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Sessione: 09.12.2015

Il crescente bisogno di conciliare famiglia e professione comporta un costante potenziamento delle strutture diurne. Poiché il bisogno viene già dimostrato dall'iscrizione dei bambini da parte dei genitori o dei titolari dell'autorità parentale e i comuni che ricevono almeno otto iscrizioni sono tenuti a mettere a disposizione una struttura diurna, per il futuro è atteso un forte aumento degli investimenti nel settore delle strutture di custodia collettiva diurna.

 

Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica)

Art. 27 Strutture diurne
1 In caso di necessità, gli enti scolastici offrono ulteriori strutture diurne.
2 Chi esercita l'autorità parentale è libero di scegliere se far frequentare le strutture diurne ai propri figli.

 

 Poiché l'attività professionale non costituisce una condizione per la messa a disposizione di un posto di assistenza, la sensata idea rischia di cambiare da "famiglia e professione" a "famiglia e più tempo libero senza i figli".

 

Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (Ordinanza sulle strutture diurne)
Art. 6
Obbligo di offerta

2 Il bisogno è dato se per ciascuna sede scolastica i titolari dell'autorità parentale di almeno otto allievi si impegnano a far capo a una determinata unità di assistenza durante l'anno scolastico seguente.

 
Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo:
di modificare la legge scolastica in modo che l'attività professionale costituisca un presupposto fondamentale per l'obbligo dell'ente scolastico di mettere a disposizione strutture diurne e che il volume di assistenza debba corrispondere al volume di lavoro.

 

Precisazione del diritto
- In caso di famiglie monoparentali: ad es. un volume di lavoro del 40 per cento dà diritto a due giorni di assistenza.
- In caso di famiglie a doppio reddito è determinante il volume di lavoro cumulato, meno il 100 per cento: ad es. il partner X è attivo professionalmente in misura dell'80 per cento e il partner Y in misura del 60 per cento. Ciò dà diritto a un volume di assistenza del 40 per cento e quindi a due giorni di assistenza.

 
Coira, 9 dicembre 2015

 

Nay, Widmer-Spreiter, Bleiker, Brandenburger, Casanova (Ilanz), Crameri, Danuser, Davaz, Epp, Felix (Scuol), Foffa, Grass, Heinz, Hug, Jenny, Joos, Koch (Tamins), Koch (Igis), Mathis, Müller, Niederer, Paterlini, Salis, Schutz, Stiffler (Davos Platz), Toutsch, Weber

Risposta del Governo

Con riguardo alle offerte riconosciute nel settore delle ulteriori strutture diurne, nell'anno scolastico 2013/14 sono state richieste complessivamente 233 107 unità di assistenza presso 44 enti scolastici, mentre nell'anno scolastico 2014/15 sono state richieste complessivamente 225 971 unità di assistenza presso 54 enti scolastici. Nonostante gli enti scolastici con offerte riconosciute siano aumentati, le unità di assistenza richieste nel Cantone dei Grigioni nel secondo anno di confronto dopo l'entrata in vigore della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) e dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne del 19 marzo 2013 (ordinanza sulle strutture diurne; CSC 421.030) sono diminuite. 

Conformemente all'ordinanza, le ulteriori strutture diurne possono consistere in offerte di assistenza mattutina, sul mezzogiorno e pomeridiana. Dei 54 enti scolastici con ulteriori strutture diurne riconosciute, 52 offrono un'assistenza sul mezzogiorno (130 417 unità nell'anno scolastico 2014/15). Presso la maggior parte degli enti scolastici, l'assistenza sul mezzogiorno rappresenta l'unica offerta e solo presso 23 enti scolastici, tendenzialmente piuttosto grandi, vi è anche necessità di assistenza pomeridiana. L'assistenza mattutina viene offerta solo da quattro enti scolastici.

Presso la maggior parte degli enti scolastici, di norma gli allievi fanno ricorso all'offerta di assistenza sul mezzogiorno non su base volontaria, bensì per ragioni geografiche, ad esempio perché molti comuni del Cantone non possono più gestire una scuola propria a seguito del calo delle nascite oppure perché diversi comuni sono composti da frazioni talora molto distanti tra loro. Perciò, perlopiù utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, gli allievi interessati frequentano una sede scolastica situata in posizione centrale in valle o nella regione e non possono quindi rientrare a casa a mezzogiorno per via del lungo tragitto casa–scuola o dei collegamenti poco favorevoli. Inoltre, molti titolari dell'autorità parentale non esercitano la loro professione nel luogo in cui abitano e perciò non possono essere a casa a mezzogiorno. In particolare le persone occupate a tempo parziale ma che lavorano o devono lavorare tutti i giorni, e che perciò hanno anche bisogno quotidianamente delle offerte di assistenza, secondo la regolamentazione proposta con l'incarico Nay non potrebbero tuttavia più farvi capo ogni giorno.

Inoltre, nel caso di allievi alloglotti, la frequenza di offerte di ulteriori strutture diurne contribuisce all'apprendimento della lingua e dunque all'integrazione sociale, indipendentemente dal volume di lavoro dei titolari dell'autorità parentale.

Conformemente all'art. 13 dell'ordinanza, il Cantone versa agli enti scolastici contributi per i costi delle offerte di assistenza pari a 2 franchi per unità di assistenza mattutina e pomeridiana e pari a 3 franchi per l'assistenza sul mezzogiorno. Conformemente all'art. 9 dell'ordinanza, gli enti scolastici devono partecipare ai costi almeno in misura pari al Cantone. L'ammontare dei costi a carico degli enti scolastici per le offerte di assistenza dipende dal contenuto dell'offerta ed è perciò soggetto a forti variazioni. Tuttavia, si può ritenere che per la maggior parte degli enti scolastici una parte sostanziale dei costi venga sostenuta dai titolari dell'autorità parentale.

Il Governo non può escludere che singoli titolari dell'autorità parentale non attivi professionalmente o attivi professionalmente solo in parte si ritaglino "più tempo libero senza i figli" facendo frequentare ai propri figli queste offerte di assistenza. In considerazione della citata situazione geografica in ampie parti del nostro Cantone e a seguito della ripartizione dei costi tra titolari dell'autorità parentale, enti scolastici e Cantone, si può tuttavia ritenere che si tratti soltanto di pochi casi isolati rilevabili presso singoli enti scolastici.

Non si deve nemmeno trascurare il considerevole onere amministrativo supplementare che l'attuazione della regolamentazione proposta con l'incarico provocherebbe per gli enti scolastici e per il Cantone. Sarebbe necessario rilevare regolarmente i volumi di lavoro attuali dei titolari dell'autorità parentale. Un controllo delle indicazioni potrebbe, semmai, essere garantito soltanto con un onere considerevole. In diverse professioni, in diversi settori e per diverse forme di impiego (a tempo parziale, supplenze, picchetto, ecc.) il volume di lavoro può variare diverse volte anche nel corso dello stesso anno.

Per i motivi esposti, il Governo respinge l'incarico.

24 febbraio 2016