Il Cantone allestisce e gestisce inventari cantonali degli oggetti degni di protezione (oggetti da proteggere; art. 4 cpv. 1 LCNP). L'inserimento di un oggetto in un inventario cantonale si basa su criteri come rarità, diversità, esposizione a pericoli, valori estetici, ubicazione, dimensioni, funzione ecologica e importanza scientifica (art. 4 cpv. 2 LCNP). In occasione della sessione di giugno a Pontresina il Gran Consiglio ha accolto l'incarico Bigliel con 82 voti favorevoli, 30 contrari e 0 astensioni. Questo incarico chiedeva di coinvolgere in maniera precoce i proprietari fondiari interessati nonché le autorità comunali nel processo di inventariazione concernente gli oggetti degni di protezione (oggetti da proteggere). Inoltre è stato dato incarico al Governo di concedere ai proprietari fondiari interessati la possibilità di presentare opposizione.
L'inventariazione conforme al mandato legale viene portata avanti anche da quando l'incarico Bigliel è stato accolto. Nel frattempo oggetti singoli vengono inseriti nella lista di inventario in modo molto estensivo. L'esempio della città di Maienfeld dimostra che in conformità alla base pianificatoria risalente al 2002 sono 27 gli oggetti definiti finora come degni di protezione con efficacia giuridica. Da quando la lista di inventario è stata rielaborata dal Cantone, sono 120 gli oggetti singoli (!) che sono stati inseriti nell'inventario cantonale; 300 oggetti si trovano in zone di protezione sovrapposte. Singoli comuni hanno respinto integralmente la lista di inventario del Cantone a causa di questa prassi eccessiva.
L'inserimento in un inventario comporta delle conseguenze notevoli per i proprietari fondiari interessati. I proprietari di costruzioni e impianti protetti o la cui messa sotto protezione va verificata devono tollerare la visita e gli esami necessari dell'oggetto da parte del servizio specializzato o di professionisti da esso incaricati. Essi sono tenuti a preservare l'oggetto da danneggiamenti o perdite, nonché dalla distruzione e ad adottare i provvedimenti necessari per la sua manutenzione (art. 28 LCNP). Inoltre gli interventi su oggetti messi sotto protezione dal Cantone necessitano dell'autorizzazione del Cantone (art. 29 cpv. 1 LCNP).
In considerazione dell'accoglimento dell'incarico Bigliel e dei criteri indicati nell'art. 4 cpv. 2 LCNP per l'inserimento in un inventario cantonale, al Governo viene dato incarico
- di sottoporre i criteri vigenti per l'inserimento in un inventario cantonale a una verifica di massima; inoltre in relazione all'allestimento in corso o futuro di inventari occorrerà adeguare le linee guida per l'inserimento in modo tale che il numero degli inserimenti sia limitato a una misura effettivamente necessaria;
- di verificare se sia eventualmente opportuno procedere a un blocco o a una sospensione dell'inventariazione fino a quando l'incarico Bigliel non sarà stato attuato;
- di adottare le misure necessarie affinché l'inventariazione abbia effetto esclusivamente all'interno dell'Ufficio (art. 6 cpv. 1 LCNP) e i proprietari fondiari non si trovino ad affrontare limitazioni già in sede di inventariazione, fintanto che non si sia deciso in modo giuridicamente vincolante in merito all'inserimento di un oggetto nell'ordinamento base.
Coira, 4 dicembre 2019
Crameri, Dürler, Bigliel, Aebli, Alig, Berther, Berweger, Brunold, Caluori, Cantieni, Casutt-Derungs, Cavegn, Censi, Claus, Danuser, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Ellemunter, Engler, Epp, Fasani, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Gasser, Geisseler, Giacomelli, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hefti, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jochum, Kasper, Kienz, Koch, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Lamprecht, Loepfe, Mittner, Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Ruckstuhl, Rüegg, Sax, Schmid, Schneider, Schutz, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Ulber, von Ballmoos, Waidacher, Weidmann, Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Sent), Padrun-Valentin, Renkel, Tschudi