Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 13.02.2019

Durante un inverno ricco di neve come lo stiamo vivendo al momento, la selvaggina si reca sempre più spesso nelle vicinanze di paesi e di aziende agricole. I resti di foraggio risultanti dalla detenzione di animali da reddito (lasciati su letamai o depositi di scarti verdi e depositi di balle di foraggio insilato) rappresentano soprattutto per i nostri cervi del foraggio che sostituisce quello coperto dalla neve. Gli animali selvatici affamati non hanno timore di avvicinarsi alle stalle per placare la fame con il foraggio preparato per il prossimo foraggiamento degli animali da reddito. L'articolo 29a della legge cantonale sulla caccia prevede però un esplicito divieto di foraggiamento. Nell'art. 31 sono fissate le misure preventive, le quali vengono definite in maniera più precisa nell'ordinanza cantonale sulla caccia a partire dall'articolo 17. L'articolo 19 dell'ordinanza fissa l'aliquota di sussidio alle spese computabili al 20-60 per cento. Il sussidio varia a seconda del fatto che la rispettiva recinzione serva pre­ponderatamente o esclusivamente alla difesa dalla selvaggina.

Oggi nell'agricoltura grigionese vengono posate recinzioni alte per proteggere le piante contro i danni da brucatura. Ciò viene dedotto dalla legislazione sulla caccia, ma avviene anche per motivi legati alla lotta contro le epizoozie (tubercolosi presente nei Paesi esteri confinanti, soprattutto nel Vorarlberg). In caso di esecuzione corretta, i costi per l'acquisto del materiale per le recinzioni ammontano a diverse migliaia di franchi per azienda agricola. Le firmatarie e i firmatari ritengono che questi costi superino la misura di quanto sia esigibile.

Incarichiamo perciò il Governo di inserire nell'articolo 18 dell'ordinanza sulla caccia i costi per il materiale per le recinzioni di protezione previste per depositi per il foraggio e per resti di foraggio sull'area dell'azienda e di indennizzarli conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza. Queste misure dovranno essere poste in vigore con effetto retroattivo al 1.1.2017. È stato in quel periodo che queste misure sono state disposte nel territorio di confine con l'Austria per motivi di polizia epizootica, ma anche nell'interesse pubblico.

Coira, 13 febbraio 2019

Niggli-Mathis (Grüsch), Crameri, Lamprecht, Berther, Brandenburger, Della Cà, Derungs, Ellemunter, Fasani, Favre Accola, Giacomelli, Gugelmann, Hitz-Rusch, Kasper, Kunz (Fläsch), Loi, Michael (Donat), Müller (Susch), Niggli (Samedan), Salis, Sax, Tanner, Valär, Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Zanetti (Sent), Buchli (Tenna), Collenberg, Jegen, Ulber Daniel

Risposta del Governo

Il divieto di foraggiamento (attivo e passivo) della selvaggina nei Grigioni è stato inserito nella legislazione cantonale sulla caccia in occasione della sessione di ottobre 2016 e posto in vigore con effetto al 1° maggio 2017. Il divieto di foraggiamento della selvaggina rappresenta un divieto legale che riguarda tutti. Al pari dei comuni e dei privati, anche gli agricoltori hanno la responsabilità di fare in modo che tale divieto non venga infranto nelle loro aziende. Per quanto concerne i compiti e le spese aggiuntivi a ciò correlati per le aziende agricole, in occasione della sessione il Consigliere di Stato competente ha spiegato in sintesi che i depositi di balle di foraggio dovrebbero essere protetti con mezzi adeguati dai cervidi, in particolare dai cervi. Anche i resti di foraggio ("Usrumata") dovrebbero essere messi al riparo dagli ungulati. Gli agricoltori potrebbero determinare in autonomia le misure necessarie a tale scopo; la loro adozione però sarebbe una necessità e secondo il principio del perturbatore i costi sarebbero a carico degli agricoltori. La legislazione sulla caccia a livello federale e cantonale prevede risarcimenti solo per danni a colture e misure volte a proteggere queste ultime, non però per provvedimenti relativi a prodotti raccolti. Si intende continuare ad applicare questo principio.

Per il resto, il divieto di foraggiamento della selvaggina verrà attuato con ragionevolezza. Gli organi di vigilanza della caccia rilevano foraggiamenti illegali con un modulo di notifica e informano le persone interessate in merito ai passi successivi. L'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) invita per iscritto la persona colpevole a rimuovere il foraggiamento illegale. Solo dopo un nuovo controllo una volta decorso il relativo termine viene presa in considerazione una decisione soggetta a spese. Fino ad oggi è stato necessario inviare diffide scritte a sei aziende agricole. Non è ancora stato necessario procedere all'emanazione di decisioni. Piuttosto, dall'introduzione del divieto si è riscontrato con soddisfazione che gli agricoltori hanno già contribuito in misura importante a fare in modo che gli animali selvatici non possano raggiungere il foraggio destinato agli animali da reddito depositato nelle fattorie.

L'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) non controlla che le aziende agricole abbiano adottato misure preventive in relazione al divieto di foraggiamento, dato che ciò non soggiace al controllo agricolo. L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali è competente solo per l'esecuzione del divieto di foraggiamento della selvaggina previsto dal diritto sulle epizoozie. Quest'ultimo deve essere delimitato in maniera netta rispetto a quello previsto dalla legislazione sulla caccia. Per ragioni legate alle epizoozie, il 1° settembre 2016 il veterinario cantonale ha emanato un divieto di foraggiamento attivo e passivo della selvaggina limitato al confine settentrionale del Cantone (19 comuni) per un periodo di due anni. In data 1° settembre 2018 tale divieto è stato prolungato di tre anni. In ultima analisi serve per evitare che la tubercolosi (TB) si diffonda tra gli effettivi locali di animali da reddito. In questa zona tutti sono obbligati ad astenersi dal foraggiare la selvaggina e ad adottare provvedimenti affinché gli ungulati non possano accedere al foraggio destinato agli animali da reddito, a resti di foraggio o a rifiuti urbani come compost o sfalcio verde. Le spese per questi provvedimenti e queste misure preventive devono essere sostenute dai detentori di animali nel quadro dei loro obblighi di collaborazione e di diligenza secondo quanto previsto dalla legislazione sulle epizoozie e non possono essere indennizzate dal Cantone. In collaborazione con l'UCP, l'USDA provvede all'esecuzione di questo divieto di foraggiamento della selvaggina previsto dal diritto in materia di epizoozie per quanto concerne gli aspetti legati alle epizoozie. L'USDA verifica anche notifiche relative all'insufficienza o alla mancanza di misure preventive con contestuale presenza di cervi. Se vi è necessità di intervenire, in un primo momento i detentori di animali verrebbero invitati a voce ad adottare misure corrispondenti. Solo molto di rado e in casi gravi o in caso di mancata osservanza di quanto disposto a voce in passato si è reso necessario adottare misure amministrative aggiuntive soggette a spese. Nel 2017 e nel 2018 si è reso necessario emanare complessivamente quattro decisioni soggette a spese (due sequestri di 1° grado, due inviti ad adottare misure).

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

18 aprile 2019