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Infrazioni lievi

Commette un’infrazione lieve (art. 16a LCStr) chi:

  • violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;

  • guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

  • viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

Dopo un’infrazione lieve è pronunciato un ammonimento, se contro la persona colpevole nei due anni precedenti l’infrazione da esaminare non è stata revocata la licenza di condurre o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.

Chi si è comportato correttamente per due anni dopo una revoca o un ammonimento, in caso di una nuova infrazione lieve viene di regola solo ammonito. Se però per un’infrazione lieve la persona interessata presenta già dei provvedimenti nei due anni precedenti (per esempio già un ammonimento o una revoca della licenza di condurre), la revoca della licenza di condurre per almeno un mese è costrittiva.

Soltanto nei casi particolarmente lievi (art. 16a cpv. 4 LCStr) si rinuncia a qualsiasi provvedimento.