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Sessione: 04.12.2019

Il Cantone allestisce e gestisce inventari cantonali degli oggetti degni di protezione (oggetti da proteggere; art. 4 cpv. 1 LCNP). L'inserimento di un oggetto in un inventario cantonale si basa su criteri come rarità, diversità, esposizione a pericoli, valori estetici, ubicazione, dimensioni, funzione ecologica e importanza scientifica (art. 4 cpv. 2 LCNP). In occasione della sessione di giugno a Pontresina il Gran Consiglio ha accolto l'incarico Bigliel con 82 voti favorevoli, 30 contrari e 0 astensioni. Questo incarico chiedeva di coinvolgere in maniera precoce i proprietari fondiari interessati nonché le autorità comunali nel processo di inventariazione concernente gli oggetti degni di protezione (oggetti da proteggere). Inoltre è stato dato incarico al Governo di concedere ai proprietari fondiari interessati la possibilità di presentare opposizione.

L'inventariazione conforme al mandato legale viene portata avanti anche da quando l'incarico Bigliel è stato accolto. Nel frattempo oggetti singoli vengono inseriti nella lista di inventario in modo molto estensivo. L'esempio della città di Maienfeld dimostra che in conformità alla base pianificatoria risalente al 2002 sono 27 gli oggetti definiti finora come degni di protezione con efficacia giuridica. Da quando la lista di inventario è stata rielaborata dal Cantone, sono 120 gli oggetti singoli (!) che sono stati inseriti nell'inventario cantonale; 300 oggetti si trovano in zone di protezione sovrapposte. Singoli comuni hanno respinto integralmente la lista di inventario del Cantone a causa di questa prassi eccessiva.

L'inserimento in un inventario comporta delle conseguenze notevoli per i proprietari fondiari interessati. I proprietari di costruzioni e impianti protetti o la cui messa sotto protezione va verificata devono tollerare la visita e gli esami necessari dell'oggetto da parte del servizio specializzato o di professionisti da esso incaricati. Essi sono tenuti a preservare l'oggetto da danneggiamenti o perdite, nonché dalla distruzione e ad adottare i provvedimenti necessari per la sua manutenzione (art. 28 LCNP). Inoltre gli interventi su oggetti messi sotto protezione dal Cantone necessitano dell'autorizzazione del Cantone (art. 29 cpv. 1 LCNP).

In considerazione dell'accoglimento dell'incarico Bigliel e dei criteri indicati nell'art. 4 cpv. 2 LCNP per l'inserimento in un inventario cantonale, al Governo viene dato incarico

- di sottoporre i criteri vigenti per l'inserimento in un inventario cantonale a una verifica di massima; inoltre in relazione all'allestimento in corso o futuro di inventari occorrerà adeguare le linee guida per l'inserimento in modo tale che il numero degli inserimenti sia limitato a una misura effettivamente necessaria;

- di verificare se sia eventualmente opportuno procedere a un blocco o a una sospensione dell'inventariazione fino a quando l'incarico Bigliel non sarà stato attuato;

- di adottare le misure necessarie affinché l'inventariazione abbia effetto esclusivamente all'interno dell'Ufficio (art. 6 cpv. 1 LCNP) e i proprietari fondiari non si trovino ad affrontare limitazioni già in sede di inventariazione, fintanto che non si sia deciso in modo giuridicamente vincolante in merito all'inserimento di un oggetto nell'ordinamento base.

Coira, 4 dicembre 2019

Crameri, Dürler, Bigliel, Aebli, Alig, Berther, Berweger, Brunold, Caluori, Cantieni, Casutt-Derungs, Cavegn, Censi, Claus, Danuser, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Ellemunter, Engler, Epp, Fasani, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Gasser, Geisseler, Giacomelli, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hefti, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jochum, Kasper, Kienz, Koch, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Lamprecht, Loepfe, Mittner, Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Ruckstuhl, Rüegg, Sax, Schmid, Schneider, Schutz, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Ulber, von Ballmoos, Waidacher, Weidmann, Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Sent), Padrun-Valentin, Renkel, Tschudi

