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Sessione: 15.06.2023

La Svizzera recepisce la legislazione UE per i droni a partire dal 1.1.2023, fino al 31.8.2023 è in vigore un termine transitorio durante il quale è ancora possibile volare secondo la legislazione precedente.

Per la ricerca in montagna sono estremamente incisive soprattutto le novità legislative seguenti, che mettono in pericolo l'adempimento di accordi di prestazioni e di incarichi:

  • Non è consentito volare a una quota superiore a 120 m dal suolo.
  • Già a partire dalla classe di peso > 900 g (A2) nella categoria aperta non è permesso sorvolare persone non coinvolte.
  • Distanza di almeno 150m dalle aree residenziali/commerciali/industriali e ricreative.

A seguito delle novità legislative non è più possibile impiegare in modo opportuno ed efficiente i droni di misurazione in montagna. Presso l'SLF di Davos, che fa parte dell'Istituto federale di ricerca FNP e quindi del settore dei politecnici federali, i droni vengono utilizzati con grande successo dal 2015 per la ricerca e per applicazioni pratiche. Vi rientrano i seguenti utilizzi:

  • Monitoraggio di eventi potenzialmente dannosi (frane, valanghe, colate detritiche, cadute di massi), spesso su incarico dell'UFP del Cantone dei Grigioni, di comuni o di uffici di altri Cantoni di montagna (ad es. sul Piz Buin Pitschen o a Brienz).
  • Documentazione di eventi (valanghe, colate detritiche, cadute di massi, frane, danni da tempesta), spesso su incarico del Cantone o di studi di ingegneria.
  • Cartografia della distribuzione dell'altezza della neve per la pianificazione e la valutazione di ripari antivalanga, anche in questo caso spesso su incarico del Cantone, di comuni o di studi di ingegneria.
  • Numerosi progetti di ricerca che per la calibrazione e la validazione di modelli hanno bisogno di misurazioni precise effettuate mediante droni.

È vero che stando all'UFAC sarà possibile richiedere autorizzazioni speciali (ad es. PDRA o SORA). Tuttavia al momento questo processo non è per niente chiaro, poiché mancano informazioni importanti da parte dell'UFAC. Non è tuttavia possibile effettuare voli in modo efficiente se per ogni volo (anche dipendente dalle condizioni meteorologiche) occorre richiedere un'autorizzazione seguendo un processo burocratico. Vi è ora il rischio che a partire da settembre 2023 l'SLF non possa più adempiere a incarichi per la pratica e la ricerca, dato che al momento attuale non è nemmeno noto in che modo ottenere le autorizzazioni con un onere proporzionato ed entro termini ragionevoli.

Le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo grigionese:

  1. Il Governo grigionese è a conoscenza di questa problematica e della limitazione a ciò associata per l'attività di ricerca nel Cantone dei Grigioni e per lo sviluppo dei droni in generale?
  2. Il Governo grigionese è disposto a intervenire presso l'UFAC, affinché quest'ultimo chieda le revisioni della legislazione UE sui droni necessarie per i territori di montagna?
  3. Il Governo è disposto a intervenire presso l'UFAC a favore di un'autorizzazione di deroga semplice e possibilmente duratura per gli istituti di ricerca oppure a favore di una procedura di notifica pragmatica, affinché tali istituti possano adempiere ai loro incarichi e accordi di prestazioni (anche pubblici)?

Klosters, 15 giugno 2023

Favre Accola, Wilhelm, Mani, Adank, Atanes, Bärtsch, Bavier, Beeli, Bergamin, Berweger, Biert, Bischof, Bisculm Jörg, Bleuler-Jenny, Brandenburger, Brunold, Bundi, Butzerin, Cahenzli-Philipp (Untervaz), Candrian, Casutt, Cola Casaulta, Cortesi, Danuser (Cazis), Degiacomi, Della Cà, Derungs, Dietrich, Dürler, Epp, Föhn, Furger, Gansner, Gartmann-Albin, Gort, Grass, Gredig, Hartmann, Hoch, Hofmann, Hug, Krättli, Kreiliger, Lamprecht, Lehner, Loepfe, Luzio, Menghini-Inauen, Morf, Preisig, Rageth, Rauch, Roffler, Rusch Nigg, Rutishauser, Said Bucher, Salis, Sax, Schutz, Sgier, Stocker, Tanner, von Ballmoos, von Tscharner, Wieland, Zanetti (Sent)

