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Sessione: 13.02.2018

L'art. 19 Cost. garantisce il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. In base all'art. 19 Cost. ogni bambino e ogni adolescente gode di un diritto legale a un'istruzione scolastica gratuita fino al grado secondario I compreso, il che contemporaneamente rappresenta un diritto a una prestazione statale positiva nel settore della formazione. Tale diritto comprende tutti i mezzi necessari e utili in maniera diretta allo scopo dell'insegnamento, in particolare anche i mezzi di didattici e i materiali scolastici corrispondenti. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale è possibile riscuotere contributi dai genitori per le spese di vitto nonché di trasporto e alloggio per campi scuola ed escursioni se "tali attività fanno parte dell'istruzione scolastica di base necessaria", che però in base alla norma citata in tal caso deve essere gratuita. Se si parte dal presupposto che tutti i mezzi necessari e utili in maniera immediata allo scopo dell'insegnamento debbano essere messi a disposizione a titolo gratuito, vi rientrano anche spese per escursioni e campi scuola, se sono obbligatori.

Nel frattempo nella sua sentenza del 7 dicembre 2017 (2C_206/2016) il Tribunale federale ha deciso che a tale scopo ai genitori "possono essere fatturate solo le spese che questi risparmiano a causa dell'assenza dei loro figli. Queste si limitano al vitto per i bambini […]. L'importo massimo ammesso dovrebbe variare tra 10 e 16 franchi al giorno, a seconda dell'età del bambino […].» (consid. 3.1.3.). In base a tali spiegazioni, nella citata sentenza il Tribunale federale ha abrogato una norma legislativa del Cantone di Turgovia, secondo cui per "spostamenti obbligatori di classi, escursioni e campi scuola nonché per altre manifestazioni obbligatorie […] possono essere riscossi contributi."

Conformemente all'art. 15 lett. d della legge scolastica grigionese in particolare per "gite scolastiche, escursioni, campi scuola" possono essere riscossi "contributi adeguati" "dagli allievi o dai titolari dell'autorità parentale".

Con detta sentenza, fin da subito le scuole possono pertanto riscuotere al massimo 16 franchi per bambino o adolescente per gite scolastiche obbligatorie, escursioni nonché campi scuola. In questo contesto non è più possibile contare sulla disponibilità dei genitori di versare contributi più elevati su base volontaria, dato che altrimenti verrebbe leso il diritto all'istruzione scolastica gratuita. Se il sostegno statale per manifestazioni di questo genere non viene garantito in altro modo, sussiste inoltre il pericolo concreto che manifestazioni di questo tipo importanti per lo sviluppo di competenze culturali e sociali, ma anche per la coesione in classe, in futuro vengano cancellate sempre più spesso.

In questo contesto le firmatarie e i firmatari danno incarico al Governo di presentare al Gran Consiglio al massimo entro due anni dall'approvazione del presente incarico un rapporto e una richiesta in cui sono descritte le misure (eventualmente anche legislative) con cui il Governo o il Gran Consiglio intendono fare in modo che in futuro le gite scolastiche obbligatorie, le escursioni nonché i campi scuola e le settimane di progetto possano essere portate avanti nella forma finora consueta, senza che debbano essere riscossi contributi dai genitori che vadano oltre i contributi oggetto della citata sentenza del Tribunale federale.

