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Sessione: 17.02.2016

La legge cantonale sulla trasparenza (LCTras) disciplina l'accesso a documenti ufficiali. Lo scopo consiste nella promozione della trasparenza sulle attività degli organi pubblici con l'obiettivo di facilitare la libera formazione dell'opinione, l'esercizio dei diritti democratici e il controllo dell'attività dello Stato, nonché per rafforzare la comprensione e la fiducia della popolazione nei confronti degli organi pubblici.

 

Nel quadro dell'amministrazione della giustizia, le autorità giudiziarie sono escluse dall'applicazione della LCTras. A tale proposito si rinvia alla legislazione speciale e alla garanzia istituzionale dell'amministrazione della giustizia. Gli art. 15 e 16 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) contengono disposizioni relative alla trasparenza. Secondo quanto previsto dall'art. 16 LOG, il tribunale rende le sue decisioni accessibili al pubblico in forma adeguata. Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sono tenuti a pubblicare sentenze importanti.

 

In base alla prassi maturata, le sentenze scritte emanate dai tribunali inferiori di norma non vengono pubblicate. A fronte di ciò, le sentenze scritte dei tribunali superiori non vengono pubblicate finché non passano in giudicato. Da ciò consegue che, nel caso delle sentenze di tribunali inferiori, i pregiudizi non vengono mai resi noti, mentre nel caso delle sentenze di tribunali superiori (tribunale cantonale e amministrativo), le quali vengono impugnate dinanzi al Tribunale federale, l'opinione pubblica può essere tenuta all'oscuro delle motivazioni per un lungo periodo. Inoltre, le sentenze risalenti al periodo precedente l'avvento di internet non sono pubbliche nemmeno se hanno contribuito a formare una prassi e continuano a rivestire un'importanza sostanziale.

 

Il Tribunale federale pubblica le sue sentenze in maniera immediata e illimitata. Quest'ultimo ha più volte motivato l'importanza della trasparenza nel settore della giustizia sostenendo che anche nell'amministrazione della giustizia sia necessario garantire la trasparenza e il controllo democratico. Il Tribunale federale ha osservato che il diritto alla pronuncia pubblica delle sentenze sarebbe da considerarsi osservato se la sentenza viene esposta almeno in una cancelleria accessibile al pubblico, dove chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo abbia la possibilità di prendere visione del testo completo o possa far produrre una copia contro versamento di un'eventuale tassa. Parti della letteratura richiedono un obbligo di pubblicazione completo anche per sentenze di primo e di secondo grado, dato che l'interesse riguardo a sentenze cantonali è almeno pari a quello relativo a decisioni del Tribunale federale.

 

A seguito del carattere pregiudiziale per le pari opportunità delle parti coinvolte nel processo, anche nei Grigioni una pubblicazione rapida delle sentenze dei tribunali inferiori e superiori è di importanza fondamentale. Inoltre, esiste un interesse pubblico riguardo alla trasparenza di sentenze giudiziarie. Pertanto, le firmatarie e i firmatari chiedono se il Governo sia disposto a procedere a un adeguamento dell'art. 16 LOG in maniera tale da rendere pubbliche tutte le sentenze passate e future dei tribunali grigionesi inferiori e superiori – eventualmente contro versamento di una tassa – in maniera rapida e indipendentemente dal passaggio in giudicato. Naturalmente, i diritti legati alla protezione della personalità e dei dati devono essere salvaguardati.

 

Coira, 17 febbraio 2016

 

Cavegn, Kollegger, Albertin, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Bondolfi, Bucher-Brini, Caduff, Cahenzli-Philipp (Untervaz), Caluori, Casty, Casutt-Derungs, Caviezel (Coira), Deplazes, Dosch, Engler, Florin-Caluori, Gartmann-Albin, Giacomelli, Gunzinger, Heiz, Holzinger-Loretz, Jaag, Jeker, Jenny, Joos, Kunfermann, Kunz (Coira), Kuoni, Locher Benguerel, Monigatti, Nay, Niederer, Noi-Togni, Paterlini, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Sax, Schneider, Steiger, Tenchio, Thomann-Frank, Thöny, Troncana-Sauer, von Ballmoos, Waidacher, Widmer-Spreiter, Wieland, Zanetti, Buchli, Föhn, Tuor

Risposta del Governo

La pronuncia pubblica delle sentenze mira a evitare una giustizia segreta, a promuovere la trasparenza dell'attività giudiziaria all'interno dello stato di diritto democratico e a creare fiducia nell'amministrazione della giustizia. In linea di principio, il diritto alla pubblicità dell'udienza e della sentenza vige indipendentemente dal fatto che si tratti di una procedura penale, civile o amministrativa. In tale contesto è necessario distinguere tra sentenze pubbliche, ossia accessibili, e sentenze pubblicate. Non ogni sentenza pubblica viene anche pubblicata.

