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Sessione: 22.10.2019

Il potenziamento delle comunicazioni di telefonia mobile e l'introduzione di nuove tecnologie (attualmente 5G) avanza rapida­mente. Questo sviluppo rende possibili capacità di trasmissione di dati più elevate e nuove applicazioni (ad es. internet delle cose) nonché un migliore approvvigionamento nelle zone periferiche. L'UFAM afferma che i valori limite in vigore (ordinanza RNI) tengono conto in misura sufficiente del principio di precauzione.

Vi sono però anche numerose persone, specialisti e organizzazioni che si esprimono in maniera molto critica in merito alla tecnologia di telefonia mobile in generale e al 5G in particolare, temendo importanti effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. I Medici per la protezione dell'ambiente richiedono una moratoria per gli standard di telefonia mobile 5G finché saranno dispo­nibili i risultati di studi approfonditi degli effetti biologici, fondati su chiare basi di calcolo e prescrizioni di misurazione.

A livello nazionale, in un appello lanciato da scienziati, medici, organizzazioni ambientaliste (www.5gspaceappeal.org/) è stata formulata la richiesta secondo cui il potenziamento e l'impiego di reti di telefonia mobile 5G vanno immediatamente sospesi. I promotori dell'appello mettono in guardia la popolazione riguardo agli effetti nettamente più forti delle radiazioni ad alta fre­quenza sulle persone e su tutti gli esseri viventi. Secondo l'appello vi è il rischio di danni al DNA nonché di un aumento dell'in­cidenza di varie malattie, tra cui il cancro, le malattie cardiache, il diabete. Su questa base vorremmo sapere dal Governo:

1.     Il Governo è dell'avviso che allo stato attuale delle conoscenze si tenga sufficientemente conto del principio di precauzione?

2.     In che modo il Governo pensa di misurare i valori limite presso le antenne adattive? Su quale base possono oggi essere rilasciate autorizzazioni per ubicazioni di antenne 5G senza conoscere un metodo per la determinazione e il rispetto del valore limite?

3.     Quali possibilità e strumenti vede il Governo per creare zone senza carico di radiazioni (vere e proprie zone da libere dalle RNI) a protezione delle persone particolarmente sensibili?

4.     Come si può tenere conto del principio di precauzione nelle scuole dell'infanzia e nelle sedi scolastiche, in particolare per via della particolare sensibilità dei bambini e in relazione al crescente carico di radiazioni ad alta frequenza prodotte da reti Wi-Fi?

5.     Come valuta il Governo grigionese le competenze del gruppo di lavoro "Telefonia mobile & radiazione" riguardo alla salute, considerato che questo gruppo non è composto da esperti indipendenti, bensì da stakeholder?

6.     Perché questo compito non è stato assegnato al gruppo di esperti BERENIS?

Coira, 22 ottobre 2019

Fasani-Horath, Noi-Togni, Brandenburger, Degiacomi, Della Cà, Hitz-Rusch, Hug, Jenny, Natter, Paterlini, Sturzenegger

Risposta del Governo

Gli effetti delle radiazioni non ionizzanti (RNI) dipende dall'intensità e dalla frequenza di queste ultime. Le prescrizioni contenute nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) non distinguono tra le diverse tecnologie di telefonia mobile (2G, 3G, 4G e 5G). Il 5G sarà introdotto su bande di frequenza già utilizzate per la telefonia mobile e per la WLAN. L'ORNI prevede due valori limite diversi per l'intensità delle radiazioni: da un lato i valori limite d'immissione (VLI) che segnano il limite molesto o dannoso e d'altro lato i valori limite dell'impianto (VLImp) che sono 10 volte inferiori ai VLI. I VLImp servono alla limitazione preventiva delle emissioni e sono fissati a un livello così basso che attualmente non esistono studi scientifici che dimostrano un effetto a lungo termine al livello dei VLImp. Il monitoraggio della letteratura scientifica in materia è compito della commissione consultiva di esperti RNI (BERENIS). La definizione dei VLI e dei VLImp è competenza del Consiglio federale, che si avvale dei propri specialisti presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nonché di esperti esterni in diversi settori e discipline. I Cantoni hanno il compito di dare attuazione all'ORNI e di sorvegliare sul rispetto dei valori limite. In concreto è l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) a essere competente per il controllo di tutti gli impianti disciplinati nell'ORNI. Nel caso di impianti di telefonia mobile ciò comprende la verifica delle schede sui dati dell'ubicazione, in particolare la verifica del rispetto dei valori limite dell'ORNI, l'allestimento di rapporti tecnici a destinazione delle autorità competenti per il rilascio della licenza edilizia e la disposizione, lo svolgimento e la valutazione di controlli dei lavori e di misurazioni a campione per la verifica dei parametri operativi approvati come la potenza e l'angolo di irraggiamento.

In merito alla domanda 1: la competenza per la determinazione delle limitazioni preventive delle emissioni spetta al Consiglio federale. Di conseguenza il Governo non si ritiene competente per valutare questa domanda.

In merito alla domanda 2: l'UFAM sta elaborando i dettagli tecnici relativi alla valutazione delle antenne adattive. Finché quest'aiuto all'attuazione non sarà disponibile, i Cantoni possono trattare le antenne adattive secondo il cosiddetto scenario peggiore (Worst-Case). Come per gli impianti convenzionali, le radiazioni vengono valutate sulla base della prestazione massima teoricamente possibile, che sopravvaluta le radiazioni effettive.

In merito alla domanda 3: per quanto riguarda le possibilità e gli strumenti per la creazione di zone senza carico di radiazioni, il Governo rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza del Consigliere nazionale Frédéric Borloz (IP 19.3211). A questo proposito il Consiglio federale ritiene che un intervento statale sarebbe sproporzionato. In caso di comprovato bisogno di zone con un livello di radiazioni basso o assente, secondo il Consiglio federale la loro realizzazione dovrebbe essere demandata piuttosto al settore privato.

In merito alla domanda 4: si rimanda alla corrispondente risposta all'interpellanza Fasani-Horath concernente la WLAN e la prevenzione della salute per bambini/adolescenti.

In merito alla domanda 5: non spetta al Governo valutare le competenze di un organo tecnico federale. In merito a tale questione si è espresso il Consiglio federale; il Governo rimanda alle risposte alle interpellanze dei Consiglieri nazionali Hardegger (IP 19.3534) e Borloz (IP 18.4147).

In merito alla domanda 6: non spetta al Governo decidere a quale organo tecnico spetti quale compito. Anche a questo proposito il Governo rimanda alle risposte alle interpellanze menzionate (IP 19.3534 e IP 18.4147).

20 dicembre 2019