Il Codice civile svizzero (CC; RS 210) obbliga i Cantoni a introdurre il registro fondiario federale (RF fed.). Conformemente all'art. 147 e segg. della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100), i comuni devono incaricare l'ufficio del registro fondiario dell'esecuzione dei lavori. Né dal diritto federale, né da quello cantonale risultano direttive relative alle tempistiche. Dei 112 comuni, 51 hanno introdotto integralmente il RF fed. e 38 lo hanno fatto parzialmente. Nei 23 comuni rimanenti sussistono tuttora istituzioni del registro fondiario esclusivamente cantonali. Attualmente sono in corso 14 opere di impianto del registro fondiario. Nel Cantone esistono circa 231 000 immobili. Il RF fed. deve ancora essere introdotto per circa 80 000 immobili. Per circa 32 000 immobili si deve inoltre ancora procedere alla registrazione dei dati nei sistemi informatici del registro fondiario. A questa registrazione dei dati per l'introduzione della comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario è stata data priorità rispetto all'introduzione del RF fed., benché anche quest'ultima debba essere portata avanti.
a. Il RF fed. è stato completamente introdotto nei Comuni di: Andeer, Andiast, Bever, Bonaduz, Celerina/Schlarigna, Coira, Conters i.P., Domat/Ems, Donat, Falera, Felsberg, Fläsch, Flerden, Flims, Fürstenau, Haldenstein, Hinterrhein, Küblis, La Punt-Chamues-ch, Laax, Lumnezia, Madulain, Maienfeld, Maladers, Malans, Masein, Medel (Lucmagn), Mesocco, Nufenen, Pontresina, Rhäzüns, Rongellen, Rothenbrunnen, Sagogn, Samedan, S-chanf, Schluein, Sils i.D., Sils i.E./Segl, Silvaplana, St. Moritz, Sufers, Tamins, Thusis, Trin, Tschiertschen-Praden, Untervaz, Urmein, Waltensburg/Vuorz, Zernez, Zizers.
Dispongono parzialmente del RF fed. i Comuni di: Albula/Alvra, Arosa, Bregaglia, Breil/Brigels, Brusio, Buseno, Calanca, Cazis, Churwalden, Davos, Disentis/Mustér, Domleschg, Ferrera, Fideris, Filisur, Ilanz/Glion, Jenaz, Jenins, Klosters-Serneus, Landquart, Obersaxen Mundaun, Poschiavo, Rossa, Roveredo, Safiental, Scharans, Scuol, Splügen, Sumvitg, Surses, Trimmis, Trun, Tujetsch, Vals, Valsot, Vaz/Obervaz, Zillis-Reischen, Zuoz.
Sono dotati di istituzioni del registro fondiario esclusivamente cantonali (registro dei beni immobili e delle servitù oppure protocolli delle compravendite e delle ipoteche) i Comuni di: Avers, Bergün/Bravuogn, Cama, Castaneda, Casti-Wergenstein, Furna, Grono, Grüsch, Lantsch/ Lenz, Lohn, Lostallo, Luzein, Mathon, Mutten, Samnaun, San Vittore, Santa Maria i.C., Schiers, Schmitten, Seewis i.P., Soazza, Tschappina, Val Müstair.
b. Presso la maggior parte dei circondari del registro fondiario (CFR) il lavoro in sospeso è da ricondurre alla carenza di risorse di personale, a un elevato carico di lavoro legato alle pratiche quotidiane oppure a un'organizzazione sfavorevole, in parte a una pianificazione ed evasione dei lavori poco efficiente. Alcuni anni fa l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio (IRFRC) ha iniziato a stabilire direttive individuali adattate alle condizioni specifiche per l'evasione di questi lavori (che risultano in aggiunta alle pratiche quotidiane ordinarie nonché dopo la conclusione della registrazione dei dati del registro fondiario nei corrispondenti sistemi informatici). Con il coinvolgimento di rappresentanti dei CRF vengono concordate soluzioni o misure concrete (che possono giungere fino alla riorganizzazione del CRF). Trascorreranno però comunque ancora diversi anni prima che il RF fed. sarà stato introdotto su tutto il territorio cantonale. In linea di principio i casi possono continuare a essere sbrigati senza problemi anche sulla base delle istituzioni del registro fondiario cantonali. In singoli casi può però accadere che sussistano incertezze giuridiche e che debbano essere rettificate iscrizioni di diritti. Di norma è sufficiente un'indicazione relativa alla rettifica ancora in sospeso dei diritti reali, soprattutto delle servitù, nonché delle annotazioni e delle menzioni nel quadro della successiva introduzione del registro fondiario.
c. I costi dell'introduzione del registro fondiario sono a carico dei proprietari fondiari interessati e del comune, in ragione della metà ciascuno (art. 147d LICC). Per ogni fondo deve essere calcolata una spesa compresa tra 100 e 200 franchi circa.
d. Conformemente all'art. 147a LICC, il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità può stabilire l'inizio e il comprensorio della procedura d'introduzione e può disporre in quale ordine ed entro quali termini i comuni devono allestire il RF fed. Per riguardo nei confronti dell'autonomia comunale e a seguito della mancanza di un'assoluta urgenza, il DEPS rinuncia a misure del genere. Negli anni '90 il Gran Consiglio ha autorizzato cinque posti per cosiddetti "funzionari di rettifica" da insediare presso l'IRFRC, da impiegare esclusivamente e a copertura dei costi per l'introduzione del RF fed. A seguito della mancanza di personale specializzato, è stato però possibile occupare questi posti solo singolarmente e temporaneamente. Attualmente l'IRFRC non dispone più di tali posti.
Esso sostiene gli uffici del registro fondiario nell'introduzione del RF fed. tra l'altro nei compiti di pianificazione e in questioni tecniche. Secondo il Governo non è ipotizzabile porre incentivi finanziari.
e. Il registro fondiario elettronico (sistemi Capitastra o Terris) è utilizzato con profitto presso tutti i CRF. I dati del registro fondiario sono rilevati in misura dell'85 per cento. L'IRFRC si attende la conclusione di questi lavori nel corso del 2018.
2 marzo 2017