Secondo l'art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 110), l'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche, tuttavia la legge può prevedere eccezioni (cfr. al riguardo l'art. 54 del Codice di procedura civile [CPC; RS 272] e l'art. 69 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]). Se e in quale momento le sentenze sono pubbliche e terzi non direttamente coinvolti e media hanno diritto alla pubblicazione di sentenze giudiziarie in relazione all'attività di cronaca giudiziaria, è stabilito in maniera definitiva dal diritto federale (art. 30 cpv. 3 Cost.) e in fondamenti convenzionali (art. 6 n. 1 CEDU [RS 0.101] e art. 14 n. 1 Patto ONU II [RS 0.103.2]). Le decisioni in merito a domande di consultazione devono essere adottate dalle autorità giudiziarie competenti. Non vi è margine per una disciplina cantonale che si discosti dal diritto federale.

I tribunali di prima istanza nonché il Tribunale cantonale interpretano la pubblicità delle procedure come dovere democratico e dello stato di diritto, rendendo pubblici gli orari delle udienze. In particolare nel diritto penale, le sentenze vengono pronunciate oralmente. Assistendovi personalmente, i cittadini hanno pertanto la possibilità di controllare in maniera diretta l'attività dello Stato. Presso il Tribunale amministrativo, tutti gli interessati possono prendere visione delle sentenze non inserite nelle prassi del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (PTA).

A fronte di ciò, il diritto federale non prevede prescrizioni riguardo alla forma della pubblicazione, ragione per cui il diritto cantonale può disciplinare la pubblicazione di sentenze in maniera più precisa; il Cantone dei Grigioni vi ha provveduto nell'art. 16 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000). Secondo quanto previsto da tale norma, istanze inferiori e superiori rendono accessibili le loro decisioni al pubblico in forma adeguata. Sia il Tribunale cantonale, sia il Tribunale amministrativo pubblicano le loro decisioni importanti in forma cartacea (prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni [PTC] e [PTA]). In aggiunta, entrambi i Tribunali pubblicano tutte le loro decisioni di merito su internet in forma anonimizzata. Con tale prassi di pubblicazione seguita da entrambi i tribunali cantonali superiori, nel confronto intercantonale il Cantone dei Grigioni occupa un buon posizionamento riguardo all'entità e alla scelta delle decisioni pubblicate.

Bisogna ritenere che l'utilità che potrebbe essere tratta dalla pubblicazione di tutte le decisioni precedenti nonché delle decisioni dei tribunali cantonali inferiori sia molto modesta. Le decisioni più importanti dei tribunali cantonali superiori continuano a essere pubblicate in entrambe le raccolte (PTC e PTA). Inoltre, in seguito all'introduzione dei nuovi codici di diritto processuale nonché ad altre modifiche legislative (diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori, diritto in materia di divorzio, diritto penale ecc.), numerose decisioni sono obsolete. L'attuazione di tale richiesta comporterebbe costi supplementari non indifferenti che non potrebbero essere coperti con eventuali tasse da riscuotere.

In qualità di autorità di vigilanza sui tribunali di prima istanza, il Tribunale cantonale conferma che non esiste una giurisprudenza divergente né sotto il profilo procedurale, né sotto il profilo materiale le cui peculiarità dovrebbero essere note a una persona interessata. Dato che fin da sempre la prassi fondamentale è stata creata dal Tribunale federale, la prassi dei tribunali di prima istanza sarebbe trascurabile.

Da quanto esposto risulta che il Governo non ritiene opportuno un adeguamento dell'art. 16 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) mirato a rendere pubbliche tutte le sentenze passate e future dei tribunali grigionesi inferiori e superiori in maniera rapida e indipendentemente dal passaggio in giudicato.

4 maggio 2016