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Sessione: 15.02.2023

Ad inizio dicembre abbiamo appreso che il Consiglio degli Stati, dopo il sì del Nazionale, ha approvato una mozione che prevede una sanatoria per gli edifici costruiti più di 30 anni fa fuori dalle zone edificabili. La decisione, tra l’altro, non si riferisce solo ai Maiensässe grigionesi, ma pure ai rustici ticinesi e agli chalet vallesani.

Anche a seguito di questa decisione a livello federale il tema è rimbalzato molto velocemente tra le valli alpine e diversi enti di sviluppo regionale si sono già mossi per promuovere, sensibilizzare e incentivare il restauro e la valorizzazione degli edifici fuori zona edificabile.

Queste notizie dimostrano come sia importante occuparsi con maggior insistenza del tema dei rustici, in un’ottica non solo di divieto ma piuttosto legata alle opportunità che essi possono rivestire per il futuro delle periferie. Sappiamo benissimo che questo patrimonio, per vari motivi, è oggi seriamente a rischio (stabili agricoli di grande valore storico, architettonico e paesaggistico, oggi in disuso continuano inesorabilmente a crollare): è perciò indispensabile fare di tutto per salvare il salvabile.

Siamo dell’idea che per perseguire questo obiettivo, occorre cambiare approccio nei confronti del territorio fuori zona edificabile: gli interventi di ristrutturazione, a carattere conservativo e/o con cambiamento di destinazione, devono essere favoriti e incentivati perché concorrono alla tutela del paesaggio. Non devono – come avviene adesso – essere considerati delle eccezioni (oppure addirittura ostacolati a seguito di un atteggiamento troppo intransigente). Questo nuovo approccio si giustifica anche perché il territorio fuori zona edificabile è un patrimonio di valori, risorse e saperi, importanti per il futuro delle zone discoste, per il benessere dei cittadini e per sviluppare nuove offerte legate al turismo sostenibile e all’economia del settore primario. La montagna deve essere vista in modo dinamico, unendo tradizione, tutela, valorizzazione ma pure spirito innovativo.

Del resto, gli edifici fuori zona edificabile rappresentano il modo in cui i nostri antenati sono riusciti ad avere un rapporto funzionale ma pure armonioso con il territorio montano, adattandosi e individuando soluzioni anche ingegnose per riuscire a vivere e a lavorare in condizioni spesso avverse. È nostro dovere, perciò, dare continuità – con degli ovvi adattamenti, a seguito dell’evoluzione della società – a questo rapporto con il territorio.

Secondo noi, quindi, è arrivato il momento di rivedere il quadro legale in vigore, alfine di permettere al buon senso di prevalere sull’applicazione di principi giuridici, corretti sulla carta, ma che nulla hanno a che vedere con la dignità delle nostre montagne e di chi un tempo li ha vissuti. L’articolo legislativo in questione, come noto, è il 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (e relativa Ordinanza). Beninteso, le norme dovranno sempre essere rigorose e puntuali, per consentire interventi rispettosi delle tipologie architettoniche tradizionali; ma è essenziale riconoscere anche un valore paesaggistico e culturale agli edifici alpestri fuori zona edificabile, affinché uomo e natura abbiano relazioni positive e rispettose.

Alla luce di quanto sopra, e auspicando che il Governo condivida le preoccupazioni espresse e la necessità di attuare un cambio di paradigma nel settore della gestione del territorio fuori zona edificabile, chiediamo al Lodevole Governo retico di attivarsi presso la Conferenza dei Cantoni alpini e di promuovere – tramite le rispettive Deputazioni alle camere federali – la revisione della Legge sulla pianificazione del territorio, in sintonia con gli intendimenti presentati in questo atto parlamentare.

