Navigation

Inhaltsbereich

Cosa accade se dopo l'elezione un candidato lascia il partito di cui faceva parte o addirittura aderisce a un altro partito?

Cambiamenti di partito, dimissioni o esclusioni dal partito non comportano alcuna conseguenza giuridica per quanto riguarda lo statuto di membro del Parlamento della persona interessata, che rimane quindi membro del Gran Consiglio. Il Tribunale federale e la dottrina giuridica dominante giustificano questo fatto con la protezione dei deputati tramite il divieto di ricevere istruzioni (art. 161 Cost.), la libertà d'opinione (art. 16 Cost.) e la libertà d'associazione (art. 23 Cost.) e con l'elezione limitata alla durata del mandato (cfr. Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, tesi di dottorato, Zurigo 2016, p. 304 seg.).