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Sessione: 19.06.2020

Con lettera del 13 maggio 2020 l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione ha informato tutti gli agricoltori del Cantone dei Grigioni in merito al fatto che il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore l'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque nell'agricoltura (OPAA; CSC 910.150).

L'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque nell'agricoltura stabilisce che, per motivi aziendali e osservando diverse condizioni, è consentito il deposito provvisorio di letame sui campi per un periodo massimo di otto settimane. Il deposito è severamente vietato durante il riposo vegetativo. Questi criteri varranno dal 1° agosto 2020.

Queste direttive e il breve termine prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza rappresentano un problema per molti agricoltori. Dato che questa ordinanza è stata decisa senza preavviso, alcune aziende agricole non sono in grado di attuarla entro questo termine. Infatti il rispetto dell'ordinanza richiede misure edilizie presso molte aziende. Tali misure comportano una pianificazione più ampia dal punto di vista aziendale e finanziario e non possono essere attuate in pochi mesi. Si aggiunge il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi i progetti edilizi necessari si trovano al di fuori delle zone edificabili. L'esperienza insegna che dalla presentazione della domanda di costruzione al rilascio della licenza edilizia passano diversi mesi.

Le firmatarie e i firmatari pongono le seguenti domande al riguardo:

  1. Il Governo è disposto a differire l'entrata in vigore di questa ordinanza?
  2. Sono previste autorizzazioni di deroga per i casi in cui l'attuazione entro il termine stabilito non sia possibile a causa della necessità di misure edilizie?
  3. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, gli agricoltori devono attendersi una denuncia penale o sanzioni in relazione ai pagamenti diretti?

Coira, 19 giugno 2020

Grass, Crameri, Valär, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Caluori, Cantieni, Clalüna, Danuser, Deplazes (Coira), Ellemunter, Engler, Flütsch, Föhn, Gasser, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hefti, Hitz-Rusch, Hohl, Kasper, Kohler, Kunfermann, Lamprecht, Loi, Michael (Donat), Müller (Susch), Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Rettich, Ruckstuhl, Rutishauser, Sax, Schmid, Tanner, Tomaschett (Breil), Ulber, Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Sent), Renkel

Risposta del Governo

Conformemente all'art. 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) è vietato introdurre o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle. Inoltre è vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua. Finora i compiti erano stabiliti all'interno di due direttive dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) e dell'Ufficio per la natura e l'ambiente. Nel 2012 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno emanato gli aiuti all'esecuzione "Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente" ed "Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell'agricoltura". Da parte del Cantone, con effetto al 1° gennaio 2020 è stata emanata un'ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura (OPAA; CSC 910.150) ed è stato elaborato un aiuto all'esecuzione relativo alla protezione delle acque nell'agricoltura ("Gewässerschutz in der Landwirtschaft Graubünden"). L'ordinanza e l'aiuto all'esecuzione contengono i punti fondamentali per i Grigioni, per quanto possibile adeguati alle condizioni specifiche cantonali, ripresi dai due aiuti all'esecuzione della Confederazione e ne concretizzano l'applicazione in modo chiaro. Riproducono in sostanza la prassi attuale. Stando alla Confederazione, il deposito temporaneo di letame sui campi (mucchi di letame sui campi) non è in linea di principio consentito. Un deposito temporaneo può però avvenire per un massimo di sei settimane, per ragioni legate allo svolgimento dell'attività aziendale, fino a quando il letame sarà sparso sulla superficie utile concimabile, se ciò non comporta il pericolo concreto di inquinare le acque. I mucchi di letame sui campi non fanno parte del bilancio di deposito dell'azienda e finora non potevano nemmeno essere considerati per il volume di deposito necessario. Nell'OPAA il deposito temporaneo è stato aumentato ad al massimo otto settimane con il consenso dell'UFAM, al fine di tenere meglio conto delle condizioni climatiche particolari della zona di montagna.

Quello della protezione delle acque nell'agricoltura è un tema di cui si parla da anni e sia il Servizio di consulenza agricola sia l'organo di esecuzione lo hanno ripetutamente affrontato. Dal 2015 presso le aziende si procede in modo sistematico a verifiche della permeabilità e al calcolo del bilancio di deposito. Si è riferito a più riprese in merito a questo progetto che interessa l'intero Cantone. Finora sono già state controllate 1700 aziende, vale a dire circa i tre quarti delle aziende annuali e d'estivazione da controllare nella prima fase, e in caso di volume di deposito mancante sono state disposte misure edilizie o aziendali indipendentemente dall'entrata in vigore dell'OPAA. Il Governo è consapevole del fatto che le aziende che non soddisfano i requisiti posti possono venire a trovarsi in difficoltà e che hanno bisogno di tempo per attuare le misure edilizie. Il Servizio di consulenza agricola come pure l'UAG sono a disposizione delle aziende per fornire loro consulenza. Tuttavia si presuppone che le prescrizioni fondamentali per una gestione ordinata dei mucchi di letame sui campi siano note e la loro attuazione viene lasciata alla responsabilità individuale delle aziende. Con la comunicazione secondo la quale i criteri per la gestione ordinaria dei mucchi di letame sui campi valgono espressamente a partire dal 1° agosto 2020, le aziende sono state rese attente ancora una volta alle prescrizioni ed è stata loro resa possibile un'attuazione individuale entro un termine adeguato. Le esperienze fatte dall'entrata in vigore hanno mostrato che di solito si trovano rapidamente delle soluzioni. Numerose reazioni giunte dagli agricoltori mostrano inoltre che le regolamentazioni hanno trovato consenso proprio con riguardo alla protezione delle acque.

In merito alla domanda 1: l'OPAA si fonda tra l'altro sugli aiuti all'esecuzione della Confederazione, che esistono dal 2012. L'OPAA concretizza ora i principi noti e le direttive sovraordinate relative alla protezione delle acque. Esistono inoltre diverse possibilità per soddisfare le prescrizioni (vedi domanda 2). Non è perciò opportuno correggere l'entrata in vigore.

In merito alla domanda 2: la legislazione federale non prevede autorizzazioni di deroga, ragione per cui il Cantone non ne può concedere. Occorre trovare soluzioni alternative al deposito sui campi per otto settimane, finché presso l'azienda potrà essere messo a disposizione un volume di deposito sufficiente. A tale riguardo esistono varie possibilità, quali contratti di acquisto e per il deposito intermedio oppure un compostaggio al margine dei campi, che consente un deposito fino a un anno. Sussiste tuttora anche la possibilità di spostare i mucchi di letame sul campo per altre otto settimane durante la stagione vegetativa.

In merito alla domanda 3: l'OPAA dà concretizzazione alle disposizioni stabilite dalla legislazione federale. A seconda della gravità del caso, il mancato rispetto può essere punito con una sanzione che può andare da una riduzione dei pagamenti diretti fino a una denuncia. Ad esempio il rispetto della durata massima di deposito dei mucchi di letame sui campi è solo una delle numerose prescrizioni che vengono controllate. L'accertamento di un deposito di letame sul campo non corretto comporta come finora una riduzione dei pagamenti diretti, a seconda della gravità della violazione dell'obbligo di diligenza. In casi gravi vi è il rischio di denuncia penale.

31 agosto 2020