Chi si può candidare come consigliere nazionale per il Cantone dei Grigioni?
Sono eleggibili tutte le persone di cittadinanza svizzera che il giorno dell'elezione (22 ottobre 2023) hanno compiuto il 18° anno di età e che non sono sottoposte a curatela generale o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 143, 136 Cost. e art. 2 LDP).
Una persona che diventerà maggiorenne solo dopo la scadenza del termine di candidatura può candidarsi per il Consiglio nazionale?
Sì. È determinante l'età al momento dell'elezione. Se una persona diventa maggiorenne soltanto dopo la scadenza del termine di candidatura, ma entro il giorno dell'elezione, è eleggibile in Consiglio nazionale.
Gli Svizzeri all'estero possono candidarsi per il Consiglio nazionale?
Sì, in linea di principio gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio (art. 18 cpv. 1 LSEst; RS 195.1). Se è iscritta nel catalogo elettorale, anche una persona che si trasferisce all'estero rimane eleggibile.
Il domicilio nel Cantone costituisce una condizione per candidarsi per il Consiglio nazionale?
No. Il domicilio nel Cantone dei Grigioni non costituisce un presupposto.
Un candidato può figurare su diverse proposte di candidatura?
No. Il nome di un candidato può figurare su una sola proposta di candidatura ovvero su una sola lista, in tutta la Svizzera. Se il nome figura su più di una proposta di candidatura viene stralciato da tutte le proposte di candidatura (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP).
Quali dati del candidato devono assolutamente figurare sulla proposta di candidatura?
Il cognome e il nome ufficiali, il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta, il sesso, la data di nascita, l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento, il luogo d'origine incluso il Cantone di appartenenza e la professione. Ogni candidato deve dichiarare per iscritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato (art. 22 cpv. 2 e 3 LDP).
Un candidato deve candidarsi con il nome ufficiale?
No. Un candidato non deve necessariamente candidarsi con il suo nome ufficiale. È anche possibile candidarsi con il nome con cui la persona è politicamente o comunemente conosciuta. È quindi possibile utilizzare ad es. «Gianni» anziché «Giovanni» oppure un cognome d'affinità. Non occorre nemmeno indicare secondi nomi che non vengono utilizzati nella vita quotidiana. I nomi d'arte non sono sufficienti. Questi possono però eventualmente essere aggiunti tra parentesi dietro il nome.
Perché le informazioni relative a un candidato riportate su una scheda elettorale sono limitate a un massimo di 80 caratteri? Questo limite deve essere imperativamente osservato?
Sì. Le informazioni (cognome, nome, anno di nascita, professione, eventualmente carica politica, domicilio) figureranno sulla scheda elettorale, dove lo spazio a disposizione non è illimitato. Perciò le informazioni non possono superare gli 80 caratteri (incl. spazi e segni d'interpunzione).
Una dichiarazione di consenso separata di un candidato può essere presentata anche in forma elettronica o quale stampa di un documento scansionato?
No. Per essere valida, ogni candidatura necessita del consenso scritto del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP, art. 8b cpv. 2 ODP).
La proposta di candidatura deve essere presentata in forma cartacea alla Cancelleria dello Stato, corredata di tutte le firme necessarie. Di conseguenza anche la dichiarazione di consenso separata (la quale viene presentata nel caso in cui un candidato per un qualche motivo non possa firmare la proposta di candidatura) deve essere presentata in forma cartacea con firma autografa.