I Grigioni non dispongono di sufficiente spazio abitativo. In centri, destinazioni turistiche, ma sempre più spesso anche nell'area rurale mancano sempre più abitazioni. La richiesta cresce costantemente, mentre l'offerta rimane stabile. Ciò va ricondotto da un lato agli effetti della legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec; RS 702) e dall'altro alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Mentre la LASec proibisce la costruzione di nuove abitazioni secondarie e aumenta così la pressione sulle abitazioni utilizzabili liberamente realizzate in virtù del diritto anteriore (art. 10 e art. 11 cpv. 1 LASec), la LPT richiede che le zone edificabili sovradimensionate vengano ridotte (art. 15 cpv. 2 LPT). A ciò si aggiunge il fatto che i requisiti posti alla pianificazione del territorio aumentano continuamente in quanto occorre considerare sempre più piani settoriali, strategie e inventari. La "giungla" di prescrizioni è diventata praticamente imperscrutabile e rende la pianificazione del territorio una vera sfida per comuni, proprietari di fondi, uffici di pianificazione e Cantone. Ciò va ricondotto non da ultimo alla legislazione federale, nonostante la Confederazione sia la sola e unica autorità a disporre di una competenza legislativa di base. L'art. 75 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) prevede che la Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale e che la pianificazione territoriale spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. Questa competenza legislativa di base viene interpretata dalla Confederazione in modo nettamente troppo ampio. La Confederazione influisce ad esempio in modo sempre maggiore sulla pianificazione del territorio cantonale prevedendo sempre più prescrizioni contenutistiche ad esempio nel settore del piano direttore (cfr. l'art. 8a LPT, secondo cui i Cantoni in base a quanto previsto dal diritto federale [!] devono stabilire le dimensioni delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione), oppure già a livello legislativo ponendo requisiti elevati alle zone edificabili (art. 15 LPT; le spiegazioni dettagliate vengono fornite in una densità normativa eccessiva nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1]. A ciò si aggiunge il fatto che in diverse disposizioni contenute in ordinanze, alla Confederazione viene concesso un diritto di ricorso contro decisioni cantonali che porta regolarmente a procedure di ricorso dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) con conseguenze importanti per i Cantoni (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_62/2018 del 12 dicembre 2018 in merito alle zone di conservazione). Queste tendenze devono essere contrastate: la Confederazione deve tornare a limitarsi alla competenza legislativa di base e quest'ultima deve tenere conto delle diverse necessità e sfide nei Cantoni.
Le firmatarie e i firmatari incaricano perciò il Governo di inoltrare un'iniziativa cantonale alla Confederazione che richieda quanto segue:
- La Costituzione federale deve essere rispettata. Nel campo della pianificazione del territorio la Confederazione si limita a una competenza legislativa di base, Essa rinuncia a prescrizioni contenutistiche destinate ai Cantoni. Ai Cantoni occorre lasciare il maggior margine di manovra possibile nel settore della pianificazione del territorio.
- La Confederazione lascia ai Cantoni il maggior margine di manovra possibile nel settore delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili, come la configurazione della garanzia dei diritti acquisiti per edifici abitativi realizzati in virtù del diritto previgente ai sensi dell'art. 24c LPT (tra l'altro rustici). Ai sensi della Costituzione, la Confederazione si limita a disciplinare che i rinnovi, le modifiche parziali, gli ampliamenti moderati nonché la ricostruzione con la conservazione dell'identità e nel rispetto degli obiettivi e dei principi pianificatori (art. 1 e 3 LPT) sono ammessi. Ai Cantoni spetta poi disciplinare in modo più preciso i dettagli come ad esempio la conservazione dell'identità. Per quanto riguarda gli edifici sfruttati a scopi commerciali occorre garantire (art. 37a LPT) che siano possibili una demolizione e una
- La Confederazione concede ai Cantoni il maggior margine di manovra possibile nel settore dei piani direttori e non emana prescrizioni contenutistiche in merito al rapporto tra Cantone e comuni. Ciò implica ad esempio una revisione dell'art. 8a cpv. 1 lett. a LPT secondo cui nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.
- La Confederazione lascia il maggior margine di manovra possibile ai Cantoni nell'ambito della delimitazione e del dimensionamento delle zone edificabili. Ciò implica ad esempio una revisione delle disposizioni esecutive nell'OPT in merito al fabbisogno prevedibile di zone edificabili (art. 15 cpv. 1 LPT) e alla riduzione di zone edificabili sovradimensionate (art. 15 cpv. 2 LPT).
- La Confederazione rinuncia all'adozione di rimedi giuridici contro decisioni emanate dai Cantoni. Ciò implica ad esempio l'abrogazione dell'art. 48 cpv. 4 OPT e dell'art. 10 dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie (OASec; CSC 702.1).
Il Governo viene inoltre incaricato di intervenire in tutte le organizzazioni, organi e autorità decisionali politiche affinché i punti citati vengano rispettati dalla Confederazione.
Klosters, 15 giugno 2023
Crameri, Maissen, Derungs, Beeli, Berther, Bettinaglio, Binkert, Brunold, Collenberg, Danuser (Cazis), Epp, Föhn, Furger, Gansner, Heini, Kohler, Lamprecht, Loepfe, Mani, Messmer-Blumer, Michael Beni (Donat), Righetti, Sax, Spagnolatti, Tanner, Tomaschett, Ulber, Widmer, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart)