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Sessione: 07.12.2022

Nel settore degli appalti pubblici alla parte soccombente nelle procedure mediante invito nonché nelle procedure di pubblico concorso e selettive è data facoltà di interporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo. Se viene presentato ricorso, di norma viene inoltrata contemporaneamente una domanda di concessione dell'effetto sospensivo. La legislazione grigionese non prevede un termine per quanto riguarda la decisione relativa all'effetto sospensivo. Tale decisione può richiedere mesi, il che comporta un'importante incertezza giuridica per tutte le parti interessate e può eventualmente portare a ritardi gravi.

Nel Cantone di San Gallo, nell'ordinanza sugli appalti pubblici (Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen, VöB, SGS 841.11) è stabilito che il presidente del Tribunale amministrativo in linea di principio deve decidere in merito alla domanda relativa alla concessione dell'effetto sospensivo entro un termine d'ordine di 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

Nell'intento di accelerare le procedure di ricorso, le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo di rispondere alle domande seguenti:

  1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui una decisione in merito all'effetto sospensivo da parte del Tribunale amministrativo non dovrebbe durare mesi?
  2. Quali possibilità vede il Governo per accelerare la presa di decisioni da parte del Tribunale amministrativo in merito all'effetto sospensivo?
  3. Quali proposte ne trae il Governo a destinazione del legislativo?

Coira, 7 dicembre 2022

Kappeler, Loepfe, Kuoni, Altmann, Berther, Berweger, Binkert, Bischof, Brandenburger, Collenberg, Danuser (Coira), Della Cà, Derungs, Föhn, Gansner, Hartmann, Hohl, Jochum, Kasper, Kohler, Lamprecht, Loi, Luzio, Maissen, Mittner, Oesch, Pajic, Perl, Rageth, Rutishauser, Saratz Cazin, Schutz, Stiffler, Tanner, Thür-Suter, von Ballmoos, Walther, Wieland, Zindel

Risposta del Governo

Conformemente al nuovo Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP; CSC 803.710), come secondo il diritto previgente, il Tribunale amministrativo cantonale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo, se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Per valutare la fondatezza di un ricorso, la fattispecie rilevante ai fini della decisione deve essere accertata e il giudice dell'istruzione deve procedere a una prima ponderazione giuridica sulla base di atti in parte molto voluminosi, il che richiede un certo tempo. La decisione relativa alla concessione dell'effetto sospensivo prevale in modo non irrilevante sulla decisione di merito, la quale viene presa dal tribunale intero composto da 3 o da 5 membri. Né il CIAP riveduto né la legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) armonizzata con i Cantoni prevedono un termine d'ordine speciale per la decisione relativa alla concessione dell'effetto sospensivo. A quanto risulta in futuro solamente il Cantone di San Gallo prevedrà una prescrizione di questo genere. L'effetto sospensivo permette ai ricorrenti di mantenere l'opportunità di aggiudicarsi l'appalto. Per contro un effetto sospensivo concesso dal tribunale può, in determinate circostanze, ritardare progetti di appalto importanti e urgenti. Se invece la domanda di concessione dell'effetto sospensivo non viene accolta, la protezione giuridica dei ricorrenti si limita all'accertamento dell'illegalità. Questo significa che un'aggiudicazione non è più fattibile per il ricorrente. La decisione relativa alla concessione o alla mancata concessione dell'effetto sospensivo richiede quindi un'attenta ponderazione e non deve essere presa in modo affrettato.

In merito alla domanda 1: il Governo condivide il parere secondo cui la decisione relativa alla concessione dell'effetto sospensivo, ma anche la decisione di merito, non debbano prolungarsi eccessivamente. Nella presente fattispecie ciò non è il caso. Secondo la prassi il Tribunale amministrativo grigionese, come gli altri tribunali cantonali, concede immediatamente a un ricorso l'effetto sospensivo in via supercautelare, sospendendo così l'effetto dell'aggiudicazione invitando allo stesso tempo le parti a prendere posizione. Se nel quadro dello scambio di scritti emerge un interesse pubblico preponderante alla mancata concessione (ad es. livello di rischio di incidenti elevato sul tratto stradale interessato), il Tribunale amministrativo revoca l'effetto sospensivo mediante una decisione provvisoria emessa in tempestivamente e permette di procedere alla firma del contratto. Negli altri casi lascia in sospeso lo stato procedurale ordinato in via supercautelare e prende la decisione di merito subito dopo la conclusione dello scambio di scritti. Nel caso di un ricorso normale, stando alle informazioni fornite dal Tribunale amministrativo, la sentenza viene comunicata alle parti in media entro tre mesi dalla ricezione del ricorso. Nel confronto cantonale e soprattutto rispetto alla Confederazione questo termine può essere valutato come molto breve.

In merito alla domanda 2: il Governo ritiene che la prassi del Tribunale amministrativo sia rapida ed economica in termini procedurali. Una decisione separata relativa all'effetto sospensivo non contribuisce sempre ad accelerare la procedura, poiché anche contro questa decisione provvisoria è possibile ricorrere a un rimedio giuridico, il quale prolungherebbe la procedura. Tuttavia anche le parti possono contribuire a una presa di decisioni rapida. Di norma è ad esempio più efficace se gli enti appaltanti si oppongono alla concessione dell'effetto sospensivo per i propri progetti spesso previsti da lungo tempo solo in caso di urgenza dimostrata e se chiedono invece una decisione di merito possibilmente rapida. Facendo valere le pretese di risarcimento secondo il CIAP in caso di domande abusive del diritto o contrarie al principio della buona fede, i committenti pubblici e gli offerenti che hanno ottenuto l'aggiudicazione, possono indurre i ricorrenti alla moderazione.

In merito alla domanda 3: il Governo ritiene che le disposizioni sulla protezione giuridica elaborate dai Cantoni e dalla Confederazione nel CIAP e nella LAPub siano molto equilibrate e non ravvisa alcun bisogno di sottoporre proposte di revisione a destinazione del legislativo. Questo anche in considerazione del fatto che l'armonizzazione del diritto in materia di appalti ottenuta tra la Confederazione i Cantoni era uno degli obiettivi principali e che ogni regolamentazione individuale o divergente dei Cantoni è da valutare in modo critico.

1° marzo 2023