Le domande da 1 a 4 si riferiscono a indennità per perdita di guadagno nel settore della cultura previste dall'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (ordinanza COVID cultura; RS 442.15) rimasta in vigore fino al 20 settembre 2020; la domanda 5 si riferisce alla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; RS 818.102) e all'ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (ordinanza COVID-19 cultura; RS 442.15).
In merito alla domanda 1: entro il termine di inoltro del 20 settembre 2020, alla sezione Promozione della cultura dell'Ufficio della cultura sono pervenute complessivamente 113 domande di indennità per perdita di guadagno presentate da 50 operatori culturali e da 63 imprese culturali.
In merito alla domanda 2: in totale sono state concesse indennità per perdita di guadagno a 76 operatori culturali e imprese culturali per 2 591 815.90 franchi (fr. 397 240.50 a 32 operatori culturali; fr. 2 194 575.40 a 44 imprese culturali). 10 domande sono state ritirate, mentre 27 sono state respinte in quanto non soddisfacevano i criteri previsti dall'ordinanza COVID cultura o erano già state versate indennità di altro genere.
In merito alla domanda 3: le indennità per perdita di guadagno sono state stabilite in base al modello di calcolo 2 della Confederazione e all'ordine delle priorità cantonale. Il modello 2 prevede la compensazione tra le entrate preventivate e mancate da un lato e le spese preventivate non sostenute e le indennità effettivamente percepite dall'altro. L'applicazione di questo modello è stata concordata con la Confederazione. Su istruzione della Confederazione, in tutti i Cantoni l'indennità per perdita di guadagno per operatori culturali ha dovuto essere calcolata in base al modello 2. Secondo l'ordine delle priorità i progetti, gli operatori culturali e le imprese culturali già sostenuti dalla Promozione della cultura dovevano essere considerati in via prioritaria. In generale è stato perseguito l'obiettivo di erogare l'importo massimo definito dalla Confederazione pari all'80 per cento dei danni economici.
In merito alla domanda 4: in una prima fase, a partire da metà luglio 2020 per numerose domande sono state erogate, mediante decisione provvisoria, indennità pari al 70 per cento dei danni economici. Dato che questo tipo di indennità per perdita di guadagno aveva carattere sussidiario rispetto ad altri provvedimenti (indennità per lavoro ridotto, indennità per perdita di guadagno prevista dal diritto ordinario, prestazioni assicurative, aiuti immediati), si è reso necessario attendere l'esito di tali decisioni per poter procedere a una valutazione definitiva. Il Cantone ha preso tutte le decisioni definitive entro il 21 dicembre 2020 e le ha comunicate ai richiedenti tramite decisioni d'ufficio o decisioni dipartimentali. Tutte le indennità per perdita di guadagno sono state erogate facendo riferimento all'anno contabile 2020. Così facendo sono stati rispettati i termini stabiliti dalla Confederazione. Tutti i richiedenti già sostenuti dalla Promozione della cultura hanno percepito un'indennità per perdita di guadagno definitiva per l'importo massimo consentito pari all'80 per cento dei danni economici. L'evasione delle domande avvenuta in seno all'Ufficio della cultura ha richiesto molto tempo, dato che spesso mancavano documenti richiesti e indicati nei promemoria oppure sono stati necessari chiarimenti onerosi in termini di tempo.
In merito alla domanda 5: continuano a essere previsti aiuti finanziari non rimborsabili sotto forma di indennità per perdita di guadagno. Per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito di provvedimenti statali, gli operatori culturali e le imprese culturali possono chiedere un'indennità per perdita di guadagno. La gestione delle indennità per perdita di guadagno in conformità alla legge COVID-19 e all'ordinanza COVID-19 cultura in linea di principio è analoga a quella in conformità all'ordinanza COVID cultura (vedi risposta alla domanda 3). Stando all'attuale ordine delle priorità, per il momento sono previste indennità per perdita di guadagno pari al massimo al 60 per cento dei danni economici. Qualora i mezzi finanziari dovessero essere sfruttati in misura minore a quanto preventivato, sarà possibile aumentare questa percentuale.
13 gennaio 2021