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Sessione: 22.10.2013
Nei Grigioni i valori di stima degli immobili aumentano costantemente. L'aumento dei valori degli immobili provoca un aumento dei valori locativi propri che rientrano nel reddito delle persone fisiche quale reddito fittizio.

Il valore locativo proprio viene tassato da quando è stata introdotta un'imposta federale diretta e si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo cui l'uguaglianza giuridica è richiesta anche nel diritto fiscale tramite parità di trattamento fiscale di tutti i contribuenti. Nel primo commento relativo al decreto concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale, si sottolinea come "faccia parte del reddito imponibile anche il valore locativo di un immobile o di un appartamento ad uso personale, ossia l'importo che il proprietario o l'usufruttuario dovrebbe spendere per la locazione di un oggetto simile".

Conformemente alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette, i Cantoni sono tenuti a tassare anche il valore locativo proprio. Per quanto riguarda la determinazione dei valori locativi propri, ai Cantoni viene invece concesso un certo margine d'azione. Una riduzione percentuale del valore locativo proprio in caso di immobile utilizzato costantemente dal proprietario è giustificata dalla minore flessibilità del proprietario rispetto all'inquilino, nonché dalla promozione dell'accesso alla proprietà ancorata nella Costituzione federale. Per immobili utilizzati costantemente dal proprietario, il Cantone dei Grigioni concede una deduzione fiscale del 30% sul valore locativo proprio.

Secondo le indicazioni dell'Ufficio federale di statistica, tra il 1990 e il 2011 la percentuale delle abitazioni in proprietà nel Cantone dei Grigioni è rimasta praticamente invariata. Nello stesso periodo, i Grigioni hanno registrato un aumento della popolazione pari all'11% circa. Secondo le indicazioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte, dal 2002 al 2011 il valore locativo proprio lordo è aumentato da 939,6 milioni di franchi a 1'229,4 milioni di franchi, quindi di circa il 31%.

Questo enorme aumento va da un lato sicuramente ricondotto all'incremento dei contribuenti secondari. D'altro lato, negli ultimi dieci anni circa, è avvenuto uno sviluppo non equilibrato degli affitti e dei prezzi della proprietà abitativa. Per oggetti paragonabili, gli affitti sono aumentati in modo nettamente inferiore rispetto ai prezzi per la proprietà abitativa e quindi al valore locativo proprio. Questo sviluppo va considerato con un adeguamento del valore locativo proprio.

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di aumentare la deduzione per immobili abitati costantemente dal proprietario al massimo previsto dal diritto federale, ossia dal 30 al 40 per cento.

Coira, 22 ottobre 2013

Casanova-Maron, Barandun, Bezzola (Zernez), Burkhardt, Claus, Clavadetscher, Engler, Fontana, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Hartmann (Champfèr), Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny (Arosa), Kasper, Kunz (Coira), Marti, Michael (Castasegna), Michel (Davos Monstein), Niggli (Samedan), Pfäffli, Rosa, Steck-Rauch, Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Wieland, Zweifel-Disch, Candrian, Felix (Scuol), Jenny (Klosters), Patt, Schucan

Risposta del Governo

Secondo l'art. 22 cpv. 3 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni, il valore locativo proprio per l'immobile abitato stabilmente al proprio domicilio viene tassato al 70 per cento del valore locativo stimato. Con l'incarico si chiede in sostanza un'imposizione al 60 per cento.

Con l'imposizione del valore locativo proprio, da un lato viene raggiunta un'imposizione secondo la capacità economica e dall'altro viene raggiunta una parità di trattamento giuridico tra proprietari e inquilini. L'imposizione del valore locativo proprio è però anche di importanza fondamentale per il Cantone dei Grigioni, contraddistinto da molte abitazioni secondarie, siccome essa permette di generare il necessario sostrato fiscale dagli immobili di vacanza.

Nell'incarico viene fatto valere che negli ultimi anni i valori locativi propri sarebbero nettamente aumentati e che inoltre si sarebbero scostati molto dalle pigioni effettive. Nessuna delle due affermazioni corrisponde alla realtà. Negli ultimi anni l'aumento dei valori locativi propri lordi si è sviluppato parallelamente all'aumento del numero di immobili abitati in proprio. L'approccio applicato nel quadro della stima dei valori locativi propri impedisce grandi differenze tra il valore locativo proprio e la pigione, fatto confermato dalle spiegazioni seguenti dell'Ufficio delle stime in merito all'approccio.

La revisione delle stime in un comune inizia con i fondi edificati per i quali si è di fronte a una locazione o a un trapasso di proprietà a un terzo indipendente. Questi oggetti vengono visitati e il loro valore viene appurato. Con questi valori viene generato un elenco dei valori locativi, sulla base del quale vengono stabilite le pigioni di mercato medie. Queste fungono da base per la successiva stima degli oggetti sfruttati dal proprietario. Con l'approccio scelto, le pigioni effettive di un comune fungono da base per appurare i valori locativi propri. In questo modo viene garantito che l'entità dei valori locativi propri corrisponda alle pigioni di mercato di oggetti simili e che lo sviluppo del valore locativo proprio avvenga parallelamente a quello delle pigioni di mercato.

In ogni singolo caso, il Tribunale federale richiede un'imposizione del valore locativo proprio pari ad almeno il 60 per cento della pigione di mercato (StE 2006 A 21.11 n. 46). Al momento, nel Cantone dei Grigioni i valori locativi propri vengono stimati solo ogni dieci - quindici anni e un adeguamento forfetario dei valori locativi propri negli anni intermedi è possibile solo in modo limitato. Se le pigioni di mercato aumentano dopo la stima, la prescrizione di diritto costituzionale di un'imposizione minima del 60 per cento della pigione di mercato in ogni singolo caso non viene più raggiunta. La soluzione chiesta con l'incarico risulta quindi contraria al diritto federale.

L'incarico va respinto anche dal punto di vista della parità di trattamento giuridico di locatari e proprietari di abitazioni proprie. Il locatario non può dedurre i costi di locazione, siccome sono irrilevanti dal punto di vista del diritto fiscale. Il proprietario di un'abitazione propria deve dichiarare il valore locativo proprio, tuttavia può dedurre integralmente le relative spese di conseguimento del reddito (spese per la manutenzione dell'immobile e interessi passivi). Limitando l'imposizione del valore locativo proprio al 60 per cento senza limitare le spese di conseguimento del reddito non si potrebbe più parlare di una parità di trattamento giuridico.

Per i motivi giuridici indicati e poiché un'imposizione minore del valore locativo proprio significherebbe minori entrate per Cantone e comuni pari a circa 6,9 milioni di franchi ciascuno, il Governo chiede di respingere l'incarico.

22 gennaio 2014