Risposta del Governo

L'art. 4 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000) disciplina gli inventari cantonali. I criteri indicati nel cpv. 2 non riguardano solamente l'inventario degli aspetti degli abitati, dei gruppi di edifici e degli edifici singoli degni di protezione del Servizio monumenti, bensì anche altri inventari come quelli nel settore della protezione della natura. Per tale ragione questi criteri sono di carattere universale e devono essere concretizzati per i singoli inventari specifici. La formulazione contenuta nella legge "... si basa su criteri come..." implica che l'elenco non è da ritenersi esaustivo. Il messaggio del Governo a destinazione del Gran Consiglio riguardo alla LCNP (quaderno n. 3/2010–2011, pag. 234) precisa quanto segue riguardo all'art. 4 cpv. 2 LCNP: "La scelta e l'inserimento di un oggetto in un inventario cantonale si basano esclusivamente su criteri scientifici come rarità, diversità, esposizione a pericoli, singolarità, ubicazione, dimensioni ecc. (cpv. 2)." Questi criteri scientifici vengono concretizzati nella lista d'inventario e trovano i loro equivalenti nei seguenti criteri di selezione: importanza per l'aspetto dell'abitato (elevato valore topografico), importanza storica (rilevanza storico-sociale, testimonianza, valore affettivo per quanto riguarda eventi storici o persone e rarità), importanza architettonica (valore tipologico, storico-architettonico o architettonico), importante sostanza edificata storica e dintorni caratteristici (dintorni preziosi rilevanti per l'effetto dell'oggetto). Questi criteri si sono rilevati validi e rappresentano già una limitazione a quanto necessario per valutare la qualità storico-culturale di aspetti degli abitati di pregio, gruppi di edifici ed edifici singoli sotto il profilo scientifico (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c LCNP). Di conseguenza il Governo non ritiene che sia necessario procedere a un riesame.

In linea di principio l'incarico Bigliel viene attuato. Tuttavia il Governo non ritiene opportuno procedere a un blocco, tanto più che nel frattempo si è fatto in modo di informare anticipatamente e personalmente tutti i proprietari fondiari interessati dalla lista d'inventario in merito all'audizione relativa alla lista d'inventario nel comune interessato. Dato che non è prevista dal diritto vigente, per concedere la possibilità di presentare opposizione secondo quanto richiesto nell'incarico Bigliel sono necessari accertamenti approfonditi. Insieme ad altri aspetti giuridici, queste questioni giuridiche vengono affrontate in una perizia giuridica commissionata dall'Ufficio della cultura, in particolare per quanto riguarda la portata degli effetti prodotti dall'inventario e della procedura internamente all'Ufficio, i diritti di partecipazione e la protezione giuridica.

Non si può affermare che nel frattempo l'inserimento di oggetti nella lista d'inventario sia divenuta una pratica estensiva. La lista d'inventario di Maienfeld menzionata nell'incarico in oggetto coincide in ampia misura con gli oggetti protetti già rilevati nel piano comunale generale delle strutture (PGS) (costruzioni degne di protezione e di conservazione, costruzioni in aree di protezione ed edifici in aree di conservazione). Dei 150 oggetti rilevati nella lista d'inventario, solo 16 costruzioni singole e 12 costruzioni in gruppi di edifici non sono ancora rilevate nel PGS comunale. Pertanto, il comune ha già adempiuto in ampia misura al suo compito previsto dal diritto di pianificazione. Spetta al comune decidere se e in quale misura le altre 16 o 12 costruzione verranno sottoposte a protezione. Anche nei Comuni di Jenins e di Malans si presenta la medesima situazione. In questi ultimi si è deciso di comune accordo di rinunciare temporaneamente all'esposizione pubblica della lista d'inventario (sospensione e non respingimento), dato che i comuni garantiscono già in ampia misura l'attuazione della protezione dei monumenti nel loro PGS.

Gli effetti della lista d'inventario per i proprietari fondiari sono disciplinati dall'art. 6 LCNP. Fintanto che non si è deciso in modo giuridicamente vincolante in merito all'inserimento di un oggetto nell'ordinamento base, gli inventari corrispondenti non hanno alcun effetto nella procedura per il rilascio della licenza edilizia (cpv. 2). Il cpv. 3 chiarisce di conseguenza che la protezione giuridicamente vincolante degli oggetti inventariati avviene nell'ambito della procedura di pianificazione. Gli art. 28 e 29 LCNP menzionati nell'incarico si riferiscono a oggetti protetti in modo giuridicamente vincolante o posti sotto protezione mediante decisione. L'inserimento nella lista d'inventario tuttavia non rappresenta una messa sotto protezione. Pertanto le disposizioni citate non valgono per oggetti che sono stati solo inseriti nella lista d'inventario. Di conseguenza già oggi è garantito e disciplinato a livello di legge che le liste d'inventario elaborate nel quadro del programma di Governo in corso (punto centrale di sviluppo 8/28 "Rilevamento patrimonio culturale") nonché gli inventari complementari degli edifici abbiano solamente effetti interni all'Ufficio. Per tale ragione il Governo ritiene che non vi sia nessun motivo per adottare ulteriori misure volte a garantire che l'inventariazione abbia esclusivamente effetti interni all'Ufficio. Nel corso dell'elaborazione gli effetti interni all'Ufficio vengono comunicati anche per iscritto ai comuni competenti. La sovranità del comune per quanto concerne questioni edilizie viene garantita in qualsiasi momento.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

27 febbraio 2020