Lo svolgimento di appalti pubblici in procedura per incarico diretto nel settore non contemplato dai trattati internazionali lascia agli enti appaltanti un ampio margine di manovra per quanto riguarda l'appalto. Nel Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni (stato 01.01.14) è stabilito che nella procedura per incarico diretto l'aggiudicazione non è impugnabile.
Nell'analogo manuale del Cantone di Zurigo (Handbuch für Vergabestellen 2014) viene per contro indicato che l'appalto in procedura per incarico diretto nel settore non contemplato dai trattati internazionali va deciso con un'indicazione dei rimedi giuridici che preveda un termine d'impugnazione di 10 giorni.
Si chiede perciò al Governo di rispondere alle seguenti domande:
1. In seno alla Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente o in seno al CIAP sono in corso sforzi volti a limitare il finora ampio margine discrezionale di cui godono le autorità aggiudicatrici nella procedura per incarico diretto, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di un'indicazione dei rimedi giuridici?
2. Il Governo si opporrà con vigore a eventuali sforzi volti a inasprire la generosa prassi odierna?
Coira, 11 febbraio 2015
Kappeler, Kasper, Alig, Burkhardt, Caviezel (Davos Clavadel), Engler, Foffa, Holzinger-Loretz, Hug, Nay, Niederer, Steiger, Toutsch, Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Waidacher, Weber, Wieland
Risposta del Governo
In Svizzera, la base del diritto in materia di appalti è costituita dall'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC (GPA). A livello federale esso viene attuato tramite la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) e la relativa ordinanza, mentre i Cantoni adempiono ai loro obblighi risultanti dai trattati internazionali tramite il concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e altri atti normativi esecutivi cantonali. Per quanto riguarda la protezione giuridica da accordare, la legge grigionese sugli appalti pubblici (Lap) prevede che gli appalti attribuiti per incarico diretto non siano impugnabili (art. 25 cpv. 3 Lap; CSC 803.300). La grande maggioranza degli altri Cantoni prevede una disciplina analoga.
La revisione della GPA entrata in vigore il 6 aprile 2014 rende inevitabili adeguamenti sia del diritto federale, sia di quello cantonale. A questo scopo, già nel 2012 la Confederazione e i Cantoni (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA) si sono accordati per adeguare, per quanto possibile e opportuno, i loro ordinamenti in materia di appalti pubblici nell'interesse dei destinatari della legge. Quale ulteriore contributo all'armonizzazione, i Cantoni hanno a suo tempo deciso di integrare per quanto possibile nel CIAP le direttive d'aggiudicazione (DAAP), che attualmente costituiscono delle mere raccomandazioni ai fini delle legislazioni esecutive cantonali, e con ciò di rinunciare in futuro a ulteriori disposizioni materiali cantonali.
Nel settembre 2014, la DCPA ha sottoposto la bozza di revisione del CIAP ai Governi cantonali per consultazione. Le modifiche materiali della bozza di concordato riguardano tra l'altro le trattative e la protezione giuridica. Con riferimento a questi due settori, la Confederazione e i Cantoni hanno elaborato una proposta di compromesso che prevede, al fine di un ulteriore contributo all'armonizzazione, che a determinate condizioni i Cantoni possano ammettere delle trattative, mentre in cambio anche la Confederazione prevedrebbe quale novità per il mercato interno una protezione giuridica in caso di valore della commessa a partire da 150 000 franchi.
Nel quadro della consultazione, il Governo ha accolto con sostanziale favore gli sforzi profusi da Confederazione e Cantoni mirati ad armonizzare sotto il profilo contenutistico i loro ordinamenti in materia di appalti pubblici, pur mantenendo una suddivisione federalistica delle competenze (cfr. DG del 16 dicembre 2014, prot. n. 1197). Per contro, ha respinto con decisione la proposta di compromesso menzionata. Secondo il Governo, la protezione giuridica deve continuare a conformarsi come finora al tipo di procedura scelto e non a un valore di commessa prestabilito. Inoltre, a partire dal livello della procedura a invito, deve essere sempre garantita per tutti i tipi di commessa secondo i valori soglia vigenti. Gli appalti che a seguito dello scarso valore della commessa possono essere aggiudicati in procedura per incarico diretto, non sarebbero dunque di principio impugnabili nemmeno in futuro. Per ragioni legate alla volontà di evitare discriminazioni, alla confidenzialità dei contenuti delle offerte e alla trasparenza, il Governo, così come la grande maggioranza dei Cantoni, si è pronunciato a favore del mantenimento del divieto di condurre trattative in caso di procedure di aggiudicazione formali. Infine, prima di varare il nuovo CIAP nel quadro della DCPA, i Cantoni vogliono attendere il dibattito nel Parlamento federale riguardo alla revisione del diritto federale in materia di appalti pubblici. Non vi è l'intenzione di limitare il margine di manovra dei Cantoni. Ad oggi, il Governo non vede perciò motivo di intraprendere ulteriori passi secondo quanto richiesto con l'interpellanza.
22 aprile 2015