Coira, 13 febbraio 2018

Tenchio, Locher Benguerel, Pedrini, Albertin, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther (Disentis/Mustér), Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Bucher-Brini, Burkhardt, Caduff, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casanova (Ilanz), Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Caviezel (Davos Clavadel), Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Della Vedova, Deplazes, Dermont, Dosch, Fasani, Felix (Scuol), Florin-Caluori, Foffa, Holzinger-Loretz, Jaag, Jeker, Joos, Kollegger, Kunfermann, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Monigatti, Nay, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Salis, Sax, Schneider, Steiger, Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Widmer-Spreiter, Zanetti, Berther (Segnas), Gugelmann, Lombardi, Stäbler

Risposta del Governo

La sentenza del Tribunale federale concernente la partecipazione alle spese da parte dei titolari dell'autorità parentale per campi scuola, settimane di progetto ed escursioni del 7 dicembre 2017 (2C_206/2016) ha sollevato grandi discussioni in tutta la Svizzera e ha comportato incertezze riguardo alle prassi attuali seguite nei Cantoni. Secondo quanto indicato nella sentenza, per manifestazioni scolastiche obbligatorie ai genitori possono essere fatturate solamente le spese che essi risparmiano per via dell'assenza dei bambini. In base alla sentenza giudiziaria, queste ultime dovrebbero oscillare tra 10 e 16 franchi al giorno a seconda dell'età dei bambini. In questo contesto il Tribunale si basa ad esempio sulla prassi seguita dal Cantone di Zurigo.

L'art. 15 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) stabilisce che per gite scolastiche, escursioni nonché campi scuola dagli allievi o dai titolari dell'autorità parentale possono essere riscossi contributi adeguati. Non esistono disposizioni esecutive in merito. Pertanto gli enti scolastici stabiliscono in autonomia quale importo adeguato per queste attività scolastiche possa essere riscosso dai genitori, nella misura in cui ciò non si ponga in contrasto con disposizioni giuridiche. Attualmente non è possibile valutare in via definitiva le conseguenze della sentenza del Tribunale federale. Al fine di ottenere maggiore chiarezza a tale proposito e nell'intento di definire un modo di procedere coordinato a livello intercantonale, il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha ricevuto incarico dal consiglio direttivo di analizzare le conseguenze della sentenza del Tribunale federale e di inserirle nell'ordine del giorno dell'assemblea plenaria della CDPE del 21 giugno 2018.

Gli enti scolastici possono continuare a dichiarare obbligatorie le manifestazioni indicate. Secondo l'art. 72 della legge scolastica i comuni ricevono contributi per l'istruzione scolastica obbligatoria (forfetaria per la scuola regolare). Quest'ultima comprende anche le attività indicate. Conformemente all'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 7 luglio 2015 (ordinanza sulla promozione dello sport; CSC 470.010) il Cantone sostiene campi di sport scolastico facoltativo con contributi supplementari. Inoltre le scuole beneficiano di sussidi versati dalla Promozione della cultura dei Grigioni per visite culturali e progetti culturali. Se nel recente passato gli enti scolastici dovessero aver chiesto contributi eccessivi ai genitori per campi scuola, settimane di progetto ed escursioni, essi sono tenuti a tenerne conto in futuro in sede di allestimento del preventivo per l'esercizio e l'organizzazione della scuola.

Le basi legislative esistenti nonché i contributi cantonali menzionati mettono in evidenza l'elevato grado di importanza di campi scuola, escursioni, settimane di progetto e gite scolastiche per la scuola grigionese. Il Governo ritiene che tali attività soddisfino un'esigenza pedagogica di base. Il valore attribuito al rafforzamento dello sviluppo sotto il profilo sociale durante la scuola dell'obbligo è elevato. Le settimane di progetto o campi scolastici risultano particolarmente idonei a fare in modo che gli allievi percepiscano e comprendano gli esseri umani nelle loro affinità. Il Governo ritiene che anche altre competenze sociali, ad esempio applicazioni della capacità di cooperazione, della capacità di gestire conflitti o della gestione della diversità possano essere sviluppate ulteriormente in modo eccellente nel quadro di un campo scuola.

Nel quadro di una prossima revisione della legge scolastica pertanto verrà verificato se, al fine di rafforzare le competenze sociali, prescrizioni minime relative allo svolgimento di singole settimane di progetto e di campi scuola nel grado elementare e nel grado secondario I vadano previste.

In base a quanto esposto il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.

13 aprile 2018