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Sessione: 19.10.2022

Nella sessione di agosto 2021 il Gran Consiglio ha sottoposto la legge sulla Cassa cantonale pensioni (LCPG) a revisione parziale, migliorando sensibilmente la previdenza dei collaboratori cantonali. L'aumento dei contributi del datore di lavoro va anche a beneficio dei membri del Governo, motivo per cui si impone una revisione di questo regime.

Per i membri del Governo si applica la legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (LSPC). Nell'art. 8 questa legge prevede una pensione proporzionale versata vita natural durante, se il reddito conseguito da un ex Con­sigliere di Stato non supera lo stipendio di un Consigliere in carica.

Tali regimi pensionistici erano comuni in passato in numerosi Cantoni e lo sono ancora oggi per il Consiglio federale; sono giustificati in particolare in considerazione del limite della durata di carica vigente nei Grigioni, applicato soltanto in pochi Cantoni.

Nel recente passato però, la maggior parte dei Cantoni è passata ad altre soluzioni previdenziali per i membri del Governo.

Il limite della durata di carica dei membri del Governo dovrà essere mantenuto. Per contro la pensione dovrà essere versata soltanto fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Va mantenuta anche la riduzione della pensione se il reddito di un ex Consigliere di Stato supera il reddito di un Consigliere di Stato in carica.

Le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di sottoporre al Gran Consiglio una modifica della legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato che a titolo di novità preveda il versamento di una pensione al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.

Coira, 19 ottobre 2022

Kocher, Luzio, Cahenzli (Trin Mulin), Altmann, Berweger, Bundi, Censi, Claus, Hartmann, Hohl, Holzinger-Loretz, Jochum, Kasper, Kienz, Kuoni, Loi, Michael (Castasegna), Mittner, Natter, Pfäffli, Rodigari, Rüegg, Schutz, Stiffler, von Moos, Wieland

Risposta del Governo

Nel suo rapporto del 10 dicembre 2021 in adempimento del postulato 20.4099 di Peter Hegglin il Consiglio federale si è occupato del tema «Per disposizioni sulla re­tribuzione e sul pensionamento dei magistrati al passo con i tempi». A determinate condizioni i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i giudici federali ricevono una pensione vita natural durante. Un reddito da attività lu­crativa o un reddito sostitutivo significativi ne comportano la riduzione. Per quanto riguarda i membri dei Governi cantonali, stando al rapporto otto Cantoni prevedevano una pensione (stato maggio 2021). Tuttavia da allora i Cantoni di Berna, Svitto e Gi­nevra hanno abolito le pensioni. Nel Cantone di Neuchâtel è pendente un intervento parlamentare che va in questa direzione; nel Cantone di Vaud la questione viene esaminata a seguito di un postulato. Nel complesso risulta che solo una piccola mi­noranza dei Cantoni prevede una pensione vita natural durante. Di norma agli ex membri del Governo viene invece garantita una sicurezza economica tramite la cassa pensioni, indennità di partenza oppure continuazioni temporanee del versa­mento dello stipendio o pensioni temporanee.

Se una pensione sia ammissibile e come debba eventualmente essere strutturata dipende dalla questione del limite di durata della carica per i membri del Governo. Il Cantone dei Grigioni è uno dei pochissimi Cantoni che prevede un limite di durata della carica. In conformità alla Costituzione del Cantone dei Grigioni (CSC 110.100) sono possibili al massimo due rielezioni, vale a dire che i membri del Governo de­vono abbandonare la carica al più tardi dopo dodici anni. In caso di elezione sosti­tutiva in Governo verso la fine di una legislatura, è possibile che un membro del Governo raggiunga solo un periodo di carica di poco superiore agli otto anni.

Vi sono altri fattori da considerare per un regime pensionistico adeguato. Tra queste rientrano l'entità dell'indennità dei membri del Governo, le prestazioni della cassa pensioni, le prestazioni accessorie al salario nonché il finanziamento della pensione e la sua riduzione in caso di conseguimento di un reddito da attività lucrativa o di un reddito sostitutivo.

Il Governo è disposto a riconsiderare il regime pensionistico. Occorrono tuttavia un'analisi approfondita e una ponderazione accurata di tutti i fattori intese come va­lutazione globale, al fine di sottoporre al Gran Consiglio una proposta equilibrata e al passo con i tempi per il futuro regime pensionistico dei membri del Governo.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue l'incarico in oggetto:

Il Governo viene incaricato di sottoporre al Gran Consiglio una modifica della legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato; in tale contesto dovranno essere esaminate le varianti proposte negli incarichi di frazione del PLR, del PVL e dell'UDC presentati durante la sessione di ottobre 2022 ed eventuali altre varianti.

16 gennaio 2023