Situazione di partenza: nel marzo 2012 il Gran Consiglio ha deciso la revisione totale della legge scolastica. Tra le altre cose, vi è stata inserita anche la regolamentazione della pedagogia specializzata. L'ente scolastico garantisce l'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia, il Cantone garantisce quella nel settore ad alta soglia. Per quanto riguarda l'attuazione, l'articolo 46 della nuova legge scolastica impone agli enti scolastici i seguenti obblighi:
Cpv. 1: L'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa e ad alta soglia avviene in base alle esigenze secondo forme di istruzione e di sostegno integrative e separative.
Cpv. 2: L'attuazione avviene in forma integrativa se l'istruzione e il sostegno nella classe regolare risultano vantaggiosi per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibili per la classe regolare.
Cpv. 3: In caso contrario, l'attuazione avviene in forma parzialmente integrativa quale insegnamento a gruppi o individuale, oppure in forma separativa in sezioni di strutture per l'istruzione scolastica speciale oppure all'interno di famiglie.
I capoversi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge scolastica obbligano gli enti scolastici a offrire i provvedimenti di pedagogia specializzata in primo luogo in forma integrativa. Nella prassi, tramite la consulenza dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS), tale direttiva viene rispettata con vigore. Il successo di questa forma di istruzione e di sostegno integrativa è tuttavia molto controverso. Vi è unanimità riguardo all'efficacia soltanto se tutti i fattori, come la collaborazione degli insegnanti, la dimensione delle classi, le sezioni pluriclasse, il numero di allievi con esigenze particolari, ecc., sono coordinati tra loro in modo ottimale. Non è possibile dimostrare che l'integrazione abbia un effetto più duraturo rispetto alla prassi attuale anche in caso di svolgimento positivo delle lezioni per gli allievi con bisogni educativi speciali nonché per gli altri bambini della classe regolare. L'unica evidenza finora chiara è l'esplosione dei costi per la maggior parte degli enti scolastici a seguito dell'insegnamento di sostegno integrativo.
Nell'articolo 46 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica viene richiesta un'offerta di pedagogia specializzata quale misura preventiva: "Allo scopo di garantire i provvedimenti a bassa soglia, in particolare la promozione della prevenzione, gli enti scolastici sono tenuti a impiegare in classe, a livello di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, un pedagogista specializzato per almeno due unità d'insegnamento settimanali per sezione."
Sebbene la formulazione "sono tenuti" non rappresenti un obbligo per gli enti scolastici di offrire un sostegno integrativo quale prevenzione (SI P), anche a tale proposito l'Ispettorato scolastico richiede con forza l'offerta di lezioni SI P. Nel bollettino scolastico cantonale (agosto 2016), tre ispettrici scolastiche descrivono come segue il modo di procedere dell'Ispettorato scolastico: "Qualora una scuola non offra le lezioni SI P, la direzione scolastica viene invitata a inoltrare una presa di posizione scritta con motivazione pedagogica. In casi immotivati, l'Ufficio ne viene informato tramite segnalazione di vigilanza." In questo modo tutti gli enti scolastici in definitiva finiscono per sentirsi obbligati a offrire lezioni SI P, indipendentemente dal fabbisogno. L'offerta di lezioni SI P in tutto il Cantone rappresenta a sua volta un importante fattore di costo per molti enti scolastici.
Conclusioni: nell'articolo 48 capoverso 1 della legge scolastica, la competenza di disporre provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia viene giustamente attribuita agli enti scolastici. Questa competenza dovrà quindi anche poter essere attuata in modo sistematico e adeguato alle esigenze locali. Ne beneficiano tutti i bambini, gli insegnanti e gli enti scolastici, perché i mezzi a disposizione vengono impiegati in modo più mirato.
Pertanto, le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a:
1. Adeguare la legge scolastica nel senso che le forme di istruzione e di sostegno dei provvedimenti di pedagogia specializzata ancorate nella legge scolastica siano ugualmente possibili in forma integrativa, parzialmente integrativa e separativa. A tale scopo, l'articolo 46 capoverso 1 della legge scolastica va modificato come segue: L'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa e ad alta soglia avviene secondo forme di istruzione e di sostegno integrative, parzialmente integrative e separative. I capoversi 2 e 3 vanno abrogati senza sostituzione.
2. Attribuire la competenza per l'insegnamento di sostegno preventivo agli enti scolastici. L'articolo 46 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica va pertanto abrogato senza sostituzione.
Coira, 7 dicembre 2016
Michael (Donat), Casanova-Maron (Domat/Ems), Cavegn, Alig, Bleiker, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caduff, Casty, Clalüna, Claus, Danuser, Dudli, Felix (Haldenstein), Felix (Scuol), Giacomelli, Grass, Hardegger, Heinz, Hug, Jeker, Jenny, Joos, Kasper, Koch (Tamins), Kollegger, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Kunz (Coira), Kuoni, Lamprecht, Mani-Heldstab, Mathis, Michael (Castasegna), Müller, Nay, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Salis, Schutz, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Toutsch, Troncana-Sauer, Vetsch (Klosters Dorf), Weber, Weidmann, Widmer-Spreiter, Wieland, Erhard, Pfister, Wellig