Aziende e fondi agricoli
La legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) disciplina i rapporti giuridici con aziende e fondi agricoli. Essa ha lo scopo di promuovere la proprietà fondiaria rurale, la coltivazione diretta e di combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.
La legge contiene disposizioni concernenti l'acquisto di aziende e fondi agricoli, la costituzione in pegno di fondi agricoli nonché la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.
Autorizzazioni
Nel Cantone dei Grigioni l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio (IRFRC) è l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione secondo la LDFR. L'IRFRC è competente per il rilascio di autorizzazioni e l'emanazione di decisioni d'accertamento in relazione a restrizioni di diritto pubblico.
In particolare si tratta di:
- autorizzazioni di eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento
- autorizzazioni di acquisti da parte di privati e dell'ente pubblico
- autorizzazioni di eccezioni al principio della coltivazione diretta
- autorizzazioni di sorpasso del limite d'aggravio
- accertamenti relativi ad assoggettamento e applicazione
- accertamenti del carattere di azienda
- accertamenti delle possibilità di conseguire un reddito
Organo di controllo del fitto
In qualità di organo di controllo del fitto, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio (IRFRC) verifica le opposizioni presentate contro il fitto convenuto per singoli fondi agricoli presso l'autorità competente per l'autorizzazione (art. 43 LAAgr).