Nel corso del dibattito relativo alla revisione parziale della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'attenzione si è spostata sulle attività di investigazione private. Conformemente all'art. 43a cpv. 6 della LPGA sottoposta a revisione, gli assicuratori potrebbero infatti incaricare specialisti esterni di svolgere compiti di osservazione. I requisiti posti a tali specialisti non verrebbero disciplinati dalla legge, bensì dal Consiglio federale.
Al di fuori del contesto assicurativo, il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni aveva deciso, su proposta del Governo, di disciplinare osservazioni e attività di investigazione svolte da privati mediante l'adesione al Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati. Diversi Cantoni di grandi e medie dimensioni non hanno tuttavia aderito al previsto Concordato, di modo che, in occasione dell'assemblea primaverile del 6 aprile 2017, la CDDGP è giunta alla conclusione di non porre in vigore il concordato cui si mirava.
In considerazione dell'attuale dibattito relativo alla LPGA, ma anche in considerazione del fallimento del concordato, sorgono le seguenti domande:
1. Quali requisiti minimi posti a specialisti dell'osservazione privati ritiene il Governo essere indispensabili nel contesto della LPGA?
2. Come intende il Governo disciplinare osservazioni e attività di investigazione private nei Grigioni al di fuori del campo d'applicazione della LPGA?
3. Il Governo è a conoscenza dell'entità attuale dell'attività degli investigatori privati nei Grigioni?
Coira, 13 giugno 2018
Perl, Crameri, Pfäffli, Atanes, Baselgia-Brunner, Bondolfi, Bucher-Brini, Burkhardt, Cahenzli-Philipp, Cavegn, Caviezel (Coira), Della Vedova, Deplazes, Dermont, Felix (Scuol), Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Locher Benguerel, Monigatti, Niederer, Pfenninger, Pult, Schutz, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, von Ballmoos, Zanetti, Pfister