Il sistema previsto dal diritto grigionese in materia di imposta sul trapasso di proprietà all'interno della legge sulle imposte comunali e di culto si basa sull'interpretazione in funzione della realtà economica completa (vedi messaggio pag. 216). Un mero trapasso di proprietà di diritto civile che non modifica il potere economico di disporre del fondo pertanto non rappresenta una fattispecie che configura un trapasso di proprietà. A titolo di esempio il messaggio rimanda al trasferimento di un fondo dall'azionista unico alla sua società.
Con sentenza del 10 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni nella decisione A 16 21 ha sorprendentemente sentenziato la violazione dell'interpretazione in funzione della realtà economica completa e il passaggio all'interpretazione di diritto civile, non appena nel negozio giuridico in questione sono coinvolte persone giuridiche da ambo le parti (consid. 3d). Nella decisione menzionata una società indirettamente controllata di proprietà della società controllata nella misura del 100% e la quale a sua volta era di proprietà nella misura del 100% della società capogruppo ha alienato il suo immobile alberghiero alla società capogruppo. Nonostante sotto il profilo economico non si sia verificato un passaggio di proprietà, il comune ha assoggettato questa operazione all'imposta sul trapasso di proprietà e il Tribunale amministrativo ha tutelato questa decisione.
A titolo di motivazione il tribunale ha spiegato che questa prassi sarebbe riconducibile alla sua vecchia giurisprudenza ripresa dal Gran Consiglio. "Se il legislatore ha voluto riprendere la prassi vigente già prima dell'emanazione della legge sulle imposte comunali e di culto, ciò va tenuto in considerazione anche in applicazione di detta legge, ragione per cui, in sede di valutazione di un negozio giuridico a cui partecipano persone giuridiche da ambo le parti, anche in futuro verranno tenute in considerazione solamente le due parti coinvolte direttamente, non però soci o eventuali gruppi aziendali, società holding o società del gruppo". Di conseguenza, secondo il Tribunale spetterebbe al legislatore correggere questa prassi.
Le firmatarie e i firmatari accettano questo invito del Tribunale e pertanto invitano il Governo a modificare il diritto in materia di imposta sul trapasso di proprietà in modo tale che passaggi di proprietà economici nel senso descritto in precedenza all'interno di gruppi e holding siano esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà e in tal modo venga attuata l'interpretazione in funzione della realtà economica completa.
Coira, 17 aprile 2018
Kunz (Coira), Hug, Crameri, Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Burkhardt, Caduff, Caluori, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casty, Casutt-Derungs, Claus, Davaz, Dudli, Engler, Felix (Scuol), Giacomelli, Hardegger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jenny, Joos, Kasper, Koch (Igis), Kunz (Fläsch), Marti, Nay, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Paterlini, Pedrini, Pfäffli, Salis, Sax, Schutz, Steck-Rauch, Stiffler (Coira), Tenchio, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Weber, Weidmann, Gugelmann, Natter, Pfister, Wellig