Il 19 dicembre 2008 l'Assemblea federale ha approvato il diritto tutorio sottoposto a revisione totale, entrato in vigore il 1° gennaio 2013 con il nuovo nome di diritto a tutela dei minori e degli adulti. Il diritto sottoposto a revisione chiedeva rigorosamente di passare da autorità di milizia e non professionale di prima istanza ad autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) interdisciplinari e professionali. A livello Cantonale l'attuazione è avvenuta tramite una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC, CSC 210.100) e l'emanazione di un'ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti (OPMinA, CSC 215.010). Tuttavia da allora nella protezione dei minori si sono verificati cambiamenti di notevole importanza a seguito di revisioni del diritto della filiazione. Con una revisione parziale della LICC, a febbraio 2021 il Gran Consiglio ha tenuto conto delle esperienze acquisite con il passaggio dalla fase pionieristica a quella di consolidamento e con il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. L'art. 63a cpv. 3-7 sottoposto a revisione disciplina il finanziamento delle spese di misure di protezione dei minori stazionarie. A titolo di novità il comune del domicilio civile del minorenne interessato è tenuto ad assumere o ad anticipare tali spese (art. 63a cpv. 3 LICC).
Tuttavia il processo di fatturazione di misure di protezione dei minori stazionarie evidenzia già notevoli problemi dopo le prime esperienze nella pratica. Al fine di verificare, calcolare ed eventualmente anche rivendicare eventuali contributi dei genitori, i comuni devono essere informati in merito alle misure e richiedere ai detentori dell'autorità parentale i documenti necessari. Tuttavia questi documenti in parte non vengono inoltrati a seguito della mancanza di competenze linguistiche, cognitive o a seguito di rifiuto. Inoltre in caso di controversia occorre fare valere un'azione di mantenimento nei confronti dei genitori, che non può avvenire tramite una decisione sovrana di un comune. I compiti di gestione, accompagnamento al processo, tenuta dei conti, coordinamento con altri servizi nonché controlling che devono essere svolti con questi processi richiedono assolutamente più risorse in termini di personale e devono essere suddivisi tra diverse persone per via delle differenti competenze.
I contributi dei genitori che vengono versati da parte dell'aiuto sociale economico a seguito dell'assenza di mezzi finanziari, devono essere notificati all'Ufficio della migrazione se riguardano cittadini stranieri e se comportano il versamento di prestazioni assistenziali. Nella prassi fare capo a prestazioni assistenziali può quindi avere un impatto negativo sulla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre la legge cantonale (LICC) non trova applicazione nel caso di detentori dell'autorità parentale che sono domiciliati fuori Cantone.
Di conseguenza i firmatari e le firmatarie pongono al Governo le seguenti domande:
- Con la revisione totale del diritto tutorio la professionalizzazione è stata prevista dalla legge. Perché nel settore dell'assunzione delle spese nella protezione dei minori la legge cantonale prevede ora che i compiti relativi al «processo di fatturazione e contributo dei genitori» siano assegnati a un'autorità di milizia e non professionale e che a essa sia affidato il trattamento di tutti i dati legati alla persona particolarmente degni di protezione? Inoltre, come si possono tutelare le persone interessate se c'è un conflitto per cui l'autorità di milizia è allo stesso tempo datore di lavoro?
- Per l'APMA sono stati creati 7,2 nuovi impieghi a tempo pieno, tuttavia non per i comuni che a seguito della revisione devono far fronte a un carico di lavoro aggiuntivo. A seguito della procedura di fatturazione vi è un trasferimento degli oneri ai comuni il quale non può essere coperto con il contributo dei genitori pari al 20% e che non viene considerato nella perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS). Come pensa il Governo di procedere a una compensazione?
- Il concetto di soglia minima definisce l'importo aritmetico limite per la valutazione del bisogno di assistenza. Nel calcolo viene preso in considerazione il contributo dei genitori e questo può portare a un obbligo di notifica per i genitori con permesso di soggiorno?
- Nel caso dii genitori che costituiscono un domicilio fuori Cantone il calcolo del contributo dei genitori secondo l'art. 63a cpv. 4 LICC non è applicabile, contrariamente a quanto vale per i genitori che costituiscono un domicilio nel Cantone. Cosa succede in pratica in questi casi? Questo rispetta i principi dell'uguaglianza giuridica?
- A titolo di novità sono i comuni a calcolare e decidere il contributo dei genitori, il che nei piccoli comuni porta a una stigmatizzazione delle persone colpite. Come intende il Governo porre rimedio a questo problema?
Coira, 21 aprile 2022
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