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Le legislazioni federali e cantonali nel settore degli sport di montagna e sulla neve perseguono gli obiettivi seguenti:

  • proteggere gli ospiti nel corso di attività a rischio proposte a titolo professionale;
  • garantire la sicurezza degli ospiti in caso di attività proposte su piste e discese dietro indennizzo diretto o indiretto.

Per raggiungere questi obiettivi l'Ufficio dell'economia e del turismo è competente per l'esecuzione della legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (LRischi) e dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ORischi).

  • Regolamentazione delle attività offerte a titolo professionale da guide alpine, aspiranti guide alpine, maestri di sport sulla neve (esercitate fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita), maestri di arrampicata e accompagnatori in montagna nonché nei settori di canyoning, rafting, discese in acque vive e bungee jumping.
  • Legge sulle guide di montagna e sullo sci dei Grigioni→ Regolamentazione applicata all'insegnamento, all'accompagnamento e alla guida di ospiti contro compenso diretto o indiretto esercitati fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita (piste e discese)