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Sessione: 12.06.2019

Con l'entrata in vigore della legge scolastica rielaborata nell'agosto del 2013 i compiti svolti dagli specialisti di terapia contro la legastenia sono passati ai pedagogisti curativi scolastici. La prassi dimostra che da allora gli allievi con problemi di legastenia (difficoltà di lettura e ortografia) o di discalculia ricevono un sostegno nettamente inferiore. La conseguenza è costituita da minori progressi, maggiori problemi scolastici, considerevole stress scolastico fino a sintomi psichici dovuti al sovraccarico. Di conseguenza genitori disperati si rivolgono con le loro preoccupazioni agli insegnanti e agli specialisti del Cantone nonché ai corrispondenti servizi specializzati e ora anche alla politica.

Conformemente alla legge scolastica, gli enti scolastici sono competenti per i provvedimenti di pedagogia specializzata, tra i quali rientra la promozione di bambini con problemi di legastenia o discalculia. Le risorse in termini di personale a disposizione vengono sovente esaurite per allievi con un bisogno di promozione a bassa soglia ampio e di altro tipo (sostegno integrativo con adeguamento degli obiettivi di apprendimento), di modo che per il sostegno di bambini con problemi di legastenia o discalculia, a torto considerata meno urgente o meno importante, le risorse rimanenti nel quadro del sostegno integrativo senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento sono assenti o scarse. Evidentemente riguardo a questo punto la scuola non è in grado di soddisfare il diritto formulato nell'art. 43 cpv. 1 della legge scolastica ("Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di pedagogia specializzata"), benché nell'art. 44 siano considerati quali provvedimenti a bassa soglia in particolare il sostegno integrativo e i provvedimenti pedagogico-terapeutici. Tale situazione è particolarmente deplorevole dato che i bambini/gli adolescenti con problemi di legastenia o discalculia sono di solito allievi dotati di intelligenza normale e in possesso di un buon potenziale di apprendimento e sono interessati "solo" da difficoltà in un singolo settore.

In questo contesto il Governo viene invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. In che modo il Cantone assicura che gli allievi con problemi di legastenia o discalculia vengano adeguatamente sostenuti nel settore del sostegno integrativo senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento?

2. Il Cantone dispone di cifre concrete per quanto riguarda gli accertamenti e lo svolgimento di misure di pedagogia specializzata in particolare per allievi con problemi di legastenia o discalculia?

Pontresina, 12 giugno 2019

Thomann-Frank, Märchy-Caduff, Favre Accola, Atanes, Berweger, Bettinaglio, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Caviezel (Coira), Caviezel (Davos Clavadel), Clalüna, Crameri, Ellemunter, Engler, Fasani, Flütsch, Gasser, Gort, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Hohl, Holzinger-Loretz, Jochum, Kienz, Kuoni, Lamprecht, Locher Benguerel, Loi, Müller (Susch), Natter, Noi-Togni, Papa, Perl, Pfäffli, Rettich, Rüegg, Rutishauser, Schutz, Schwärzel, Tanner, Thöny, Thür-Suter, Tomaschett-Berther (Trun), Waidacher, Weidmann, Wellig, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Zanetti (Sent), Renkel

Risposta del Governo

Sulla base della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), il sostegno ad allievi con problemi di legastenia o discalculia compete agli enti scolastici nel quadro dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia.

Si può prendere posizione come segue in merito alle singole domande:

In merito alla domanda 1: nell'art. 43 della legge scolastica il Cantone stabilisce a livello sovraordinato che gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a provvedimenti di pedagogia specializzata. Conformemente all'art. 47 cpv. 1 nonché all'art. 48 cpv. 1 della legge scolastica, la garanzia, l'attuazione nonché la disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia competono all'ente scolastico. Nel quadro della promozione integrativa senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento, tra i provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia rientrano in particolare la promozione in caso di difficoltà in determinati settori quali la discalculia o la legastenia. Sono quindi i singoli enti scolastici ad avere il compito di individuare il bisogno di allievi con corrispondenti difficoltà e di far fronte a tali difficoltà in modo adeguato durante le lezioni attraverso l'impiego di risorse e di forme di sostegno idonee. Gli specialisti competenti sono i pedagogisti curativi scolastici.

Al Cantone spetta il compito di vigilare. In base all'art. 91 della legge scolastica, nel quadro delle strutture regolari l'ispettorato scolastico si occupa tra l'altro della vigilanza come pure dell'esame della qualità nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia. L'ispettorato scolastico offre inoltre diversi servizi che aiutano gli enti scolastici nel loro compito di garantire il sostegno necessario. Esso fornisce consulenza specialistica agli insegnanti e alle direzioni scolastiche ed è a disposizione dell'ente scolastico in caso di domande. In presenza di reclami da parte dei titolari dell'autorità parentale, la situazione viene esaminata in loco e all'occorrenza vengono avviati corrispondenti provvedimenti. In caso di domande i genitori e gli insegnanti possono inoltre rivolgersi in qualsiasi momento al Servizio psicologico scolastico per ricevere consulenza. Se vi sono dubbi o disaccordi riguardo al bisogno educativo speciale, come ad es. riguardo al fatto se ci si trovi di fronte a un problema di legastenia o discalculia, conformemente all'art. 48 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010) tale servizio procede a un accertamento. Infine, in virtù dell'art. 95 della legge scolastica, se del caso i genitori hanno la possibilità di adire le vie legali.

In merito alla domanda 2: il Cantone non dispone di cifre concernenti gli accertamenti nonché lo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia, in particolare per allievi con problemi di legastenia o discalculia. In quanto parte integrante del sostegno di pedagogia specializzata per allievi dai differenti bisogni, la disposizione e l'attuazione di queste misure rientrano nell'ambito di competenza del singolo ente scolastico.

14 agosto 2019