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Sessione: 13.02.2018

In linea di principio va accolto con favore che conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale i crediti suppletivi, se possibile, debbano essere compensati con spese minori. Negli ultimi anni però si è consolidata la prassi secondo cui vengono ammesse anche compensazioni dal settore degli investimenti e viceversa.

L'articolo 20 della legge sulla gestione finanziaria non contiene alcun riferimento alla compensazione. Inoltre nel summenzionato articolo 11 della relativa ordinanza viene utilizzato solamente il termine "spese minori", senza che siano fornite ulteriori precisazioni.

In linea di principio occorre rilevare che una compensazione dal settore degli investimenti nel conto economico o viceversa è da ritenersi problematica e non conforme al sistema riguardo ai preventivi globali e agli strumenti di pianificazione del Gran Consiglio. Ciò comporta una minore leggibilità nonché una trasparenza insufficiente in sede di controllo. Inoltre le compensazioni dal settore degli investimenti spesso non rappresentano vere e proprie spese minori, dato che queste spesso si presentano comunque nell'anno successivo.

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di presentare al Gran Consiglio un adeguamento dell'articolo 20 della legge sulla gestione finanziaria che disciplini in maniera chiara la compensazione di uscite in caso di crediti suppletivi e che escluda il coinvolgimento del settore degli investimenti.

Coira, 13 febbraio 2018

Pfenninger, Marti, Atanes, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Cahenzli-Philipp, Casanova-Maron (Domat/Ems), Cavegn, Caviezel (Coira), Clavadetscher, Della Vedova, Deplazes, Dermont, Felix (Scuol), Gunzinger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Joos, Kuoni, Locher Benguerel, Monigatti, Nay, Niederer, Paterlini, Perl, Peyer, Pfäffli, Pult, Stiffler (Coira), Tenchio, Thomann-Frank, Thöny, Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Wieland

Risposta del Governo

Negli ultimi 10 anni la Commissione della gestione del Gran Consiglio (GdG) in media ha approvato 16 crediti suppletivi per un volume medio di 22,5 milioni di franchi (al netto dei due crediti suppletivi risalenti al 2011 finalizzati alla costituzione di riserve per la riforma della perequazione finanziaria e per la riforma territoriale nonché per la galleria dell'Albula della FR). Di questi, in media 7,5 crediti suppletivi con un volume complessivo di 5,8 milioni di franchi all'anno sono stati compensati con minori uscite. Per quasi la metà dei crediti suppletivi apparentemente si riesce a effettuare una compensazione, con riferimento ai volumi però solo un quarto abbondante dei crediti suppletivi viene compensato nel caso singolo.

Effettivamente in singoli casi la GdG, su richiesta del Governo, ha approvato anche crediti suppletivi nel conto economico (CE) che sono stati compensati con minori uscite nel conto degli investimenti (CI). Sporadicamente si è verificata anche la situazione opposta con un credito suppletivo nel CI e una compensazione nel CE. Nella media degli ultimi 10 anni si sono verificati rispettivamente 1,1 e 1,3 casi di questo tipo. Il numero maggiore di questi casi con una compensazione incrociata si è verificato negli anni 2014 e 2015 con 4 casi ciascuno. Il volume dei crediti suppletivi compensati in questo modo dal 2008 in media ammonta a soli 1,6 milioni di franchi. Se paragonati ad esempio al volume di crediti non utilizzati nei preventivi approvati dal Gran Consiglio dal 2008 (senza crediti suppletivi) pari a 88 milioni di franchi nella media annua, i crediti suppletivi con compensazioni incrociate sono di importanza marginale.

Tuttavia i crediti suppletivi con compensazioni incrociate di norma riducono la trasparenza per quanto concerne gli effetti sul CE e sul CI o sul rispetto dei valori indicativi di politica finanziaria n. 1 riguardo all'eccedenza di spesa preventivata del conto economico e n. 2 concernente gli investimenti netti preventivati. È vero inoltre che compensazioni dal settore degli investimenti spesso non comportano risparmi reali e a lungo termine. Il Governo riconosce una necessità di agire ed è disposto a rinunciare in futuro a proposte di credito suppletivo con compensazioni incrociate. Per quanto siano possibili e necessarie, le compensazioni devono essere effettuate nel medesimo settore contabile dei corrispondenti crediti suppletivi. In occasione della prossima revisione dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC; CSC 710.110) è previsto che l'art. 11 cpv. 2 venga integrato in maniera corrispondente.

Inoltre il Governo ritiene molto importante che i crediti suppletivi ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 OGFC vengano richiesti solo se è dimostrata una particolare necessità e urgenza. Il numero dei crediti suppletivi rimane quindi molto limitato. Nonostante i crediti suppletivi, dai conti annuali risultano sempre esiti migliori rispetto ai preventivi.

Occorre tuttavia rinunciare a una revisione della legge sulla gestione finanziaria. Tale revisione andrebbe a colpire anche i comuni. La disciplina vigente si rifà al modello di legge sulla gestione finanziaria MCA2. Deve essere possibile valutare la questione della compensazione caso per caso. Non in ogni caso singolo ciò è possibile e necessario nella stessa misura. Occorre anche evitare che nella legge vengano disciplinati dettagli inerenti l'esecuzione. Una disciplina relativa alle compensazioni con un'esclusione esplicita di compensazioni incrociate rappresenterebbe un corpo estraneo nella legge sulla gestione finanziaria. Per tale ragione il Governo ha intenzione di procedere all'adeguamento dell'ordinanza cantonale sulla gestione finanziaria anziché della legge sulla gestione finanziaria.

A seguito di quanto esposto il Governo chiede di respingere l'incarico in oggetto.

13 aprile 2018