Risposta del Governo

Conformemente alla legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Nelle sue competenze rientra inoltre la conclusione di accordi internazionali concernenti il traffico aereo internazionale o la sicurezza tecnica nell'aviazione. Nel quadro dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo la Svizzera e l'Unione Europea (UE) disciplinano il trasporto aereo internazionale in modo unitario e attraverso un Comitato misto. Quest'ultimo il 24 novembre 2022 con il consenso del Consiglio federale ha deciso il recepimento delle disposizioni UE relative agli aeromobili senza equipaggio (droni, aeromodelli e aeromobili senza equipaggio di altre categorie). Le nuove disposizioni contengono tra l'altro standard di sicurezza per la produzione, la certificazione e l'esercizio dei droni. Questi includono la quota massima, limiti di peso, restrizioni di volo nonché prescrizioni nei settori protezione dell'ambiente, protezione della sfera privata e sicurezza. Una delle novità più importanti per piloti di droni è la suddivisione degli apparecchi volanti nelle tre categorie "aperta", "specifica", "certificata", a seconda del rischio legato all'esercizio. A partire dalla classificazione "speciale" è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

In merito alla domanda 1: il recepimento della regolamentazione UE in materia di droni consente all'industria svizzera di droni, orientata all'esportazione, di accedere al mercato internazionale e permette il riconoscimento reciproco di autorizzazioni, promuovendo l'attrattiva della Svizzera come sede di molte start up. Allo stesso tempo le direttive armonizzate con l'UE comportano restrizioni in alcuni campi d'applicazione e causano oneri supplementari. L'UFAC, coinvolgendo i Cantoni, ha pertanto informato in anticipo i gruppi di interesse in merito alle novità, attraverso diversi tipi di formazione. Con diverso materiale ausiliario e diverse prestazioni di consulenza l'UFAC semplifica e accelera inoltre il processo di richiesta. Negli ultimi mesi diversi attori del settore geomatico e di altri settori hanno inoltrato all'UFAC richieste per il loro utilizzo specifico di droni e, nel quadro di un processo iterativo, hanno ottenuto autorizzazioni d'esercizio generali valide per uno o addirittura due anni. Pertanto non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui per ogni operazione di volo debba essere presentata una richiesta di autorizzazione all'autorità federale. Secondo l'UFAC, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (SLF) di Davos, che appartiene al settore PF, a novembre 2022 ha chiesto informazioni in merito al nuovo regime di autorizzazione e ha ottenuto in risposta informazioni ufficiali. Da allora secondo l'UFAC l'SLF non è più entrato in contatto con l'Ufficio federale e non ha nemmeno presentato richiesta per un'autorizzazione d'esercizio. Pertanto non è chiaro in che misura l'SLF abbia adeguato l'attività operativa dei suoi droni alle nuove disposizioni.

In merito alla domanda 2: pur non essendo membro dell'UE, la Svizzera ha potuto partecipare attivamente ai lunghi lavori di regolamentazione dei droni a livello europeo. Il quadro giuridico armonizzato con l'UE comporta una serie di vantaggi per il settore svizzero dei droni. Il miglioramento della sicurezza giuridica risultante dall'unificazione del diritto comporta però indubbiamente anche oneri aggiuntivi per i Paesi aderenti che devono essere accettati. Dopo molti anni di partecipazione al Comitato misto, l'armonizzazione del diritto nonché l'eventuale necessità di adattamento minima, una richiesta a posteriori della Svizzera per regolamentazioni speciali dei "Paesi di montagna" non sarebbe giustificabile.

In merito alla domanda 3: di norma i richiedenti ricevono già oggi dall'UFAC un'autorizzazione d'esercizio duratura della validità di uno o due anni. Pertanto il Governo non individua una necessità di intervento. Si raccomanda agli istituti di ricerca di cercare lo scambio con l'UFAC e, come gli altri richiedenti, di affrontare in collaborazione con il servizio specializzato dell'UFAC la procedura di approvazione per un'autorizzazione d'esercizio valida uno o due anni.

16 agosto 2023