Il settore assicurazioni del Cantone dei Grigioni è organizzato in maniera centralizzata. L'Amministrazione delle finanze ha lo status di "inhouse broker" ed è competente per la stipulazione dei contratti di assicurazione, la liquidazione di sinistri nonché per la costituzione di accantonamenti per rischi non assicurati (art. 33 cpv. 2 OGFC, CSC 710.110). Di conseguenza si occupa anche dei sinistri per tutte le unità amministrative, le aziende e gli enti che rientrano nella copertura assicurativa nonché i tribunali cantonali. I sinistri LAINF non rientrano nel suo ambito di competenza.
Compiti
I compiti principali consistono nella gestione delle assicurazioni, nella gestione dei rischi attuariali e nella liquidazione dei danni. In applicazione della legge sugli appalti pubblici (Lap, CSC 803.300) l'Amministrazione delle finanze è competente anche per la messa a concorso delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni. Il settore assicurazioni garantisce una copertura assicurativa ottimale nei settori di rischio del Cantone considerati meritevoli di essere assicurati e fornisce consulenza alle unità amministrative, alle aziende e agli enti che rientrano nella copertura assicurativa nonché ai tribunali cantonali per quanto riguarda questioni assicurative e legate ai rischi. È il servizio di riferimento per questioni assicurative, in particolare in merito alle coperture e alle franchigie delle unità amministrative nonché per l'annuncio di rischi assicurabili. La responsabilità per il rischio è decentralizzata e si trova in capo alle unità amministrative.
Sinistro
Il settore assicurazioni è il servizio di coordinamento per l'evasione di sinistri assicurati e non assicurati e il servizio centrale per l'evasione di richieste di risarcimento danni nei confronti dello Stato e derivanti dalla responsabilità dello Stato. Quando si verifica un sinistro occorre inviare una notifica di sinistro scritta all'Amministrazione delle finanze. Fanno eccezione i sinistri che sono di competenza dell'Assicurazione fabbricati nonché sinistri LAINF. Per danni verificatisi nel settore delle assicurazioni di persone la competenza spetta all'Ufficio del personale (notifica d'infortunio). I sinistri possono essere notificati solo da collaboratori dell'Amministrazione cantonale e dei tribunali nonché da altre persone assicurate dal Cantone.