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Sessione: 19.06.2020

La Confederazione ha ratificato la CRC e secondo il diritto internazionale è responsabile per l'attuazione degli impegni contratti (ad es. per la concezione di una politica dell'infanzia e della gioventù; per il coordinamento dei Cantoni; per i rapporti dei Paesi concernenti l'attuazione a destinazione del Comitato ONU per i diritti del fanciullo conformemente all'art. 44 CRC, prossimo rapporto ordinario previsto per il corrente anno 2020).

All'interno del Paese l'onere principale per la realizzazione dei diritti del fanciullo spetta tuttavia ai Cantoni; di fatto la Confederazione non assume quasi per nulla la sua funzione di promozione e di vigilanza. Affinché il Cantone possa diventare a misura di minore o uno Stato che tiene conto delle esigenze dei minori, i suoi compiti possono essere articolati come segue:

  • Elaborazione di una strategia relativa alla composizione del gruppo di popolazione costituito dai minori, agli interessi che questo gruppo di popolazione esprime alla politica cantonale per quanto riguarda scuola, protezione dell'infanzia, pianificazione del territorio, politica fiscale, giustizia, ecc. e agli organi attraverso i quali questi interessi possono essere articolati.
  • Il Parlamento ha degli obblighi soprattutto in relazione alla legislazione, al preventivo e all'alta vigilanza sull'Amministrazione e sui tribunali.
  • L'Amministrazione statale, in particolare i Dipartimenti, necessitano di un'organizzazione delle strutture e dei processi al fine di valorizzare i valori fondamentali della CRC nella vita quotidiana dei minori, nell'applicazione di prima istanza del diritto e nell'amministrazione della giustizia interna all'Amministrazione.
  • I responsabili decisionali in seno all'Amministrazione e ai tribunali devono essere sensibilizzati riguardo alla problematica della CRC e occorre trasmettere loro nozioni operative e i relativi risvolti pratici. In particolare sono richiesti procedimenti rapidi in caso di misure a tutela dell'unione coniugale o di regolamentazioni in materia di affidamento.
  • Il Cantone sostiene i comuni e gli organi regionali nell'attuazione della CRC.

A questo proposito domandiamo:

1.     Nella legislatura in corso e in quella precedente, quanti minori sono stati sentiti secondo l'art. 314a CC rispettivamente secondo l'art. 298 CPC e per quanti minori è stato nominato un rappresentante del figlio secondo l'art. 314abis CC rispettivamente secondo l'art. 299 CPC (in cifre assolute e in % dei minori)? È riconoscibile un'evoluzione?

2.     Come viene praticata l'audizione del minore da parte degli uffici menzionati,

-  a partire da una determinata età,

-  con convocazione personale in una forma specifica per i minori o mediante un modulo,

-  con quali informazioni relative alle condizioni quadro giuridiche dell'audizione,

-  svolta dai funzionari stessi o da specialisti esterni,

-  in locali arredati in modo specifico per classi d'età?

3.     I collaboratori dei tribunali dispongono di una formazione corrispondente e di esperienza nei contatti con bambini e adolescenti?

4.     In che modo il Cantone dei Grigioni sensibilizza i collaboratori dell'APMA, degli uffici dei curatori professionali, dei tribunali, degli studi legali (avvocati, ma anche mediatori) da un lato, ma anche i bambini/gli adolescenti dall'altro riguardo alla CRC e alla sua attuazione sistematica? (vedi anche opuscolo «Deine Meinung ist wichtig» dei tribunali ZH).

5.     È in progetto l'istituzione di un difensore civico nazionale (mozione del consigliere agli Stati Noser), tuttavia la costituzione e l'organizzazione dei processi sono e rimangono disciplinati a livello cantonale a tempo indeterminato. A quali servizi specializzati nei Grigioni devono rivolgersi i bambini e gli adolescenti in caso di questioni di natura giuridica?

Coira, 19 giugno 2020

Favre Accola, Gugelmann, Rettich, Baselgia-Brunner, Brandenburger, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Clalüna, Danuser, Degiacomi, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Dürler, Ellemunter, Engler, Gartmann-Albin, Gasser, Geisseler, Gort, Grass, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hofmann, Hohl, Holzinger-Loretz, Horrer, Hug, Jochum, Kappeler, Kasper, Koch, Kohler, Lamprecht, Loepfe, Michael (Donat), Müller (Susch), Müller (Felsberg), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Preisig, Ruckstuhl, Rutishauser, Salis, Schmid, Schwärzel, Stiffler, Thomann-Frank, Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Widmer-Spreiter (Coira), von Ballmoos, Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart), Pajic, Renkel, Spadarotto

Risposta del Governo

Poiché la gestione degli uffici dei curatori professionali è un compito regionale e anche i tribunali e gli avvocati non fanno parte dell'Amministrazione cantonale, le risposte seguenti riportano in prevalenza la presa di posizione dell'APMA.

