Conformemente alla decisione dipartimentale del DECA del 15.06.2015, a partire dal 01.01.2016 i bambini ricoverati in ospedale non sono più considerati allievi di scuola speciale, bensì allievi di scuola regolare. Per l'istruzione scolastica di allievi di scuola regolare e quindi anche per i costi dell'istruzione scolastica in ospedale sono competenti i rispettivi enti scolastici dei comuni. Di conseguenza, al rispettivo comune devono essere fatturati integralmente i costi per l'istruzione scolastica in ospedale nonché presso Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni, vale a dire una tariffa di 125 franchi per giorno di scuola. Rispetto alla regolamentazione precedente, per gli enti scolastici dei comuni ciò significa costi supplementari di 104 franchi per giorno di scuola. In cifre assolute, per i comuni risultano costi supplementari pari a ca. 150 000 franchi (media dei giorni di scuola 2013 e 2014). In cambio, nel calcolo delle forfetarie per allievo che il Cantone paga ai comuni, i costi supplementari sono stati considerati in modo tale che ai comuni vengano in fin dei conti rimborsati i costi supplementari. A seconda dei giorni di degenza ospedaliera verificatisi nel proprio comune scolastico, possono perciò risultare sottocoperture o sovracoperture.
Secondo la regolamentazione precedente, la valutazione riguardo all'idoneità di un bambino ricoverato a seguire le lezioni era svolta da un medico. In caso di risposta affermativa, veniva avviata l'istruzione scolastica in ospedale. Agli enti scolastici nei comuni veniva fatturata una tariffa di 21 franchi per giorno di scuola, importo che veniva solitamente pagato senza contestazioni.
L'esperienza insegna che, con la nuova regolamentazione, circa il 50% dei giorni di scuola dei bambini ricoverati non viene più pagato, adducendo quale motivazione l'assenza di una base legale. Nella prassi, non è attuabile un meccanismo secondo cui l'ospedale chieda una decisione al corrispondente ente scolastico. Innanzitutto ciò provocherebbe un onere amministrativo eccessivamente elevato. Secondariamente la decisione relativa all'istruzione scolastica deve essere presa entro 24 o al massimo 48 ore, situazione del tutto estranea alla prassi degli enti scolastici.
Mentre un tempo praticamente in tutta la Svizzera le scuole degli ospedali venivano gestite quali scuole speciali, oggi in molti Cantoni ciò è cambiato, ad esempio nel Cantone di Zurigo e in altri Cantoni della Svizzera orientale. Nel Cantone di Zurigo, dal 2011 le scuole degli ospedali sono ancorate quali offerte di formazione a sé stanti nella relativa legge sulla scuola dell'obbligo. La corrispondente ordinanza prevede quanto segue:
• Viene fornita un'istruzione scolastica a bambini e adolescenti in età di scuola dell'obbligo, vale a dire anche ad adolescenti allievi di un liceo inferiore, se la loro degenza durerà presumibilmente almeno una settimana.
• La decisione relativa all'istruzione scolastica viene presa dalla scuola dell'ospedale, gli enti scolastici vengono informati al riguardo.
• In caso di allievi provenienti da altri Cantoni viene dapprima, e possibilmente in fretta, richiesta una garanzia di assunzione delle spese.
1. Le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a creare nella legge scolastica una base legale che disciplini la gestione di una scuola o di una scuola dell'infanzia in ospedale da parte dei fornitori di prestazioni sanitarie mediante un corrispondente mandato di prestazioni. La corrispondente modifica della legge deve avvenire in modo tale che:
a) La decisione relativa all'istruzione scolastica da parte della scuola dell'ospedale avvenga a partire dal 5° giorno e che l'ente scolastico debba essere informato.
b) Agli enti scolastici dei rispettivi comuni e al Cantone vengano fatturati i costi in ragione della metà ciascuno. La tariffa dei costi deve essere approvata periodicamente dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Le firmatarie e i firmatari invitano inoltre il Governo a creare la base legale conformemente al precedente n. 1 anche per quanto riguarda gli allievi delle scuole medie e professionali analogamente a quanto fatto dal Cantone di Zurigo; i costi vanno fatturati agli uffici competenti per le scuole medie e la formazione professionale.
Coira, 19 ottobre 2016
Calouri, Bucher-Brini, Casty, Albertin, Atanes, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Caduff, Cahenzli-Philipp, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Clalüna, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Epp, Fasani, Florin-Caluori, Foffa, Gartmann-Albin, Geisseler, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jaag, Jeker, Kunfermann, Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Paterlini, Perl, Pult, Sax, Schneider, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, von Ballmoos, Waidacher, Widmer-Spreiter, Wieland, Zanetti, Berther (Segnas), Bonderer, Cantieni, Engler (Surava), Gugelmann, Horrer, Natter, Pfister, Ruckstuhl, Vassella