Negli ultimi anni le strutture nel Cantone dei Grigioni sono state riorganizzate in modo radicale: il livello medio, composto in passato da corporazioni regionali, distretti e circoli, è stato riunito in un unico livello, ossia le regioni, secondo il principio bottom-up. Le regioni hanno iniziato la propria attività il 1° gennaio 2016. La strategia bottom-up si è dimostrata valida nella riforma dei comuni, come emerge dal messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 8/2018 – 2019, 11. Rapporto sulle strutture comunali. Negli ultimi 15 anni il numero di comuni è diminuito da 206 nel 2007 a 101 nel 2022. Sono nati comuni forti ed efficienti in grado di svolgere i propri compiti in modo rapido, efficace e prossimo ai cittadini. Ora che la riforma dei comuni (formale) nei Cantone dei Grigioni si trova a buon punto, è arrivato il momento di verificare quali compiti pubblici possono essere (ri)trasferiti dal Cantone ai comuni, affinché questi ultimi possano disporre della libertà decisionale e dell'autonomia sul proprio territorio (riforma dei comuni materiale). Secondo il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione federale (art. 5a Cost.) che si applica tra tutti i livelli statali, l'ente statale sovraordinato dovrebbe assumere i compiti solo se li può svolgere meglio degli enti territoriali subordinati. In questo contesto è necessario tenere in debita considerazione l'autonomia dei comuni tradizionalmente elevata nel Cantone dei Grigioni e occorre concedere o ritrasferire ai comuni compiti materiali con una libertà decisionale relativamente importante, che essi possono svolgere in modo più efficace, prossimo ai cittadini e con la corrispondente autonomia. Occorre distinguere da un lato tra nuovi compiti statali e i compiti pubblici che già oggi vengono svolti da parte dello Stato, per cui si devono eliminare anche gli ostacoli giuridici inutili a scapito dell'autonomia dei comuni.
Sulla base di queste considerazioni le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo,
a) Di presentare un rapporto e una proposta al Gran Consiglio su quali compiti materiali con un'autonomia decisionale relativamente importante sono attualmente svolti dal Cantone e che potrebbero essere svolti meglio o altrettanto bene dai comuni e quali di questi compiti potrebbero essere (ri)trasferiti ai comuni.
b) Di mostrare, nel quadro del rapporto e della proposta secondo la lett. a), quali disposizioni giuridiche in singoli ambiti giuridici limitano il pieno potenziale dell'autonomia dei comuni.
c) Di indicare in ogni messaggio del Governo al Parlamento le ripercussioni del progetto sui comuni e in che modo la regolamentazione proposta è compatibile con il principio di sussidiarietà e il federalismo (cfr. a questo proposito anche l'art. 141 cpv. 2 lett. ater e f della legge sul Parlamento della Confederazione).
d) Di includere le regioni nelle considerazioni in relazione all'adempimento degli incarichi secondo le lett. a) - c).
Coira, 16 febbraio 2022
Crameri, Maissen, Bettinaglio, Berther, Bondolfi, Brunold, Buchli-Mannhart, Caluori, Casty, Casutt-Derungs, Clalüna, Danuser, Della Vedova, Deplazes (Rabius), Derungs, Ellemunter, Epp, Fasani, Felix, Florin-Caluori, Föhn, Geisseler, Hardegger, Kohler, Kunfermann, Lamprecht, Loepfe, Michael (Donat), Müller (Susch), Niggli-Mathis (Grüsch), Paterlini, Sax, Schmid, Schneider, Tanner, Tomaschett (Breil), Ulber, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Zanetti (Landquart), Bürgi-Büchel, Collenberg, Gujan-Dönier