In un caso del genere il primo firmatario della lista in questione può prendere posto in Gran Consiglio. Se questa persona non può o non vuole subentrare, il seggio viene occupato ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura secondo l'ordine in cui hanno firmato (art. 32 cpv. 1 LEGC). Solo se non è possibile procedere al completamento ricorrendo ai firmatari della proposta di candidatura, il Governo dispone un'elezione complementare nel circondario elettorale in questione (art. 32 cpv. 3 LEGC).