Coira, 15 febbraio 2023

Censi, Crameri, Salis, Adank, Altmann, Beeli, Berweger, Brandenburger, Bundi, Candrian, Claus, Della Cà, Derungs, Dürler, Favre Accola, Feuerstein, Furger, Gansner, Grass, Haltiner, Hartmann, Heim, Heini, Hohl, Hug, Jochum, Kienz, Koch, Kohler, Laim, Lamprecht, Loepfe, Loi, Luzio, Maissen, Mani, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Natter, Pfäffli, Righetti, Rodigari, Roffler, Sax, Schutz, Spagnolatti, Stiffler, Tanner, Thür-Suter, von Tscharner, Weber, Wieland, Zanetti (Sent)

Risposta del Governo

Negli ultimi anni, la gestione tematizzata con il presente incarico riguardante gli edifici agricoli al di fuori della zona edificabile rimasti privi di funzione a seguito dei cambiamenti strutturali verificatisi nell'agricoltura è stata più volte oggetto del dibattito in corso relativo alla seconda tappa della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT 2).

In questo contesto occorre ricordare l'iniziativa cantonale del Cantone dei Grigioni presentata all'Assemblea federale a seguito dell'incarico Crameri concernente edifici fuori della zona edificabile accolto nella sessione di aprile 2016 tramite decreto del Governo del 3 maggio 2016 (prot. n. 441/2016). Stando all'iniziativa, la protezione nella situazione di fatto degli edifici fuori dalle zone edificabili (EFZ) disciplinata nell'art. 24c LPT dovrebbe essere ampliata nel senso che gli edifici non più utilizzati per scopi agricoli possano essere destinati in misura moderata a un'utilizzazione a scopi abitativi conservando la propria identità e nel quadro delle possibilità di ampliamento esistenti. Entrambe le Camere federali hanno deciso di non dare seguito all'iniziativa cantonale (cfr. Curia Vista 16.308).

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE‑S) è tuttavia nuovamente entrata nel merito della corrispondente richiesta di allentamento delle disposizioni EFZ nel suo progetto relativo alla LPT 2. Stando a tale progetto, occorrerebbe attribuire ai Cantoni la competenza di consentire l'utilizzazione a scopi abitativi degli edifici agricoli non più utilizzati in determinate zone (art. 8c cpv. 1bis D-LPT). D'intesa con la Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) il Governo aveva accolto con esplicito favore questa disposizione nel quadro della sua presa di posizione a destinazione della CAPTE-S e ha richiamato l'attenzione sul fatto che essa fosse in linea con l'iniziativa cantonale di allora (decreto governativo del 7 settembre 2021, prot. n. 820/2021). Il 16 giugno 2022 il Consiglio degli Stati ha approvato la regolamentazione (cfr. Curia Vista 18.077).

Stando al comunicato stampa del 29 marzo 2023, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha tuttavia nuovamente stralciato l'art. 8c cpv. 1bis D-LPT dal progetto LPT 2 che deve essere trattato dal Consiglio nazionale. Al contempo aggiunge tuttavia nell'art. 24c LPT una nuova disposizione che dovrebbe permettere di utilizzare completamente e in modo duraturo a scopo abitativo le case rurali del diritto anteriore, compresi gli edifici agricoli contigui, a condizione che siano sufficientemente urbanizzati.

Anche in futuro, il Governo si impegnerà affinché le particolarità cantonali vengano considerate nella LPT 2 e in particolare affinché la nuova regolamentazione della CAPTE-N appena citata valga anche per edifici agricoli a livello di monti. Il quadro giuridico odierno e futuro, la cui struttura non è ancora definitiva, rimane tuttavia la sola linea guida per il modo di agire delle autorità cantonali.

Indipendentemente dal dibattito relativo alla LPT 2 occorre inoltre osservare che gli edifici abitativi agricoli possono essere utilizzati per scopi abitativi extra-agricoli e ampliati con moderazione già secondo il diritto vigente. Con riferimento a tale divieto di massima di cambiare la destinazione degli edifici adibiti solamente a stalla la legislazione prevede tre eccezioni, più precisamente per: gruppi composti da almeno cinque stalle in zone degne di essere conservate (art. 33 ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT; RS 700.1), stalle sparse che costituiscono elementi tipici del paesaggio (art. 39 cpv. 2 OPT) e stalle degne di protezione (art. 24d cpv. 2 LPT). Nelle loro pianificazioni, i comuni non dovrebbero trascurare queste possibilità esistenti.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.

19 aprile 2023