In virtù della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale, il Cantone dei Grigioni allestisce e gestisce un inventario cantonale degli aspetti degli abitati, dei gruppi di edifici e degli edifici singoli degni di protezione (art. 4 LCNP). L'allestimento dell'inventario costituisce la base per la conservazione e la cura del patrimonio culturale edilizio.
Attualmente sono in corso i lavori di allestimento delle liste di inventario per l'intero territorio cantonale. I proprietari fondiari saranno coinvolti soltanto in uno stadio molto avanzato del processo di inventariazione. Spesso essi vengono a conoscenza del fatto che il loro immobile figura nella lista di inventario soltanto nel momento in cui intendono venderlo o intendono procedere a misure edilizie. Nella maggior parte dei casi ciò ha come conseguenza naturale una diminuzione dell'interesse di potenziali acquirenti e ritardi nell'esecuzione di lavori edilizi. A questo proposito è importante sottolineare che non è possibile inoltrare opposizione contro l'inventario.
La legislazione cantonale prescrive che i proprietari fondiari interessati devono essere informati in caso venga confermata l'ipotesi che l'oggetto sia degno di protezione. L'art. 5 cpv. 1 LCNP recita: "Il Cantone espone pubblicamente per 30 giorni i nuovi inventari e gli aggiornamenti nei comuni interessati e presso il Cantone e annuncia l'esposizione pubblica nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale. I proprietari fondiari interessati vengono informati."
La conservazione del patrimonio culturale edilizio non è messa in discussione, e nemmeno l'inventariazione.
Risultano per contro problematici l'informazione dei proprietari fondiari e il loro coinvolgimento. Se i proprietari vengono a conoscenza troppo tardi del fatto che il loro immobile figura nell'inventario e non hanno potuto collaborare all'allestimento dello stesso, si creano più problemi rispetto a quelli che verrebbero causati da un'informazione personale tempestiva e da un loro coinvolgimento nell'allestimento.
Le firmatarie e i firmatari incaricano perciò il Governo di regolamentare l'inventariazione in modo tale da garantire un coinvolgimento fin dall'inizio nel processo di inventariazione dei proprietari interessati ma anche delle autorità comunali competenti per la pianificazione locale. Ciò presuppone un'informazione scritta degli interessati, come prevista anche dalla legge cantonale. Le autorità comunali devono essere coinvolte in modo tale che le analisi degli insediamenti del Cantone debbano essere svolte alla presenza di un rappresentante del comune. In tal modo viene garantito che le autorità comunali possono informare in tempi brevi i proprietari fondiari in merito all'inserimento nell'inventario cantonale e quindi a un eventuale status di protezione della loro proprietà. Ai proprietari fondiari interessati deve inoltre essere concessa la possibilità di presentare opposizione contro l'inserimento nell'inventario, ciò affinché un oggetto possa essere inserito nella pianificazione soltanto dopo che sia stato confermato lo status di protezione di ciascuna sua parte.
Coira, 13 febbraio 2019
Bigliel, Crameri, Niggli-Mathis (Grüsch), Berther, Berweger, Brandenburger, Brunold, Cahenzli-Philipp, Cantieni, Casutt-Derungs, Cavegn, Claus, Della Cà, Derungs, Dürler, Engler, Fasani, Favre Accola, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Giacomelli, Gort, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hohl, Holzinger-Loretz, Kasper, Kienz, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Loepfe, Loi, Marti, Mittner, Niggli (Samedan), Noi-Togni, Pfäffli, Ruckstuhl, Rüegg, Schmid, Schneider, Schutz, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Waidacher, Weber, Weidmann, Widmer (Felsberg), Wieland, Zanetti (Landquart), Collenberg, Holliger, Renkel