In merito alla domanda 1: nei procedimenti di protezione dei minori dinanzi alle APMA, in linea di principio i minori interessati vengono sentiti. Alla domanda se sia possibile rinunciare all'audizione occorre dare risposta tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Quanto più grave è l'intervento, tanto meno si può rinunciare a un'audizione. Qualora le parti interessate dal procedimento dinanzi al tribunale regionale siano d'accordo, un'audizione dei minori non è di norma auspicata e dunque non avviene. In casi controversi si tengono regolarmente audizioni di minori, tranne nel caso in cui sia stato esplicitamente chiesto di rinunciarvi.

Si fa ricorso in misura sempre maggiore alla possibilità di nominare un rappresentante del figlio. Mentre nel 2013 le APMA hanno nominato complessivamente cinque rappresentanti, nel 2019 un rappresentante del figlio è stato nominato in 33 casi. In rapporto al numero complessivo di minori interessati, la quota di casi con rappresentanza del figlio è salita da poco meno dello 0,8% nel 2013 a circa il 5,3% nel 2019. In caso di procedimenti dinanzi a tribunali regionali, la nomina di rappresentanti del figlio in linea di principio viene presa in considerazione soltanto in casi controversi. I casi di rappresentanza del figlio sono rari.

Nei procedimenti dinanzi al Tribunale cantonale si tratta di norma di procedure di ricorso in relazione alle quali per i minori era stato nominato un rappresentante già dinanzi alla prima istanza, se ciò era necessario. La rappresentanza viene mantenuta nella procedura di ricorso. Una nomina da parte del Tribunale cantonale avviene esclusivamente in procedimenti conformemente all'art. 302 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; RS 272) (rimpatrio di minori), per i quali il diritto federale prevede una competenza esclusiva dei tribunali cantonali superiori.

In merito alla domanda 2: di norma i bambini di meno di sei anni non vengono sentiti. Le modalità di svolgimento di un'audizione vengono valutate dalle APMA caso per caso. Viene scelta una procedura che salvaguardi il benessere del minore. Le audizioni di bambini più piccoli e di minori con un pregiudizio noto (ad es. disturbo dello spettro autistico) vengono svolte di norma da specialisti. In misura crescente tali audizioni vengono svolte anche da membri esperti dell'APMA, dato che il contatto diretto con i minori è molto prezioso per una valutazione globale e per la decisione. 

In merito alla domanda 3: dinanzi ai tribunali le audizioni di minori si tengono di norma in prima istanza. In procedimenti di ricorso vengono disposte solo eccezionalmente. Di solito i giudici si occupano in prima persona delle audizioni. Solo in casi eccezionali l'audizione viene svolta da uno specialista. La maggior parte dei giudici dispone di esperienza pluriennale. Alcuni hanno inoltre seguito corsi o perfezionamenti professionali specifici.

In merito alla domanda 4: a seguito della loro formazione, della loro esperienza e/o degli scambi interdisciplinari, i collaboratori dell'APMA e degli uffici dei curatori professionali sono molto sensibilizzati. I genitori e gli adolescenti nonché, a seconda della situazione e dell'età, anche i bambini direttamente interessati vengono sensibilizzati dall'APMA in merito alla CRC e alla sua attuazione durante dei colloqui. Vengono regolarmente consegnati l'opuscolo "Juris erklärt dir deine Rechte" o l'opuscolo dell'unicef "Si parla del tuo futuro – è giusto sentire anche la tua opinione". Il Governo non è competente per gli uffici dei curatori professionali, i tribunali e gli avvocati.

In merito alla domanda 5: a livello nazionale la Kescha (Centro di ascolto e di assistenza del minore e dell'adulto) e l'associazione «Kinderanwaltschaft Schweiz» si occupano di una parte delle mansioni di un organo di mediazione per i diritti dei minori. L'offerta di informazione e consulenza locale e a bassa soglia di Pro Juventute (ossia il numero di telefono 147) è a disposizione di bambini e adolescenti 24 ore su 24.

7 settembre 2020