Il Cantone ha il diritto di disciplinare la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, per quanto non siano regolate dalla legislazione federale. Inoltre i Cantoni possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura (art. 335 CP). Il diritto grigionese contiene numerose fattispecie penali che necessitano di una verifica: bisogna verificare se fattispecie penali come gli eccessi (art. 36f legge sulla polizia) o l'entrata nel Parco nazionale da parte di scuole e gruppi di giovani senza accompagnatori (art. 3 cpv. 1 ordinanza sul Parco nazionale svizzero) siano ancora attuali.
Numerosi reati vengono puniti nella procedura di multa disciplinare come ad esempio l'omissione di recare seco la licenza di condurre, il superamento del peso ammesso o della velocità massima consentita fino a una determinata soglia. Nella procedura di multa disciplinare non vengono riscosse spese (art. 7 LMD). Se i limiti stabiliti nell'ordinanza concernente le multe disciplinari vengono superati, è necessario avviare un procedimento penale ordinario. Nel procedimento penale ordinario i cittadini sono spesso esposti a spese procedurali esorbitanti: le spese procedurali possono ammontare a un valore varie volte superiore alla multa inflitta, e ciò accade spesso per reati di lieve entità, come l'omissione di marcare le ruote gemellate di un trattore che sporgono lateralmente di 20 cm in caso di ottime condizioni di visibilità. Oltre al principio della proporzionalità vale il principio secondo cui l'addebito delle spese procedurali non può rappresentare una sanzione penale: se però le spese procedurali superano di varie volte la multa inflitta, di fatto le spese procedurali diventano la multa e la multa (la vera e propria sanzione!) rappresenta un aspetto secondario! Ciò è in contraddizione con i principi generalmente riconosciuti. Inoltre pronunciare un'ammonizione avrebbe spesso un effetto maggiore sugli autori di reati rispetto a un procedimento penale che si protrae per mesi e che si conclude con una multa di scarsa entità, spese procedurali elevate e uno scarso effetto preventivo.
Pertanto, le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo di
1. sottoporre le fattispecie penali cantonali a una verifica circa la necessità e l'opportunità e, laddove possibile, presentare al Gran Consiglio rapporto e richiesta di abrogazione;
2. impegnarsi affinché il catalogo dei reati punibili tramite procedura di multa disciplinare venga ampliato;
3. impegnarsi a favore di un sistema di ammonizioni in caso di contravvenzioni di lieve entità, in sostituzione della pronuncia di sanzioni di diritto penale;
4. prevedere spese procedurali proporzionate in caso di reati di lieve entità le quali non superino o non superino in misura importante la sanzione inflitta.
Coira, 25 ottobre 2018
Crameri, Claus, Niggli-Mathis (Grüsch), Aebli, Alig, Berther, Berweger, Bettinaglio, Bigliel, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Caluori, Cantieni, Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Davos Clavadel), Censi, Danuser, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Ellemunter, Engler, Epp, Erhard, Fasani, Favre Accola, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Geisseler, Giacomelli, Gort, Grass, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hefti, Hitz-Rusch, Hohl, Holzinger-Loretz, Hug, Jenny, Jochum, Kasper, Kienz, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Lamprecht, Loepfe, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Mittner, Müller (Susch), Natter, Niggli (Samedan), Papa, Paterlini, Pfäffli, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Salis, Sax, Schmid, Schneider, Schwärzel, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Valär, von Ballmoos, Waidacher, Weber, Wellig, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Zanetti (Sent), Bürgi-Büchel, Nicolay