann, Haltiner
Risposta del Governo
Con le spiegazioni, che devono essere approvate dalla sua Commissione di redazione, il Gran Consiglio informa l'elettorato in merito al contenuto preciso del progetto cantonale in votazione e propone di accettarlo o di respingerlo (art. 22 legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni [LDPC], CSC 150.100; art. 28 cpv. 4 lett. d regolamento organico del Gran Consiglio, CSC 170.14). Le spiegazioni sulle votazioni costituiscono un cosiddetto atto materiale, ossia un'azione amministrativa finalizzata a un risultato reale, non una decisione, ossia un'azione amministrativa finalizzata a un risultato giuridico (stabilire diritti e doveri tra Stato e destinatario). L'obbligo di indicare i rimedi giuridici conformemente all'art. 22 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA, CSC 370.100) vale esclusivamente per atti di diritto amministrativo, ossia decreti e decisioni, e non per atti materiali amministrativi, come appunto le spiegazioni sulle votazioni. Ciò è stato chiaramente stabilito dal Tribunale amministrativo nel "caso Sinergia".
L'ordinamento sui rimedi giuridici valido nel settore dei diritti politici nei Grigioni prevede tra l'altro che, per irregolarità nella preparazione e nello svolgimento di votazioni cantonali, possa essere inoltrato ricorso in prima istanza al Governo e in seconda istanza al Tribunale amministrativo (cosiddetto ricorso di votazione, cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b e art. 102 LDPC). Queste irregolarità possono interessare azioni (o anche omissioni) di vario tipo da parte di autorità o privati (lacune organizzative, vizi di procedura, influssi inammissibili da parte di autorità o di privati, conteggio errato, ecc.). Anche le spiegazioni sulle votazioni rientrano nelle attività di preparazione e di attuazione che possono essere contestate tramite ricorso di votazione. È evidente che tali atti materiali per natura non sono e non possono essere muniti di un'indicazione dei rimedi giuridici. Tuttavia, l'elettorato viene regolarmente ed esplicitamente informato riguardo alla possibilità di presentare ricorso di votazione e ai termini relativi e assoluti da rispettare, sia in occasione dell'annuncio di una votazione cantonale, sia in seguito alla stessa in occasione della pubblicazione dei risultati, sempre nel Foglio ufficiale cantonale. Dopo la decisione del Tribunale amministrativo inerente il "caso Sinergia" è ora inoltre chiaro che per motivi di diritto statale e di politica statale eventuali contestazioni in relazione alle spiegazioni sulle votazioni vanno presentate eccezionalmente direttamente al Tribunale amministrativo, in deroga alla via di ricorso ordinaria.
In queste condizioni, il Governo non ritiene tuttavia opportuno prevedere un obbligo dell'indicazione dei rimedi giuridici nella legge, a seguito del verificarsi di un singolo caso concreto. Questo vale a maggior ragione considerato che anche nel caso di contestazioni contro altri atti materiali, per i quali non è possibile un'indicazione dei rimedi giuridici, compiuti da Governo e Gran Consiglio nel quadro della preparazione e dello svolgimento di votazioni cantonali può porsi la questione di un'impugnazione diretta al Tribunale amministrativo motivata da ragioni di diritto statale o di politica statale. Ciò può ad esempio essere il caso quando deve essere contestato un influsso inammissibile di membri del Governo o del Gran Consiglio in una campagna di votazione. Se in tali casi eccezionali dei ricorsi vengono comunque presentati al Governo, questi vengono trasmessi al competente Tribunale amministrativo in modo che il cittadino soggetto di diritto non subisca svantaggi (art. 4 cpv. 3 LGA).
La protezione giuridica nel settore dei diritti politici è già oggi garantita. Come esposto, gli aventi diritto di voto vengono ripetutamente resi attenti alle possibilità di ricorso. Tuttavia, le condizioni particolari valide per questo settore (contestazioni di atti materiali) richiedono necessariamente una certa cautela anche da parte degli aventi diritto di voto e dei loro rappresentanti legali, segnatamente per quanto riguarda l'accertamento della questione del rispetto del termine di ricorso.
Sulla base di quanto esposto, il Governo non vede una necessità di agire e chiede perciò al Gran Consiglio di non accogliere l'incarico.
13 giugno 2013