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Per la procedura dinnanzi all'APMA vengono riscosse spese. In via eccezionale è possibile rinunciare alla riscossione di queste ultime. Non sussiste invece la possibilità di svolgere la procedura a titolo gratuito. Tuttavia, se necessario, può essere autorizzato il gratuito patrocinio con la nomina di un avvocato. Chi beneficia dell'autorizzazione al gratuito patrocinio deve rimborsare le relative spese entro dieci anni se si verifica un miglioramento delle condizioni economiche.

Persone che attualmente dipendono dal sostegno fornito dall'assistenza sociale hanno già reso noto il proprio reddito e la propria situazione patrimoniale nei confronti del servizio competente e la loro situazione di bisogno è comprovata dalla circostanza di avere diritto a prestazioni assistenziali. Questi beneficiano dell'esonero dalle spese e se necessario del gratuito patrocinio (nomina di un avvocato).

Con riferimento a tutte le altre persone, ai fini della concessione del gratuito patrocinio risulta determinante che:
  • il reddito rilevante sia appena sufficiente a coprire i bisogni correnti della famiglia
  • non si sia in presenza di una sostanza rilevante


Ai fini della verifica di tali requisiti, il modulo di domanda va presentato all'APMA unitamente ai giustificativi indicati nel modulo.

Il modulo va utilizzato anche da avvocati che presentano domanda di gratuito patrocinio per i loro mandanti.


Modulo di domanda

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